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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/329

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/329 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505

Normativa europea32024R0329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, gruppi ed entità sottoposti a misure restrittive antiterrorismo in base al regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti già inclusi, aggiunge la nuova persona richiamata nel considerando, e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505. L’elenco aggiornato è contenuto nell’allegato e il regolamento si applica immediatamente dalla pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato del regolamento, in quanto destinatari delle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Ha portata generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo opera nell’ambito del sistema UE di contrasto al terrorismo e si fonda sulle decisioni delle autorità competenti ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC; non disciplina in via generale altri soggetti diversi da quelli inseriti o mantenuti nell’elenco.

Aggiornamento dell’elenco UE antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo. L’atto si colloca nel meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 2580/2001 e dalla posizione comune 2001/931/PESC, che richiedono un riesame periodico della lista sulla base delle decisioni delle autorità competenti e delle informazioni disponibili.

Contesto e motivazione dell’aggiornamento

Nei considerando il Consiglio dà conto di aver adottato in precedenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505, successivamente integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2765, con il quale erano state aggiunte due persone all’elenco. Il Consiglio afferma di aver fornito, ove possibile, le motivazioni dell’inserimento, di aver informato gli interessati della decisione di mantenerli nell’elenco e della possibilità di chiedere le relative motivazioni, nonché di aver riesaminato l’elenco tenendo conto delle osservazioni presentate e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti.

Base giuridica e presupposti delle misure

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio dichiara di aver verificato che le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità inclusi nell’elenco, per coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune. Per un’ulteriore persona il Consiglio segnala l’esistenza di una decisione di un’autorità competente che giustifica l’applicazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 della posizione comune.

Ambito soggettivo dell’elenco aggiornato

L’allegato del regolamento contiene l’elenco aggiornato dei destinatari delle misure restrittive: persone fisiche, gruppi ed entità. Il testo include nominativi individuali, alias, dati anagrafici e, per alcune persone, numeri di passaporto o altri identificativi; per i gruppi ed entità riporta la denominazione principale e, in diversi casi, denominazioni alternative. L’elenco comprende, tra gli altri, organizzazioni come Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, il LTTE, il PFLP, il PIJ, il Sendero Luminoso e altre entità già presenti nella lista UE antiterrorismo.

Effetti giuridici e sostituzione dell’atto precedente

Con l’articolo 1 l’elenco viene consolidato nell’allegato del nuovo regolamento; con l’articolo 2 il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 è abrogato. Il nuovo atto sostituisce quindi integralmente il precedente aggiornamento dell’elenco, assicurando la continuità del quadro sanzionatorio UE nei confronti dei soggetti indicati.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’elenco comprende persone fisiche e organizzazioni/entità soggette alle misure restrittive UE contro il terrorismo.

Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505, che era il precedente atto di aggiornamento dell’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base del riesame e conferma delle misure

Nei considerando il Consiglio indica di aver riesaminato l’elenco ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Il Consiglio conclude che le misure restrittive devono continuare ad applicarsi alle persone, gruppi ed entità già coperti dalla posizione comune 2001/931/PESC e a un’ulteriore persona per la quale è stata adottata una decisione da un’autorità competente.

Contenuto dell’allegato

L’allegato riporta l’elenco aggiornato dei destinatari delle misure: 16 persone fisiche e 21 gruppi o entità, con indicazione di alias e, per alcuni soggetti, dati identificativi ulteriori. Tra i gruppi ed entità figurano, tra gli altri, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, il LTTE, il PFLP, il PIJ e altri movimenti o organizzazioni indicate nel testo.

Come è indicizzato

Materielotta al terrorismomisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni ue

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