Sentenza n. 323/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO PROT. 17349/p DEL COMUNE DI FONDI DEL 28 APRILE 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ingiunzione al pagamento di una sanzione edilizia pecuniaria di 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione a opere edilizie eseguite in assenza del titolo ritenuto necessario. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittimità derivata dell’ingiunzione, per illegittimità dell’ordinanza presupposta di demolizione, sostenendo che le opere realizzate consistevano in interventi di mera manutenzione e non potevano essere assoggettate a sanzione demolitoria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, per mancata notificazione degli atti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto dirimente il primo motivo, richiamando la precedente sentenza dello stesso Tribunale che aveva annullato l’ordinanza di demolizione presupposta, non impugnata, relativa alle medesime opere. Tale precedente aveva accertato che gli interventi consistevano nel rifacimento della pavimentazione e degli impianti tecnologici, nel rivestimento delle pareti esterne, nella sostituzione degli infissi e nella sistemazione della recinzione: opere di modesta consistenza, prive di rilevanza volumetrica e pertinenziali all’immobile principale, qualificabili come manutenzione ordinaria o comunque non assoggettabili a sanzione demolitoria o ripristinatoria. Venuto meno il titolo presupposto, è stata annullata anche l’ingiunzione di pagamento della sanzione. Il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
La ricorrente ha invocato la norma per sostenere che l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione avrebbe dovuto esserle notificato; il TAR non ha esaminato il motivo, ritenendo dirimente l’illegittimità dell’atto presupposto.
art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001
rientrano nell'attività di “edilizia libera” le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e-ter), le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (lett. e-quinquies)
La disciplina dell’edilizia libera conferma che opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni e interventi pertinenziali di modesta consistenza non possono essere colpiti da sanzione demolitoria o ripristinatoria.
art. 19 l.r. Lazio n. 15/2008
Richiamata dalla ricorrente nel motivo relativo all’illegittimità derivata dell’ingiunzione; il TAR ha deciso sulla base dell’annullamento dell’ordinanza presupposta senza sviluppare una specifica interpretazione della disposizione.
d.m. 2 marzo 2018
il rifacimento e/o sostituzione della “pavimentazione esterna pertinenziale” rientra pure nell’“edilizia libera”
Il rifacimento o la sostituzione della pavimentazione esterna pertinenziale è ricondotto all’edilizia libera.
Massime di principio
- L’annullamento dell’ordinanza di demolizione rende illegittima, per illegittimità derivata, l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria fondata sul medesimo presupposto.
- Le opere edilizie di modesta consistenza, prive di rilevanza volumetrica e pertinenziali all’edificio principale, quali rifacimento di pavimentazioni, impianti, intonaci, infissi e recinzioni, non possono essere assoggettate a sanzione demolitoria o di riduzione in pristino quando non richiedono permesso di costruire.
- La qualificazione di un intervento come soggetto, in astratto, a SCIA non consente di applicare una sanzione demolitoria o ripristinatoria incompatibile con la concreta consistenza e natura delle opere.
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