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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16165/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il loro precedente ricorso contro la decisione della Commissione Tributaria Centrale relativa a un avviso di liquidazione per la revoca di benefici fiscali fruiti sull'acquisto di un immobile. Hanno dedotto, da un lato, la nullità o inesistenza giuridica dell'ordinanza per asserita violazione delle norme sulla motivazione e sottoscrizione del provvedimento e per omessa indicazione delle conclusioni del pubblico ministero; dall'altro, hanno prospettato errori di fatto e violazioni di legge in tema di decadenza dell'Ufficio dal potere di accertare l'imposta, sostenendo che la proroga dei termini non fosse applicabile perché l'imposta richiesta sarebbe stata suppletiva e non complementare, che l'immobile non presentasse i requisiti per la classificazione A/7 al momento della vendita, e che comunque il debito tributario fosse estinto per prescrizione. L'ordinanza impugnata aveva invece già ritenuto corretto il recupero fiscale, qualificando l'imposta come complementare e rilevando che il motivo sulla classificazione catastale non investiva tutte le autonome rationes decidendi della decisione tributaria. Nel giudizio di revocazione la Corte ha esaminato se i motivi integrassero un vero errore revocatorio o solo una critica di merito alla precedente decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non deducesse un errore di fatto revocatorio, ma si risolvesse in contestazioni giuridiche sulla validità dell'ordinanza e sulla corretta applicazione delle norme processuali. Ha inoltre osservato che il secondo motivo mirava a una rivalutazione del merito, poiché il preteso errore percettivo riguardava questioni già discusse e decise, e comunque non superava la ratio dell'inammissibilità già affermata nell'ordinanza revocanda per mancata censura di tutte le autonome motivazioni della sentenza tributaria. È stato quindi confermato il rigetto sostanziale delle pretese dei contribuenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'ordinanza; la Corte ha escluso che ricorresse un vizio revocatorio incentrato su tali profili.

  • art. 161, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inesistenza o nullità del provvedimento; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione di legge nel precedente giudizio di cassazione.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato quale disciplina dell'imposta di registro e della qualificazione dell'imposta come complementare o suppletiva.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    la Corte ribadisce che l'imposta liquidata dopo l'accertata insussistenza dei presupposti dell'agevolazione prima casa va qualificata come complementare.

  • art. 74 d.P.R. 634/1972

    richiamato nei motivi originari per sostenere la decadenza dell'Ufficio dalla potestà di accertamento.

  • art. 19 d.P.R. 643/1972

    citato nei motivi originari insieme alla disciplina della decadenza dell'amministrazione finanziaria.

  • d.l. 429/1992

    considerato dalla Corte come fonte della proroga biennale dei termini per la rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, applicabile nel caso di imposta complementare.

  • l. 22 aprile 1982, n. 168, art. 3, secondo comma

    norma richiamata in relazione ai benefici fiscali fruiti in sede di acquisto dell'immobile.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato dai ricorrenti per sostenere che i fatti non contestati dall'Ufficio dovessero ritenersi provati; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva ai fini della revocazione.

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    richiamato nella motivazione della precedente decisione come base di una delle rationes decidendi sulla classificazione e sull'apprezzamento delle contestazioni.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dell'errore di fatto revocatorio; la Corte ne ribadisce la natura percettiva e non valutativa.

  • art. 2697 c.c.

    citato per distinguere il fatto da provare dal fatto probatorio, precisando che l'errore revocatorio non riguarda la valutazione delle prove.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per osservare che nel procedimento deciso con ordinanza il pubblico ministero ha solo facoltà di depositare conclusioni scritte.

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato per escludere che la disciplina dell'ordinanza derogasse alla regola della sottoscrizione del presidente.

  • art. 575 c.p.c.

    richiamato per chiarire che, nel caso di ordinanza decisoria, non vi è deroga alla disciplina generale della sottoscrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il provvedimento si fondi su una falsa percezione immediatamente e oggettivamente rilevabile di un fatto decisivo, non quando la doglianza investe la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
  • Non sussiste errore revocatorio se il fatto asseritamente erroneamente percepito ha costituito oggetto di discussione e di decisione nel precedente giudizio: in tal caso il vizio, se esistente, è un errore di giudizio e non di fatto.
  • Quando una decisione sia sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, l'impugnazione deve investire tutte le rationes; la censura che ne ometta una è inammissibile per difetto di interesse.
  • In materia di agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa, l'imposta richiesta a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del beneficio va qualificata, secondo la Corte, come imposta complementare e non suppletiva, con conseguente applicazione della proroga dei termini prevista dalla disciplina richiamata.
  • La revocazione non può essere utilizzata come un ulteriore grado di merito per riesaminare questioni già trattate nel precedente giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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