Sentenza n. 1313/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 87/2025 emessa in data 27 gennaio 2025 dal Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 87/2025, aveva accertato il suo diritto a beneficiare dell'importo di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a provvedere. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. L'Amministrazione si è costituita senza contestare il mancato adempimento. Il giudice ha verificato inoltre il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione al Ministero.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Monza, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero, ritenendo soddisfatte le condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere investito direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta applicabile perché l'Amministrazione non aveva eseguito una sentenza esecutiva del giudice ordinario, passata in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata disposta poiché, considerata l'esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. quali condizioni normative per procedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione quando la pronuncia sia passata in giudicato e siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione soccombente di adempiere entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza; decorso inutilmente tale termine, può essere attivato il commissario ad acta già nominato nella sentenza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività di esecuzione rientrino nei compiti istituzionali, senza riconoscimento di uno specifico compenso.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione, una condanna non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.
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