Regolamento (UE) 2024/246
Regolamento (UE) 2024/246 della Commissione, del 16 gennaio 2024, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per includervi tre sostanze attive di origine microbiologica. La Commissione, sulla base delle valutazioni EFSA e delle relazioni di rinnovo/esame nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, ha ritenuto non necessario stabilire limiti massimi di residui per tali sostanze. L’effetto pratico è che, per Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10, trova applicazione il regime dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10 tra le sostanze per le quali non è necessario fissare limiti massimi di residui.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda i residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, limitatamente alle sostanze attive Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10. Non introduce obblighi generali per gli operatori, ma incide sul regime dei LMR per tali sostanze, escludendo la necessità di fissazione di limiti specifici e collocandole nell’allegato IV.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per tre sostanze microbiologiche
Il regolamento (UE) 2024/246 della Commissione interviene sul regime dei residui di antiparassitari previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005. Alla luce delle valutazioni scientifiche e delle relazioni di esame svolte nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ritiene che per Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10 non sia necessario fissare limiti massimi di residui.
Contesto e presupposti della modifica
Nei considerando la Commissione osserva che, per le tre sostanze indicate, non erano stati stabiliti LMR specifici e che, in via generale, si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Richiama inoltre le rispettive approvazioni/rinnovazioni adottate nel 2022 e nel 2023 e le conclusioni EFSA, dalle quali emerge che alcune informazioni mancavano sotto il profilo della valutazione del rischio alimentare, ma che le sostanze non risultano patogene per l’uomo, non si prevede producano tossine rilevanti per la salute umana e il rischio derivante dai metaboliti è trascurabile.
Base giuridica e criterio di iscrizione nell’allegato IV
La Commissione fonda l’intervento sugli articoli 5 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché sull’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d). In sostanza, ritenendo non necessario stabilire LMR per le tre sostanze, dispone la loro iscrizione nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, elenco delle sostanze per le quali non è richiesto un limite massimo di residui.
Contenuto normativo dell’articolo 1
L’articolo 1 modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendovi, in ordine alfabetico, le seguenti voci:
- Pythium oligandrum ceppo M1;
- Trichoderma atroviride ceppo AGR2;
- Trichoderma atroviride ceppo AT10.
L’effetto è l’esenzione dalla fissazione di un LMR specifico per tali sostanze nel quadro del regime europeo sui residui di antiparassitari.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori della filiera agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese del settore, la novità rilevante è l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze dell’allegato IV: per i tre ceppi indicati non occorre verificare il rispetto di un LMR numerico specifico, poiché il legislatore UE ha ritenuto sufficiente la loro collocazione tra le sostanze per le quali non è necessario fissare limiti di residui.
Disposizioni principali
Motivazione scientifica e regolatoria
La Commissione rileva che per Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10 non erano stati fissati LMR specifici e che, in base all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg. Considerate le conclusioni EFSA, le relazioni di rinnovo/esame e gli articoli 5 e 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione conclude che non è necessario stabilire LMR per tali sostanze.
Inserimento nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone l’iscrizione, in ordine alfabetico, di Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. L’inserimento nell’allegato IV comporta che per tali sostanze non si applica un LMR numerico specifico, in coerenza con il regime previsto dal regolamento sui residui.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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