Regolamento (UE) 2024/251
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1065/2012, (UE) n. 1119/2012, (UE) n. 1113/2013 e (UE) n. 304/2014 e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di sette ceppi/preparati microbici già autorizzati come additivi per l’insilaggio per tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Aggiorna le denominazioni tassonomiche dei microrganismi, conferma condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori, e fissa nuovi termini di autorizzazione fino al 6 febbraio 2034. In conseguenza del rinnovo, modifica quattro regolamenti di esecuzione precedenti, sopprime specifiche voci negli allegati pertinenti e abroga due regolamenti ormai superati, prevedendo inoltre un regime transitorio per i prodotti già fabbricati ed etichettati.
Rinnovo dell’autorizzazione di specifici preparati di batteri lattici e propionici come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con aggiornamento delle denominazioni tassonomiche, modifiche agli atti di autorizzazione precedenti e abrogazione di alcuni regolamenti di esecuzione ormai sostituiti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari e utilizzatori degli additivi, ai mangimi e alle premiscele che contengono i preparati indicati nell’allegato, destinati a tutte le specie animali. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento è rilevante anche ai fini del SEE. Sono interessati i preparati classificati come additivi tecnologici nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Restano esclusi, di fatto, gli additivi e i prodotti non compresi nelle voci espressamente elencate nell’allegato o non immessi sul mercato in conformità alle condizioni autorizzative richiamate.
Rinnovo dell’autorizzazione di preparati microbici come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 rinnova l’autorizzazione di una serie di preparati a base di Lactiplantibacillus, Pediococcus, Acidipropionibacterium e Lentilactobacillus già autorizzati come additivi per l’insilaggio per tutte le specie animali. Il rinnovo si fonda sul quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere favorevole dell’EFSA del 31 gennaio 2023, che conferma la sicurezza per animali, consumatori e ambiente alle condizioni autorizzative esistenti.
Il regolamento aggiorna inoltre la nomenclatura tassonomica dei microrganismi, conferma l’inquadramento nella categoria degli additivi tecnologici e introduce misure di protezione per gli utilizzatori, alla luce del potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Il laboratorio di riferimento ha ritenuto applicabili alle nuove domande le precedenti conclusioni sui metodi analitici; per questo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento si applica ai preparati indicati nell’allegato e ai mangimi e premiscele che li contengono, destinati a tutte le specie animali. Gli additivi sono qualificati come "additivi tecnologici" e appartengono al gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio".
I preparati interessati sono:
- Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235;
- Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736;
- Pediococcus acidilactici CNCM I-3237;
- Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622;
- Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455;
- Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661;
- Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323;
- Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788.
Valutazione di sicurezza e conclusioni dell’EFSA
Secondo il considerando 9, l’EFSA ha concluso che i preparati restano sicuri per:
- tutte le specie animali;
- i consumatori;
- l’ambiente.
L’Autorità ha però ritenuto che gli additivi debbano essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie. In assenza di dati, non è stato possibile concludere sulla sensibilizzazione cutanea e sul potenziale irritante cutaneo e oculare, salvo per Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, considerato non irritante per pelle e occhi. L’EFSA ha altresì precisato che, nel contesto del rinnovo, non è necessario valutare l’efficacia degli additivi.
Rinnovo e condizioni autorizzative
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione alle condizioni riportate nell’allegato. Per ciascun preparato il regolamento riporta:
- composizione minima del preparato, espressa in CFU/g;
- sostanza attiva costituita da cellule vitali del microrganismo indicato;
- metodo di conteggio tramite diffusione su piastra, con rinvio a EN 15786 o EN 15787;
- metodo di identificazione tramite elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA;
- destinazione a tutte le specie animali;
- obbligo di indicare nelle istruzioni d’uso e nelle premiscele le condizioni di conservazione;
- tenore minimo dell’additivo, quando non impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio;
- obblighi di prevenzione del rischio per gli utilizzatori con eventuale uso di DPI per pelle, occhi e vie respiratorie.
Per il preparato combinato di Lactilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 il tenore minimo è riferito al rapporto 1:1 e al materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare, con definizione di tali categorie nel richiamo finale dell’allegato al regolamento (CE) n. 429/2008.
Modifiche agli atti precedenti
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 adeguano gli allegati di precedenti regolamenti di esecuzione, sopprimendo le voci corrispondenti agli additivi oggetto di rinnovo:
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012: voci 1k20717 e 1k20722;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012: voci 1k2104 e 1k2106;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013: voce 1k20739;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014: voce 1k21009.
Queste soppressioni servono a evitare duplicazioni rispetto al nuovo regime di autorizzazione rinnovata.
Abrogazioni
L’articolo 6 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764. Tali atti sono sostituiti dal nuovo regime risultante dal rinnovo e dall’aggiornamento dell’elenco degli additivi autorizzati.
Misure transitorie
L’articolo 7 prevede un regime transitorio per i preparati elencati nell’allegato, nonché per i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2024. Tali prodotti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Il considerando 13 chiarisce che il periodo transitorio è opportuno perché non sussistono motivi di sicurezza che impongano un’applicazione immediata delle modifiche connesse anche alla revisione tassonomica dei microrganismi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Indicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del settore mangimistico, il testo comporta in particolare:
- verifica della continuità dell’autorizzazione dei preparati elencati;
- aggiornamento di etichette, istruzioni d’uso e documentazione tecnica alle denominazioni tassonomiche attuali;
- rispetto dei tenori minimi e delle condizioni di conservazione;
- adozione di misure di tutela dei lavoratori esposti alla polvere/aerosol degli additivi e delle premiscele;
- gestione delle scorte prodotte ed etichettate prima del 6 febbraio 2025 in base al regime transitorio.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dei preparati elencati nell’allegato, classificati nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni ivi indicate. I preparati riguardano Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788.
Motivazione tecnico-scientifica del rinnovo
Dai considerando risulta che la domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. L’EFSA, nel parere del 31 gennaio 2023, ha concluso che i preparati restano sicuri per tutte le specie animali, i consumatori e l’ambiente; ha inoltre rilevato il potenziale di sensibilizzazione respiratoria e, in assenza di dati, l’impossibilità di concludere su sensibilizzazione cutanea e irritazione cutanea/oculare, salvo per Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, ritenuto non irritante per pelle e occhi.
Misure di tutela per gli utilizzatori
La Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Nell’allegato è imposto agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, additivi e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie (o, per il ceppo DSM 11673/CNCM I-4622, per pelle e vie respiratorie).
Condizioni d’uso, tenori minimi e metodi di analisi
L’allegato stabilisce per ciascun additivo la composizione minima in CFU/g, il metodo di conteggio su piastra (EN 15786 o EN 15787 a seconda del ceppo), il metodo di identificazione (PFGE/CEN-TS 17697 o sequenziamento del DNA), l’ambito "tutte le specie animali", le condizioni di conservazione da indicare nelle istruzioni d’uso e i tenori minimi in assenza di combinazione con altri microrganismi. Per il prodotto combinato Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 è indicato il rapporto 1:1 e il tenore minimo per materiale fresco facile o moderatamente difficile da insilare.
Modifiche agli atti di autorizzazione precedenti
Gli articoli 2-5 sopprimono, negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1065/2012, (UE) n. 1119/2012, (UE) n. 1113/2013 e (UE) n. 304/2014, le voci corrispondenti ai preparati oggetto di rinnovo: 1k20717 e 1k20722; 1k2104 e 1k2106; 1k20739; 1k21009.
Abrogazione di regolamenti superati
L’articolo 6 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764, in quanto sostituiti dal nuovo regime di rinnovo autorizzativo.
Misure transitorie
L’articolo 7 consente che i preparati elencati nell’allegato e i mangimi che li contengono, prodotti ed ეტichettati prima del 6 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2024, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Il periodo transitorio è giustificato dall’assenza di ragioni di sicurezza che richiedano applicazione immediata delle modifiche dovute anche all’aggiornamento tassonomico.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 8 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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