Sentenza del 04/11/2015 n. 5762 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Benefici prima casa - Immobile di lusso - Superficie conteggiata - Computabilità cantina, garage, ripostiglio, soffitta - Esclusione - Superficie utile - Inferiore 240 mq. - Revoca agevolazione - Esclusione - Maggiori imposte - Registro, ipo-catastali - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. La revoca delle agevolazioni prima casa e il conseguente recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali non potevano fondarsi sul superamento della soglia dei 240 metri quadrati ottenuto includendo cantina, garage, ripostiglio e soffitta nel calcolo della superficie utile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il recupero delle maggiori imposte di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, sostenendo che l'immobile non poteva essere qualificato come abitazione di lusso. Ai fini del calcolo della superficie utile prevista dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, erano state computate anche cantina, garage, ripostiglio e soffitta. Escludendo tali locali, la superficie utile dell'abitazione risultava inferiore alla soglia di 240 metri quadrati.
Norme richiamate
Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969
abitazioni di lusso con superficie utile complessiva superiore a mq. 240
La superficie utile rilevante per qualificare l'immobile come abitazione di lusso non comprende automaticamente locali accessori quali cantina, garage, ripostiglio e soffitta. Se tali spazi vengono esclusi e la superficie dell'abitazione resta inferiore a 240 metri quadrati, non ricorre il presupposto per la revoca delle agevolazioni prima casa.
Massime di principio
- Per stabilire se un'abitazione supera la soglia di superficie prevista per la qualificazione come immobile di lusso, occorre distinguere la superficie abitabile o utile dagli spazi accessori e pertinenziali.
- Cantine, garage, ripostigli e soffitte non devono essere computati nella superficie utile quando, per caratteristiche e funzione, costituiscono locali accessori non destinati alla normale abitazione.
- La revoca delle agevolazioni prima casa richiede una corretta verifica dei presupposti normativi e non può basarsi su un calcolo della superficie effettuato includendo locali non computabili.
- Se l'esclusione dei locali accessori mantiene la superficie utile al di sotto della soglia prevista dalla legge, l'immobile non può essere qualificato come abitazione di lusso su tale base e il recupero delle maggiori imposte è illegittimo.
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