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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di irricevibilità e archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, aveva sottoscritto con il datore di lavoro indicato nella procedura il contratto di soggiorno e aveva presentato la richiesta di rilascio del titolo. Successivamente, tuttavia, aveva stipulato un contratto di lavoro con una diversa impresa. La Questura ha dichiarato irricevibile la domanda, rilevando che il ricorrente non aveva dato seguito al nulla osta e non aveva instaurato il rapporto di lavoro con il datore indicato nel contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità e l’irragionevolezza del provvedimento, sostenendo che il nulla osta alla conversione fosse ancora valido e che il diniego fosse fondato esclusivamente sul mutamento del datore di lavoro. Non sono state dedotte specifiche violazioni di disposizioni legislative o regolamentari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha rilevato, anzitutto, che la censura era formulata in termini generici e non indicava alcuna specifica disposizione normativa violata. Nel merito, ha escluso l’irragionevolezza dell’atto, ritenendo legittimo il principio secondo cui il datore di lavoro che avvia la procedura di assunzione dello straniero deve coincidere con quello che sottoscrive il contratto di lavoro, almeno con riferimento al primo rapporto lavorativo. Il nulla osta è infatti rilasciato in relazione all’assunzione presso uno specifico datore e il conseguente titolo di soggiorno è condizionato all’effettiva instaurazione ed esecuzione di quel rapporto. La mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato rende quindi privo di efficacia il nulla osta e giustifica il diniego del permesso. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna spiegazione circa la mancata assunzione da parte del datore originario, né in sede procedimentale né in giudizio, e non ha offerto elementi idonei a imporre una diversa valutazione amministrativa. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, la causa è matura per la decisione.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Disciplina il decreto flussi, che determina la capienza degli ingressi possibili per lavoro.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Prevede la richiesta del nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro e collega la procedura di ingresso e soggiorno a uno specifico rapporto lavorativo.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Riguarda il rilascio del visto d’ingresso nell’ambito della sequenza procedurale per l’assunzione del lavoratore straniero.

  • art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Prevede la sottoscrizione dell’accordo di integrazione nei casi contemplati dalla legge.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    Disciplina il contratto di soggiorno, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero, quale elemento della procedura di instaurazione del rapporto.

  • art. 5, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998

    Collega il rilascio e la validità del permesso di soggiorno per lavoro all’osservanza della procedura e all’effettiva instaurazione del rapporto con il datore indicato.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Richiamato per la disciplina del nulla osta e del rapporto di lavoro, anche stagionale, nell’ambito della sequenza procedurale prevista per l’ingresso e il soggiorno dello straniero.

Massime di principio

  • Il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato in funzione dell’assunzione dello straniero presso uno specifico datore di lavoro e non costituisce un titolo autonomo svincolato dal rapporto lavorativo per il quale è stato richiesto.
  • La validità del nulla osta e il rilascio del conseguente permesso di soggiorno presuppongono, almeno con riferimento al primo contratto, la coincidenza tra il datore che ha avviato la procedura e quello che sottoscrive ed esegue il rapporto di lavoro.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta e nel contratto di soggiorno può giustificare il diniego o l’archiviazione della domanda di rilascio o conversione del permesso di soggiorno, anche quando lo straniero abbia successivamente stipulato un contratto con un diverso datore.
  • La censura di irragionevolezza del provvedimento amministrativo, se non accompagnata dall’indicazione delle specifiche disposizioni normative violate e dalla deduzione di elementi concreti idonei a dimostrare l’illegittimità dell’atto, non è sufficiente a fondare l’annullamento.
  • Il richiedente deve fornire una spiegazione sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore originariamente indicato; l’assenza di giustificazioni sia nel procedimento sia nel giudizio consente di confermare il diniego fondato sul mancato perfezionamento del rapporto autorizzato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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