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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/286

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/286 della Commissione, del 16 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, sulla base di notifiche RASFF e dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri nel 2023, gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Alcune voci sono inserite o rafforzate per nuovi rischi (ad esempio residui di antiparassitari, salmonella, aflatossine, alcaloidi pirrolizidinici, ossido di etilene), mentre altre sono eliminate o alleggerite perché la conformità è migliorata. Vengono anche apportate modifiche tecniche all’articolato e alle suddivisioni TARIC, con applicazione generale nell’Unione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 aggiornando l’elenco delle merci di origine non animale soggette a controlli ufficiali rafforzati o a condizioni speciali di ingresso nell’Unione per specifici rischi sanitari.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, nonché, per talune merci, alle partite spedite nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine. Riguarda i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, con frequenze di identità e controlli fisici differenziate e, per alcune categorie, condizioni speciali di ingresso. Sono interessati operatori/importatori e autorità competenti degli Stati membri; restano esclusi i prodotti non ricompresi negli allegati modificati e le merci per le quali i controlli rafforzati vengono soppressi in seguito al miglioramento della conformità.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sui controlli rafforzati all’ingresso nell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/286 della Commissione aggiorna la disciplina dei controlli ufficiali rafforzati e delle condizioni speciali di ingresso per determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi. L’intervento si fonda sulle verifiche periodiche previste dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1793, nonché sui dati RASFF e sui controlli svolti dagli Stati membri nel primo semestre 2023.

Contesto e finalità

La Commissione rileva che, per alcune merci, emergono nuovi rischi per la salute umana dovuti a residui di antiparassitari, micotossine, contaminazioni microbiologiche e altre sostanze pericolose; per altre, invece, il miglioramento della conformità rende non più giustificabile un livello elevato di controlli. Il regolamento mira quindi ad adeguare gli allegati del regolamento (UE) 2019/1793 alla situazione di rischio effettiva, mantenendo la tutela della salute pubblica e la proporzionalità delle misure di controllo.

Modifiche all’articolato del regolamento 2019/1793

L’articolo 1 del regolamento 2024/286 interviene sull’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2019/1793, riscrivendo la frase introduttiva sulle condizioni speciali di ingresso e sopprimendo il punto ii). Vengono inoltre soppressi i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 8. Tali modifiche coordinano la base giuridica e la struttura interna del regolamento con l’aggiornamento degli allegati.

Aggiornamento dell’allegato I: merci soggette a maggiori controlli ufficiali

L’allegato I, relativo agli alimenti e mangimi di origine non animale temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, viene sostituito integralmente. Tra le principali novità figurano:

  • fagioli Lablab dal Bangladesh, soggetti a controllo di identità e fisico al 20% per residui di antiparassitari;
  • foglie di vite dall’Egitto, con frequenza del 20% per residui di antiparassitari;
  • fagioli asparago dallo Sri Lanka, con frequenza del 20%;
  • fagioli dall’occhio dal Madagascar, con frequenza del 30%;
  • riso dal Pakistan, con frequenza del 10%;
  • granadilla e frutto della passione dalla Thailandia, con frequenza del 10%;
  • semi di cumino dalla Turchia, con frequenza del 30% per alcaloidi pirrolizidinici;
  • durian dal Vietnam, con frequenza del 10%.

Sono inoltre aggiornate diverse voci esistenti in relazione a nocciole, arachidi, pistacchi, spezie, peperoni, tè, integratori botanici e altri prodotti, con variazioni delle percentuali di controllo in funzione del rischio rilevato. Alcune suddivisioni TARIC sono anche adeguate, in particolare per la granadilla e il frutto della passione provenienti dalla Colombia, a seguito dell’introduzione di nuove sottovoci nel sistema TARIC.

Voci soppresse o ridotte per miglioramento della conformità

Il regolamento sopprime o alleggerisce i controlli per prodotti rispetto ai quali i dati di conformità risultano soddisfacenti. In particolare vengono rimossi dall’allegato I:

  • la menta proveniente da Israele;
  • gli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dalla Corea del Sud;
  • i peperoni del genere Capsicum provenienti dall’Uganda.

Per gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud la frequenza di controllo è ridotta dal 20% al 10%; per la gomma di guar dall’India il livello di controllo è ridotto dal 50% al 30%.

Aggiornamento dell’allegato II: condizioni speciali di ingresso

L’allegato II riguarda gli alimenti e mangimi soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione. Anche qui il regolamento sostituisce il testo dell’allegato, aggiornando le partite soggette alle misure e le relative frequenze di controllo. Tra le voci rilevanti figurano, tra le altre:

  • prodotti contenenti o costituiti da foglie di betel dal Bangladesh, con frequenza del 50% per Salmonella;
  • arachidi e derivati da più paesi terzi, con controlli per aflatossine;
  • pepe nero dal Brasile, gomma di xantano dalla Cina, melanzane e fagioli asparago dalla Repubblica dominicana;
  • arachidi dall’Egitto, spezie e semi di sesamo dall’Etiopia, Uganda, Nigeria e Sudan;
  • foglie di curry dall’India, peperoni del genere Capsicum dall’India, semi di sesamo dall’India, e varie spezie e preparazioni dall’India;
  • tahini e halva da semi di sesamo dalla Siria, con rischio Salmonella;
  • foglie di vite, agrumi e altri prodotti dalla Turchia, compresi semi di cumino e origano, con riferimento ad alcaloidi pirrolizidinici e altri rischi;
  • prodotti dal Vietnam, tra cui gombi e pitahaya.

Per alcune merci la frequenza di controllo viene aumentata, per altre ridotta, sempre in funzione delle risultanze dei controlli e del rischio specifico.

Criteri analitici e rinvii tecnici

Le note in calce agli allegati precisano i metodi di campionamento e analisi applicabili, in collegamento con l’allegato III del regolamento 2019/1793. Vengono inoltre specificati i significati dei rischi monitorati, ad esempio:

  • residui di specifici antiparassitari da ricercare con metodi multiresiduo;
  • ossido di etilene, con limite massimo di residui di 0,1 mg/kg per gli additivi alimentari;
  • coloranti Sudan, con limite di quantificazione inferiore a 0,5 mg/kg;
  • rodammina B, con LOQ inferiore a 0,1 mg/kg;
  • cianuro nei semi di albicocca destinati al consumatore finale.

Sono richiamati anche il regolamento (CE) n. 396/2005 sui limiti massimi di residui di antiparassitari, il regolamento (UE) n. 231/2012 sugli additivi alimentari, il regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 178/2002 per talune definizioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e si inserisce nel sistema dei controlli ufficiali UE per la protezione della salute umana lungo la catena di approvvigionamento internazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle misure del regolamento 2019/1793

L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793: riformula l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sostituendo la frase introduttiva sulle condizioni speciali di ingresso e sopprimendo il punto ii); sopprime inoltre i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 8.

Revisione degli allegati I e II

Gli allegati I e II del regolamento 2019/1793 sono integralmente sostituiti. L’elenco viene aggiornato con nuove partite soggette a maggiori controlli o a condizioni speciali di ingresso e con la revisione delle frequenze di controllo per talune merci già elencate.

Nuove inserzioni e rafforzamenti nell’allegato I

Sono aggiunti o mantenuti con frequenze elevate, tra gli altri: fagioli Lablab dal Bangladesh (20%); foglie di vite dall’Egitto (20%); fagioli asparago dallo Sri Lanka (20%); fagioli dall’occhio dal Madagascar (30%); riso dal Pakistan (10%); granadilla e frutto della passione dalla Thailandia (10%); semi di cumino dalla Turchia (30%); durian dal Vietnam (10%). Per diversi prodotti già inclusi, la frequenza è aumentata o ridotta in base all’andamento dei controlli.

Riduzioni o soppressioni di controlli nell’allegato I

Sono soppressi o attenuati i controlli per merci che hanno mostrato conformità soddisfacente, tra cui: menta da Israele, integratori alimentari contenenti prodotti botanici dalla Corea del Sud, spaghetti orientali istantanei dalla Corea del Sud (riduzione dal 20% al 10%), peperoni del genere Capsicum dall’Uganda. Per la gomma di guar dall’India la frequenza è ridotta dal 50% al 30%.

Modifiche nell’allegato II e condizioni speciali di ingresso

Per l’allegato II, il regolamento aumenta o riduce alcune frequenze e mantiene condizioni speciali di ingresso per merci ad alto rischio. Tra le modifiche principali: peperoni del genere Capsicum dall’India (30%); semi di sesamo dall’India (30%); riso dal Pakistan (10%); tahini e halva da semi di sesamo dalla Siria (20%); foglie di vite dall’Egitto (20%); prodotti con foglie di betel dal Bangladesh (50%); semi di sesamo da Nigeria, Sudan e Uganda; altri prodotti da India, Turchia, Vietnam, Libano, Thailandia e altri paesi terzi.

Motivazioni scientifiche e operative

Le modifiche si fondano su notifiche RASFF e sui risultati dei controlli ufficiali del primo semestre 2023. I rischi richiamati comprendono aflatossine, residui di antiparassitari, contaminazione microbiologica, Salmonella, ossido di etilene, coloranti Sudan, rodammina B, tossine vegetali, alcaloidi pirrolizidinici, pentaclorofenolo e diossine, cianuro e ocratossina A.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialimangimicommercio con paesi terzisalute pubblica

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