Cassazione Penale, Sentenza n. 14782/2022 del 15/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Amato volto a ottenere l'autorizzazione ad acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disc (CD) musicali e relativo lettore digitale. Il Ministero deduceva violazione e errata interpretazione delle norme penitenziarie (artt. 35‑bis, 41‑bis, 69 Ord. pen., art. 40 reg. es. Ord. pen.) e della circolare dipartimentale n. 3676/6126, che limitano l'uso di apparecchi tecnologici in cella alle sole esigenze di lavoro/studio e riservano alla direzione la discrezionalità di vietare strumenti personali nei casi di regime 41‑bis per ragioni di sicurezza. Si sosteneva altresì che il Tribunale aveva sostituito la valutazione amministrativa, pronunciandosi in materia riservata all'organizzazione degli istituti penitenziari senza adeguato accertamento della situazione concreta.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Cassazione ha affermato che, pur non essendo illegittimo in assoluto consentire l'acquisto e l'uso di CD musicali, tale autorizzazione non è un diritto irrinunciabile e va bilanciata con le esigenze di sicurezza e con l'onere organizzativo per l'Amministrazione, specie per i detenuti sottoposti al regime 41‑bis. Ha ritenuto che il provvedimento di primo grado fosse basato su una valutazione astratta, priva di accertamenti concreti sull'impatto organizzativo e sulla fattibilità delle misure di controllo (controlli su dispositivi, risorse umane e materiali). Ha inoltre osservato che il contrassegno SIAE e il sigillo non sono, di per sé, garanzia sufficiente circa i contenuti e non sostituiscono i controlli necessari. Per tali ragioni la pronuncia è stata annullata e il Tribunale di sorveglianza è stato rinviato a riesaminare la domanda verificando fatti, oneri organizzativi e garanzie di sicurezza.
Norme richiamate
art. 41‑bis Ord. pen.
Prevede misure speciali di trattamento per impedire comunicazioni libere con l'esterno e richiede che ogni deroga (es. autorizzazione dispositivi) sia valutata alla luce delle esigenze di sicurezza; consente quindi limitazioni giustificabili per prevenire mantenimento di contatti criminali.
art. 35‑bis Ord. pen.
Norma richiamata nel ricorso tra quelle rilevanti al trattamento dei detenuti; il Collegio la considera parte del quadro normativo da bilanciare con esigenze di sicurezza e trattamento.
art. 69 Ord. pen.
Richiamato quale norma del titolo generale dell'ordinamento penitenziario collegabile alla disciplina del trattamento e all'organizzazione interna; interpretato nel contesto del bilanciamento tra diritto al trattamento e esigenze di custodia.
art. 40 d.P.R. reg. es. Ord. pen.
Regolazione che limita l'uso di lettori CD alle esigenze di lavoro e studio, previa autorizzazione del direttore; la Corte osserva che tali previsioni non costituiscono una assoluta preclusione all'uso ricreativo, ma orientano la discrezionalità amministrativa.
Circolare dipartimentale n. 3676/6126 (2/10/2017), artt. 14 e 14.1
Prevede l'ammissione di televisori e radio forniti dall'Amministrazione e limita l'uso di apparecchi personali (computer, lettori digitali) per i detenuti 41‑bis; la Corte ne riconosce la funzione regolatoria e la rilevanza per la discrezionalità amministrativa sulla sicurezza.
Massime di principio
- L'autorizzazione all'uso di dispositivi personali (es. lettori CD) non è un diritto assoluto del detenuto: va bilanciata con le esigenze di sicurezza e con l'onere organizzativo per l'Amministrazione.
- Per i detenuti sottoposti al regime 41‑bis le limitazioni sono giustificate da ragioni di prevenzione delle comunicazioni con l'esterno e richiedono valutazioni rigorose e concrete da parte dell'Amministrazione prima di concedere deroghe.
- Il giudice può sindacare le scelte amministrative solo dopo un controllo concreto e motivato: provvedimenti giurisdizionali che impongono alla direzione obblighi non precisati o fondati su valutazioni astratte vanno annullati e rinviati per un nuovo accertamento dei fatti.
- Il contrassegno SIAE o il sigillo sui supporti non sostituiscono i controlli di sicurezza: servono a tutela del diritto d'autore ma non garantiscono l'assenza di contenuti o manipolazioni illecite.
- In caso di conflitto tra diritto al trattamento (attività ricreative/minimi di normalità) e esigenze di sicurezza, occorre documentare l'impatto organizzativo (risorse umane, procedure di verifica, costi) per motivare il diniego amministrativo.
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