Sentenza n. 1944/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla Sentenza n.° 415/2025 emessa dal Tribunale di Napoli Nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza n. 415/2025 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 relativo alla carta elettronica del docente per un anno scolastico. Ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e la perdurante inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione il 31 gennaio 2025 e che erano decorsi sia i termini processuali per l'azione di ottemperanza sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'amministrazione non impedisce l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato e siano decorsi i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro il termine assegnato.
- Se il termine fissato dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile; l'amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio comportamento omissivo.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, con il compito di adottare tutti gli atti contabili necessari al pagamento, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il commissario adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →