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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/247

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/247 della Commissione, del 16 gennaio 2024, che approva il di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva, ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012, il principio attivo di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno per l’impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. L’approvazione discende dalla valutazione svolta dall’autorità competente slovena e dai pareri dell’ECHA, che hanno concluso per la conformità ai criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso. Il regolamento fissa inoltre la data di approvazione, la scadenza, il grado minimo di purezza e prescrizioni particolari per la valutazione dei prodotti.

Approva il di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, a condizioni specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore biocidi nell’Unione europea, in particolare ai fabbricanti, richiedenti e titolari di autorizzazioni di biocidi contenenti il principio attivo di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno. Riguarda esclusivamente i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione opera dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2035, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Le condizioni dell’allegato incidono sulla valutazione e sull’autorizzazione dei prodotti; resta ferma la necessità di considerare usi specifici non valutati a livello UE. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Approvazione del di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno come principio attivo per biocidi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/247 della Commissione approva il di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno come principio attivo esistente ai fini dell’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dà seguito al percorso di valutazione scientifica previsto per i principi attivi esistenti.

Contesto e iter di valutazione

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 includeva già la sostanza in un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a esame sistematico. La valutazione è stata effettuata dalla competente autorità slovena, designata come Stato membro relatore, che ha trasmesso relazioni e conclusioni all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 23 settembre 2022. Nel corso dell’esame, l’ECHA ha corretto la denominazione della sostanza in "di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno". Il comitato sui biocidi ha adottato i pareri il 6 giugno 2023, concludendo che i biocidi dei tipi di prodotto interessati possono soddisfare i criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché rispettino determinate condizioni.

Ambito di applicazione

L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012:

  • tipo 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali;
  • tipo 3: igiene veterinaria;
  • tipo 4: settore dell’alimentazione umana e animale;
  • tipo 5: acqua potabile. Il regolamento ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2035.

Identificazione della sostanza e requisiti di purezza

L’allegato riporta i dati identificativi del principio attivo:

  • nome comune: di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno;
  • denominazione IUPAC: bis(idrogenosolfato bis(idroperossisolfonil)ossidanide) di pentapotassio;
  • numero CE: 274-778-7;
  • numero CAS: 70693-62-8. Il grado minimo di purezza valutato è pari ad almeno 890 g/kg (89 % p/p), con perossidisolfato dipotassico quale impurità rilevante fino a 20 g/kg (2 % p/p). È inoltre precisato che il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

L’approvazione non è incondizionata: l’autorizzazione dei prodotti biocidi resta subordinata, in sede di valutazione del prodotto, a un esame attento di esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi specifici non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione.

Per il tipo di prodotto 2, l’allegato impone inoltre particolare attenzione a:

  • utilizzatori professionali;
  • utilizzatori non professionali;
  • acque superficiali, in relazione alle emissioni croniche derivanti dalla disinfezione di piscine private.

Per i tipi di prodotto 3, 4 e 5, la valutazione deve concentrarsi in particolare su:

  • usi previsti nella domanda di autorizzazione non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello UE;
  • utilizzatori professionali.

Decorrenza e forza giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto delle condizioni riportate nell’allegato.

Base normativa e valutazione scientifica

Il regolamento si fonda sull’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione è stata svolta dalla Slovenia quale Stato membro relatore; l’ECHA ha riesaminato le relazioni e il 6 giugno 2023 il comitato sui biocidi ha adottato i pareri che hanno ritenuto i biocidi interessati conformi all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, a determinate condizioni.

Identificazione della sostanza e purezza

L’allegato indica il nome comune, la denominazione IUPAC, il numero CE 274-778-7 e il numero CAS 70693-62-8. Il grado minimo di purezza del principio attivo è pari a ≥ 890 g/kg (≥ 89 % p/p), con perossidisolfato dipotassico come impurità rilevante fino a ≤ 20 g/kg (≤ 2 % p/p). È precisato che il principio attivo nel prodotto commercializzato può avere purezza pari o diversa se ne è dimostrata l’equivalenza tecnica.

Decorrenza dell’approvazione e durata

L’approvazione decorre dal 1° luglio 2025 e scade il 30 giugno 2035.

Condizioni specifiche per i tipi di prodotto 2

Per i biocidi del tipo di prodotto 2, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: agli usi previsti nella domanda di autorizzazione non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello UE; agli utilizzatori professionali; agli utilizzatori non professionali; e alle acque superficiali, in ragione delle emissioni croniche conseguenti alla disinfezione di piscine private.

Condizioni specifiche per i tipi di prodotto 3, 4 e 5

Per i biocidi dei tipi di prodotto 3, 4 e 5, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli usi previsti nella domanda di autorizzazione non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello UE e agli utilizzatori professionali.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicachimicamercato interno

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