Sentenza n. 1222/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal militare per il procedimento penale concluso con assoluzione piena
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, assolto perché il fatto non sussiste dal procedimento penale per truffa militare aggravata e continuata in concorso, chiedeva il rimborso di euro 24.897,66 ai sensi dell’art. 18 d.l. 67/1997. Il Ministero aveva negato il beneficio, facendo proprie le valutazioni dell’Avvocatura dello Stato circa l’assenza di connessione tra la condotta contestata e l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Con un unico motivo, il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.l. 67/1997, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti: sosteneva che l’accusa si fondava su anomalie dovute al malfunzionamento degli strumenti di bordo e che le attività contestate riguardavano le mansioni di servizio, eseguite in adempimento degli ordini ricevuti. Contestava inoltre che l’Avvocatura potesse pronunciarsi sull’ammissibilità del beneficio, anziché limitarsi alla congruità dell’importo. Il Ministero opponeva che la sentenza penale evidenziava irregolarità documentali e condotte negligenti incompatibili con il nesso di immedesimazione organica.
La decisione
Il ricorso è accolto parzialmente. È dichiarata inammissibile la censura secondo cui il parere dell’Avvocatura avrebbe dovuto riguardare soltanto il quantum, perché quel parere non era stato impugnato; il TAR chiarisce tuttavia che, avendo l’Amministrazione chiesto un parere sull’ammissibilità, esso aveva natura facoltativa e non vincolante quanto all’an e non doveva essere autonomamente impugnato. Nel merito, il diniego è annullato: dalla sentenza penale non emergeva alcun accertamento di negligenza o violazione dei doveri d’ufficio riferibile al ricorrente. I rilievi sulle irregolarità documentali riguardavano il comandante; gli altri passaggi erano dubitativi e non attribuivano al conduttore di macchina una condotta negligente. Il rifornimento della motovedetta era attività necessaria alle mansioni affidate, riferibile all’Amministrazione e direttamente strumentale ai suoi fini istituzionali; sussisteva quindi il nesso richiesto dall’art. 18 d.l. 67/1997. È respinta la domanda di accertamento del diritto al pagamento dell’intero importo di euro 24.897,66: non era stata formulata una specifica domanda di quantificazione e occorreva la successiva attività amministrativa, compreso il parere di congruità dell’Avvocatura. Il Ministero è condannato a pagare euro 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 67/1997, convertito in l. 135/1997
Il fatto oggetto del giudizio “deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta”.
Il rimborso presuppone che la condotta contestata sia compiuta nell’esercizio delle mansioni e presenti un nesso di strumentalità con l’adempimento dei doveri istituzionali; nel caso concreto il rifornimento era necessario per svolgere il servizio e non risultavano violazioni d’ufficio individualmente riferibili al ricorrente.
art. 13 r.d. 1611/1933
L’Avvocatura dello Stato … è chiamata a rendere un parere obbligatorio e vincolante esclusivamente sulla “congruità” del quantum richiesto; tale parere “...va acquisito quando l’Amministrazione ritenga di poter accogliere l’istanza e va individuato [il] quantum del rimborso, ma non va necessariamente acquisito quando l’istanza risulti inaccoglibile, per l’insussistenza dei relativi presupposti”.
Il parere dell’Avvocatura è obbligatorio e vincolante sulla congruità dell’importo richiesto; se l’Amministrazione ne richiede anche una valutazione sull’ammissibilità del rimborso, tale valutazione ha natura facoltativa e non vincolante.
art. 112 c.p.c.
Nella specie, tuttavia, tale principio non è ritenuto applicabile, sia perché nel caso all’esame il ricorso è diretto, come visto, esclusivamente contro l’atto ministeriale e non investe direttamente il parere dell’Avvocatura (che peraltro è qui incentrato solo sull’an, mentre nel caso deciso dall’Adunanza plenaria riguardava solo il quantum debeatur), sia soprattutto in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), perché nel ricorso è chiesto di “riconoscere il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso delle spese legali sostenute pari ad € 24.897,66” mentre non viene rivolta a questo Tribunale specifica domanda di quantificazione.
Il giudice non può procedere alla quantificazione del rimborso se la domanda non richiede specificamente tale pronuncia; la richiesta di riconoscimento del diritto al rimborso non basta, secondo il TAR, a devolvergli anche l’accertamento dell’importo dovuto.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997, la condotta oggetto del procedimento penale deve essere compiuta nell’esercizio delle mansioni affidate e deve risultare strumentale all’adempimento dei doveri istituzionali, nel senso che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai propri compiti senza tenere quella condotta; la mera occasionalità rispetto al servizio non è sufficiente.
- L’esclusione del rimborso per asserita negligenza richiede che la violazione dei doveri d’ufficio sia concretamente e individualmente riferibile al dipendente interessato; valutazioni riferite ad altri soggetti o ipotesi dubbie non dimostrano, da sole, la rottura del nesso di immedesimazione organica.
- Il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante sulla congruità del quantum del rimborso; se l’Amministrazione le chiede di pronunciarsi anche sull’ammissibilità della pretesa, tale parte del parere è facoltativa e non vincolante e non richiede autonoma impugnazione quando sia contestata la determinazione finale dell’Amministrazione.
- Il giudice amministrativo non può quantificare direttamente il rimborso delle spese legali in assenza di una domanda specificamente diretta a ottenere tale quantificazione; annullato il diniego quanto all’an, l’importo può richiedere una successiva valutazione amministrativa di congruità.
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