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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19056/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2010: uno emesso nei confronti di una società per imposte dirette e IVA, l'altro emesso nei confronti del socio di maggioranza per maggiori redditi di partecipazione. Nei giudizi di merito era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro l'accertamento societario perché proposto dal socio e non dal legale rappresentante, mentre era stato rigettato il ricorso relativo all'accertamento del socio. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul procedimento di accesso/verifica e dei principi costituzionali, sostenendo che il socio aveva svolto di fatto il ruolo di rappresentante della società durante la verifica e che la mancata declaratoria di nullità dell'attività istruttoria avrebbe travolto gli avvisi; 2) erronea applicazione della disciplina dell'adesione al PVC, lamentando che la mancata partecipazione del legittimato avrebbe precluso l'adesione; 3) erronea applicazione della confessione stragiudiziale, contestando valore probatorio alle dichiarazioni rese in verifica da soggetto ritenuto privo di legittimazione; 4) vizio di motivazione, per avere la CTR attribuito rilievo a circostanze inconferenti e per asserita contraddittorietà tra fase procedimentale e contenziosa; 5) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle doglianze relative all'accertamento del socio e alla mancanza dei presupposti per imputargli i maggiori utili societari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che perché proposti da soggetto non legittimato a contestare vizi dell'accertamento societario, essendo l'atto non impugnato dal legale rappresentante; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sia per il limite della doppia conforme, sia perché veicolava un vizio motivazionale non più denunciabile nei termini prospettati; ha respinto il quinto motivo, osservando che la CTR si era comunque pronunciata sull'appello relativo all'accertamento del socio, ritenendo che l'esito negativo dell'accertamento societario comportasse il rigetto anche di quello personale. Nessuna statuizione sulle spese verso l'Agenzia, che non ha svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato dal ricorrente a fondamento delle censure sul procedimento di verifica e sui doveri dell'Amministrazione, ma senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 12 L. 212/2000

    invocato in relazione alla fase di accesso, verifica e redazione del PVC; la Corte non riconosce nullità dell'istruttoria sulla base di tale norma.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente in termini di buon andamento dell'azione amministrativa, ma senza incidenza sull'esito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto idoneo a superare i rilievi di inammissibilità.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale parametro di giusta imposizione, senza accoglimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge nei primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ribadisce che, per le sentenze soggette alla riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 5-bis d.lgs. 218/1997

    invocato per sostenere la preclusione all'adesione al PVC; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione delle dichiarazioni rese in verifica come confessione stragiudiziale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    applicato il limite della doppia conforme, che impedisce la censura ex art. 360, n. 5, quando le ragioni di fatto delle due decisioni coincidono.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato quale regola di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, in relazione all'onere di indicare gli atti rilevanti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale ulteriore presidio dell'onere di deposito/indicazione degli atti rilevanti per il ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'asserita omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità rilevando che la CTR si era pronunciata sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare in modo rigoroso i requisiti di specificità e autosufficienza: chi censura la decisione deve riportare o indicare compiutamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le censure che investono un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società devono essere proposte dal soggetto legittimato alla rappresentanza della società; il socio, di regola, non può impugnare in proprio vizi dell'atto societario se non è titolare della relativa legittimazione processuale.
  • Il socio destinatario di un accertamento per redditi di partecipazione non può utilmente dolersi di vizi del diverso accertamento societario se tali doglianze presuppongono l'impugnazione dell'atto emesso nei confronti della società da parte del suo legale rappresentante.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione delle prove o una critica alla sufficienza della motivazione.
  • Quando opera la "doppia conforme", il ricorrente non può dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
  • La nullità per omessa pronuncia sussiste solo se il giudice abbia effettivamente trascurato una domanda o un motivo; non ricorre quando la sentenza, anche implicitamente, abbia comunque deciso sulla questione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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