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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 11/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 528/2023 pubblicata il 19.09.2025 e notificata in data 13.11.2025, non appellata e passata in giudicato il 13.12.2025.

Giustizia amministrativa202600333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, quanto all'accredito dell'importo spettante sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 settembre 2025, notificata il 13 novembre 2025, non appellata e passata in giudicato il 13 dicembre 2025. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha accreditato l'importo dovuto sulla Carta elettronica del docente. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite. La circostanza dell'avvenuta esecuzione non è stata contestata dalla parte resistente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'esecuzione del giudicato e l'integrale soddisfazione della pretesa azionata avessero fatto venir meno l'oggetto della controversia. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, liquidandole complessivamente in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nella quantificazione ha considerato che l'adempimento, sebbene successivo alla proposizione del ricorso, aveva evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta completamente soddisfatta.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non impedisce la condanna alle spese del giudizio se l'esecuzione del giudicato è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso; nella liquidazione il giudice può tenere conto del fatto che l'adempimento abbia evitato ulteriori attività e costi processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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