Cassazione Civile, Sentenza n. 544/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il creditore aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo dell’11 ottobre 2013, il pagamento di 22.832,88 euro, oltre interessi e spese. L’ingiunto propose opposizione; il Tribunale, nella contumacia dell’opposto, accolse l’opposizione, revocò il decreto e condannò l’ingiungente alle spese. In appello il creditore dedusse la nullità della citazione in opposizione notificatagli il 16 dicembre 2013: nella copia ricevuta vi sarebbe stato un vuoto tra le ultime pagine, con mancanza della vocatio in ius, dell’indicazione dell’ufficio giudiziario e dell’udienza, dell’avvertimento per la costituzione, delle conclusioni e dei mezzi di prova. Chiese che fossero dichiarati nulli gli atti del primo grado e che il decreto ingiuntivo fosse considerato irrevocabile perché non validamente opposto. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5901/2017 depositata il 20 settembre 2017, riconobbe la nullità della citazione, ma ritenne che essa fosse stata sanata ex tunc dalla costituzione dell’opposto mediante appello. Esaminò quindi l’opposizione nel merito, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’ingiunto a pagare 4.132,88 euro, oltre interessi, regolando le spese del grado. Con unico motivo di ricorso per cassazione, il creditore denunciò falsa applicazione dell’art. 164, commi 2 e 3, c.p.c. e violazione dell’art. 647 c.p.c.: sostenne che la totale mancanza della vocatio in ius determinasse inesistenza, e non nullità sanabile, dell’atto; che la sanatoria non potesse operare per la costituzione in appello né nell’opposizione a decreto ingiuntivo; e che la soluzione imponesse irragionevolmente all’opposto di attivarsi per non perdere un grado di giudizio.
La decisione
La Cassazione rigetta il ricorso. Esclude che la mancanza di più requisiti della vocatio in ius trasformi la nullità in inesistenza: l’atto notificato restava riconoscibile come opposizione a decreto ingiuntivo, poiché consentiva di identificare le parti, il decreto opposto e le ragioni dell’opposizione. Le omissioni relative alla vocatio in ius comportano nullità, sanabile con efficacia ex tunc ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c. anche mediante la costituzione del convenuto in appello; la regola vale anche per l’opposizione a decreto ingiuntivo e impedisce che il decreto divenga esecutivo e irrevocabile ai sensi dell’art. 647 c.p.c. La sanatoria non elimina, però, la nullità del giudizio di primo grado svoltosi senza valido contraddittorio; non ne segue la rimessione al primo giudice, fuori dai casi tassativi degli artt. 353 e 354 c.p.c., e il giudice d’appello deve decidere nel merito, rinnovando gli atti nulli quando possibile e necessario. L’eventuale ammissione tardiva alle attività precluse va richiesta e presuppone, ai sensi dell’art. 294 c.p.c., la prova che la nullità abbia impedito la conoscenza del processo o che la costituzione sia stata impedita da causa non imputabile; nel caso concreto tale rimessione non era stata chiesta. Non si provvede sulle spese di cassazione, poiché l’intimato non ha svolto difese. È dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 164 c.p.c.
Nell’intento di risolvere le molte incertezze derivanti dalla precedente formulazione, l’art. 164 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9, ha infatti introdotto una disciplina molto più articolata dei casi di nullità della citazione e dei modi ed effetti della sanatoria, basata per l’appunto sulla netta distinzione tra vizi della citazione afferenti alla vocatio in ius (primi tre commi) e vizi concernenti la editio actionis (ultimi tre commi).
La disposizione distingue i vizi della vocatio in ius da quelli della editio actionis e disciplina diversamente i relativi effetti di sanatoria: per i primi, la sanatoria opera ex tunc. La nullità della vocatio in ius può essere sanata anche dalla costituzione del convenuto in appello; la pluralità delle omissioni non converte la nullità in inesistenza.
art. 647 c.p.c.
Tra tali effetti, per quel che interessa in questa sede, vi è naturalmente anche quello di impedire l’esecutorietà e l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, ex art. 647 c.p.c..
La sanatoria ex tunc dell’atto di opposizione, conseguente alla costituzione in appello, fa sì che l’opposizione produca effetti sin dalla prima notificazione e impedisca l’esecutorietà e l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
art. 163 c.p.c.
Solo detti elementi, tra quelli cui è riferita la doglianza, sono infatti richiesti in funzione della attivazione del contraddittorio ed attengono pertanto a quella parte dell’atto di citazione il cui scopo, in conformità ai principi di cui all’art. 24 Cost., comma 2, e art. 101 c.p.c., è mettere il convenuto in condizioni di difendersi e contraddire: scopo al quale è ovviamente preordinata anche la fase della notificazione, giusta quanto previsto dall’art. 163, u.c. (“L’atto di citazione… è consegnato… all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli art. 137 ss.”).
L’indicazione dell’ufficio giudiziario, della data dell’udienza e dell’invito a costituirsi con i relativi avvertimenti appartiene alla vocatio in ius, diretta a porre il convenuto in condizione di difendersi e contraddire. Le conclusioni e l’indicazione dei mezzi di prova non svolgono invece, di per sé, tale funzione.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Deve invece escludersi che assuma rilievo, anche solo a detto limitato fine, l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, emergendo chiara dall’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, l’opzione sistematica di non richiedere, ai fini dello svolgimento della udienza di trattazione, la preventiva indicazione dei mezzi di prova.
La preventiva indicazione dei mezzi di prova e dei documenti non è necessaria ai fini dello svolgimento dell’udienza di trattazione; la sua omissione non determina, per tale ragione, invalidità della citazione.
art. 162 c.p.c.
Sicchè il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell’art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario.
Quando la nullità del giudizio di primo grado non rientra nei casi tassativi che consentono la rimessione, il giudice d’appello deve decidere la causa nel merito e rinnovare gli atti nulli quando ciò sia possibile e necessario.
artt. 353 e 354 c.p.c.
La sanatoria derivante, ex art. 164 c.p.c., comma 3, dalla costituzione in appello “esclude che sia invalida, vale a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l’invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio.
La sanatoria della citazione non elimina la nullità del giudizio di primo grado celebrato in violazione del contraddittorio; tuttavia la rimessione al primo giudice è possibile soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., non estensibili per analogia.
art. 294, comma 1, c.p.c.
Si ricava da essa che la nullità della citazione per difetto della vocatio in ius, lungi dall’autorizzare pronunce meramente declinatorie in rito, non giustifica nemmeno, se non in casi residuali, la rimessione in termini del convenuto che si costituisca tardivamente, dovendo questi dimostrare, per ottenerla, anche che la nullità della citazione gli aveva impedito di avere conoscenza del processo.
Il convenuto contumace che si costituisce tardivamente può essere ammesso alle attività precluse solo dimostrando che la nullità della citazione o della notificazione gli ha impedito di conoscere il processo, oppure che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
art. 161 c.p.c.
E’ evidente in conclusione che, nel caso di specie, i dedotti (e pur accertati) vizi della vocatio in ius, lungi dal poter autorizzare l’opposto ad aspettarsi il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, lo oneravano anzitutto – come è stato fatto – di proporre impugnazione avverso la sentenza notificatagli (chè altrimenti, convertendosi la nullità in motivo d’impugnazione, ex art. 161 c.p.c. la stessa non sarebbe stata più rilevabile nè deducibile) e in secondo luogo di richiedere al più la rimessione in termini per le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado ove si fosse tempestivamente costituito.
La nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione: la parte deve quindi dedurla tempestivamente con il gravame, altrimenti non è più rilevabile né deducibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La mancanza o l’assoluta incertezza di uno o più requisiti della vocatio in ius comporta la nullità della citazione, ma non determina di per sé l’inesistenza dell’atto. L’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di materiale mancanza dell’atto, solo quando l’attività processuale sia priva degli elementi essenziali che consentono di riconoscerla come un determinato atto.
- La nullità della citazione per vizi della vocatio in ius è sanabile ex tunc con la costituzione del convenuto, anche se questa avviene mediante la proposizione dell’appello; la regola vale anche per l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
- La sanatoria ex tunc dell’atto di opposizione impedisce che il decreto ingiuntivo divenga esecutivo e irrevocabile ai sensi dell’art. 647 c.p.c., pur restando nulla l’attività processuale di primo grado svolta senza valido contraddittorio.
- Fuori dalle ipotesi tassative di rimessione previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d’appello, rilevata la nullità del giudizio di primo grado, non rimette la causa al primo giudice, ma la tratta nel merito e rinnova gli atti nulli quando possibile e necessario.
- La rimessione in termini del contumace che si costituisce tardivamente richiede la prova che la nullità della citazione o della notificazione gli abbia impedito di conoscere il processo, oppure che la costituzione sia stata impedita da causa a lui non imputabile.
- Le omissioni delle conclusioni o dell’indicazione dei mezzi di prova non determinano nullità della citazione quando non incidono sull’individuazione del diritto fatto valere e del provvedimento richiesto; la preventiva indicazione dei mezzi di prova non è richiesta ai fini dello svolgimento dell’udienza di trattazione.
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