Sentenza n. 15888/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Regione Toscana che ha approvato gli elenchi dei fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni 2015-2018, con i relativi atti regionali di ricognizione del fatturato e gli atti statali presupposti
Esito
La controversia
L’impresa ha chiesto l’annullamento del decreto regionale del 14 dicembre 2022, degli atti di ricognizione del fatturato dei fornitori e degli atti statali presupposti relativi alla certificazione del superamento dei tetti di spesa e alle linee guida per il payback dei dispositivi medici degli anni 2015-2018. Il ricorso era stato originariamente proposto in via straordinaria e poi trasposto davanti al TAR a seguito di opposizione. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, a seguito della disciplina sopravvenuta, la società ha pagato alle Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta le somme dovute nella misura ridotta del 25% e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati. Ha ritenuto decisivo che la società avesse versato la quota ridotta del 25% prevista dall’art. 7 del d.l. 95/2025 e che la Regione Toscana avesse depositato il provvedimento attestante il pagamento. La disposizione sopravvenuta stabilisce che il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione di ripiano per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Alla luce di tali previsioni non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuto deposito, negli atti di causa, da parte della Regione Toscana, del provvedimento di riconoscimento dell’avvenuto pagamento, da parte della società ricorrente, delle somme ridotte previste dalla medesima disposizione.
Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta, una volta attestato dall’amministrazione regionale, comporta la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano relativi agli anni 2015-2018.
Massime di principio
- Nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta del 25% prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025 estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici e determina la cessazione della materia del contendere, quando il pagamento risulti attestato dall’amministrazione competente.
- In applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, nei giudizi relativi ai provvedimenti di ripiano del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, le spese di lite sono compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →