Sentenza n. 963/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di attribuzione dell'indennità di trasferimento d'autorità prevista dall'art. 1, comma 1, l. n. 86/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già in servizio presso il 32° Gram Otranto e il Distaccamento Aeroportuale di Elmas, erano stati trasferiti presso altre sedi in conseguenza della soppressione dei reparti. Dopo avere chiesto il riconoscimento dell'indennità di trasferimento d'autorità, impugnavano il diniego dell'Amministrazione. Deducevano la violazione dell'art. 1, commi 1 e seguenti, l. n. 86/2001, nonché eccesso di potere per motivazione insufficiente e incongrua, erroneità dei presupposti, illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia; deducevano inoltre la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Sostenevano che i trasferimenti dovessero qualificarsi come d'autorità, essendo stati determinati dalla riorganizzazione e soppressione delle sedi, nonostante fosse stata loro consentita l'indicazione di preferenze sulla sede di destinazione. Il Ministero eccepiva che i militari avevano scelto consapevolmente la sede e avevano sottoscritto moduli recanti la clausola "senza oneri a carico dell'Amministrazione", configurando una rinuncia all'indennità; quanto a uno dei ricorrenti, sosteneva inoltre che il trasferimento fosse avvenuto a domanda ai sensi della l. n. 104/1992.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha distinto il trasferimento d'autorità ordinario dalla disciplina speciale dei trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti. Applicando l'art. 1 l. n. 86/2001 e il regime intertemporale delineato dall'Adunanza plenaria n. 1/2016, ha ritenuto spettante l'indennità ai ricorrenti, poiché i trasferimenti erano avvenuti in Comuni diversi, distanti più di dieci chilometri e, per quelli soggetti al comma 1-bis, non limitrofi. La causa determinante del trasferimento era l'interesse pubblico alla riorganizzazione dei reparti, sicché la possibilità di indicare una sede gradita non trasformava il trasferimento d'autorità in trasferimento a domanda. La clausola di accettazione "senza oneri a carico dell'Amministrazione" non valeva come rinuncia preventiva: una rinuncia o transazione richiede la consapevolezza di diritti determinati o determinabili e il cosciente intento abdicativo, mentre la dichiarazione era contenuta in un modulo predisposto dall'Amministrazione; inoltre, il credito non era ancora entrato nel patrimonio dei militari. La documentazione smentiva anche che il trasferimento di uno dei ricorrenti fosse stato disposto a domanda per esigenze ex l. n. 104/1992, risultando invece riconducibile alla soppressione della sede. L'indennità deve essere calcolata dalla data di effettiva esecuzione di ciascun trasferimento. Trattandosi di debito di valuta avente natura indennitaria, spettano gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al pagamento, ma non la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86
al personale ... trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi
Prevede l'indennità per il personale militare trasferito d'autorità in un Comune diverso, quando ricorrono gli ulteriori presupposti normativi.
art. 1, comma 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86
l'indennità ... nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono ... a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni
Per i trasferimenti conseguenti a soppressione o dislocazione successivi al 1° gennaio 2013, esclude l'indennità quando la nuova sede è in un Comune limitrofo; l'indennità resta dovuta se la sede è in Comune non confinante e distante più di dieci chilometri.
art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il comma 1-bis dell'art. 1 l. n. 86/2001, rilevante per il regime intertemporale dei trasferimenti per soppressione o dislocazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato dai ricorrenti in relazione al dedotto difetto di motivazione del diniego.
art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104
Il godimento dei permessi mensili previsti dalla norma non dimostra, di per sé, che il trasferimento sia avvenuto a domanda per esigenze di assistenza familiare.
art. 1236 c.c.
La remissione del debito presuppone logicamente l'esistenza di un credito già entrato nel patrimonio del titolare e non è assimilabile a una rinuncia preventiva al credito indennitario.
Massime di principio
- Nel regime anteriore al 1° gennaio 2013, l'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, l. n. 86/2001 spetta al personale militare trasferito a seguito della soppressione o dislocazione del reparto di appartenenza, anche quando il militare abbia espresso una preferenza o un'istanza di scelta della nuova sede, purché la nuova sede sia in un Comune diverso e disti più di dieci chilometri da quella originaria.
- Per i trasferimenti conseguenti a soppressione o dislocazione disposti dal 1° gennaio 2013, l'indennità prevista dall'art. 1 l. n. 86/2001 non spetta se la nuova sede è ubicata in un Comune limitrofo; spetta invece quando la nuova sede si trova in un Comune non confinante e dista più di dieci chilometri dalla sede originaria, secondo la disciplina del comma 1-bis.
- La qualificazione del trasferimento come d'autorità dipende dalla causa effettiva del movimento del personale: quando il trasferimento è imposto dalla soppressione o riorganizzazione del reparto nell'interesse pubblico, la possibilità concessa al militare di indicare preferenze sulla sede di destinazione non lo trasforma in trasferimento a domanda.
- Una dichiarazione di accettazione del trasferimento con clausola "senza oneri a carico dell'Amministrazione" non costituisce rinuncia preventiva all'indennità se non risulta che il militare fosse consapevole di un diritto determinato o determinabile e intendesse abdicare coscientemente a esso; la rinuncia preventiva non equivale alla remissione di un credito già sorto.
- L'indennità di trasferimento, avente natura indennitaria e costituente debito di valuta, decorre dalla data di effettiva esecuzione del trasferimento; sulla somma maturano gli interessi legali dalla data di esigibilità fino al pagamento, senza rivalutazione monetaria.
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