Cassazione Penale, Ordinanza n. 07137/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per omesso versamento di IVA. Con unico motivo deduce violazione di legge sostenendo che la crisi di liquidità, quale causa di forza maggiore rilevante ex art. 45 c.p., sarebbe insorta prima della commissione del reato e impedirebbe di attribuirgli responsabilità penale. Richiama una memoria depositata in primo grado e la documentazione prodotta nel giudizio di merito per sostenere che la situazione di crisi d'impresa, risalente al 2008 e protrattasi negli anni, dipendesse da fattori estranei alla sua condotta. La Corte rileva però che la censura investe la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua. La motivazione d'appello viene ritenuta completa e logica: i giudici di merito hanno escluso che la crisi fosse idonea a integrare una causa esimente, osservando che le vicende addotte erano pregresse e generiche e che la società disponeva in concreto di risorse economiche, poi destinate a esigenze di altre società del gruppo invece che al pagamento del debito tributario. Da ciò è stata desunta una precisa scelta imprenditoriale di non versare l'imposta dovuta per finanziare altre società del medesimo gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per omesso versamento IVA resta ferma, poiché il motivo di ricorso è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità in quanto diretto a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento in fatto compiuti dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice del reato di omesso versamento di IVA per l'annualità contestata; la condanna di merito viene mantenuta perché la Corte esclude la fondatezza della dedotta crisi di liquidità come causa esimente.
art. 45 c.p.
La dedotta crisi di liquidità viene evocata come possibile causa di forza maggiore/esimente, ma la Corte ribadisce che nel caso concreto non risulta dimostrata come situazione assoluta e inevitabile tale da escludere la responsabilità.
art. 616 c.p.p.
Richiamabile in via implicita per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile, sotto la veste di violazione di legge, una censura che in realtà miri a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza d'appello è insindacabile in sede di legittimità quando sia congrua, completa ed esauriente e non presenti contraddizioni manifeste o illogicità evidenti.
- Nel reato di omesso versamento IVA, la crisi di liquidità può assumere rilievo solo se sia allegata e dimostrata in modo specifico come situazione effettiva, non superabile e non frutto di scelte imprenditoriali discrezionali; non è sufficiente richiamare generiche difficoltà pregresse.
- La disponibilità di risorse economiche, poi destinate a finalità diverse dal pagamento del debito tributario, può escludere la configurabilità di una forza maggiore idonea a scusare l'omissione del versamento.
- Quando l'imprenditore destina consapevolmente risorse a società del gruppo anziché all'adempimento dell'obbligazione fiscale, il mancato pagamento può essere letto come espressione di una scelta gestionale e non come conseguenza inevitabile di una crisi di liquidità.
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