Sentenza n. 192/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale, del provvedimento prot. 1072 del 18 gennaio 2016 con il quale è stato ritenuto non accoglibile l'intervento, oggetto di d.i.a. del 25 novembre 2015 prot.21298 per la realizzazione di una pertinenza in relazione a fabbricato principale; quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento prot.10476 del 4 maggio 2016 confermativo della precedente nota di diniego del 18 gennaio 2016 prot.n.1072 relativa alla D.I.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successivo provvedimento confermativo relativi alla DIA per la realizzazione di una pertinenza in relazione a un fabbricato principale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 18 gennaio 2016, con cui l’intervento oggetto della DIA era stato ritenuto non accoglibile, e il successivo provvedimento del 4 maggio 2016, confermativo del diniego. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 23 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune avesse esercitato tardivamente i poteri inibitori, oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, nonché la violazione della disciplina regionale sul Piano Casa e della relativa deroga alle previsioni urbanistiche comunali. Con il secondo motivo hanno contestato l’assunto comunale secondo cui l’intervento non sarebbe stato realizzabile sulla particella interessata, ricadente in una fascia di rispetto individuata dal PRG e dal PPE, nonché in un’area soggetta a vincolo di inedificabilità perché classificata come bosco ai sensi dell’art. 38 del PTPR. Con i motivi aggiunti hanno censurato il provvedimento confermativo, ritenendolo volto a giustificare tardivamente il diniego, e hanno dedotto l’omesso avviso di avvio del procedimento e l’assenza di una valutazione comparativa tra interesse pubblico e interesse privato.
La decisione
Il TAR ha accolto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per difetto di istruttoria. Il Comune aveva richiesto alla Regione Lazio, con nota del 29 aprile 2014, un parere legale specifico sulla presenza dei vincoli gravanti sull’area e sull’interpretazione della disciplina applicabile, ritenendo che il parere regionale fosse necessario per stabilire l’efficacia della DIA. Secondo il TAR, prima di adottare qualsiasi determinazione sulla fattibilità dell’intervento in rapporto all’art. 2, comma 2, della l.r. 21/2009 e all’art. 38 delle norme del PTPR, il Comune avrebbe dovuto attendere il parere richiesto alla Regione e, nelle more, sospendere l’esame della DIA. L’omessa attesa del parere ha quindi privato il procedimento di un presupposto fondamentale per la tutela boschiva e ha determinato l’illegittimità degli atti impugnati. Il giudice ha inoltre affermato che, in mancanza del parere, la DIA non aveva mai acquisito efficacia. Sono stati annullati gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese di lite sono state compensate per l’obiettiva controvertibilità delle questioni.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. 380/2001
poteri inibitori esercitati entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA
La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti per sostenere la tardività dell’intervento comunale; la sentenza non decide espressamente tale censura, fondando l’accoglimento sul difetto di istruttoria.
art. 3 l.r. Lazio 10/2011
La norma è indicata quale base normativa della DIA relativa alla realizzazione della pertinenza.
art. 3, comma 1, l.r. Lazio 21/2009
prevede la deroga alle previsioni urbanistiche comunali
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la derogabilità delle previsioni urbanistiche comunali.
art. 2, comma 2, l.r. Lazio 21/2009
La fattibilità dell’intervento doveva essere valutata dal Comune anche alla luce di tale disposizione, unitamente all’art. 38 delle norme del PTPR.
art. 38 delle norme del PTPR
La disciplina relativa al vincolo boschivo costituiva un presupposto rilevante dell’istruttoria sulla DIA; il Comune avrebbe dovuto acquisire e attendere il parere regionale prima di decidere.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione comunale, nell’esaminare una DIA relativa a un’area potenzialmente soggetta a vincoli, richiede il parere dell’autorità competente ritenendolo necessario per stabilire la fattibilità dell’intervento, deve acquisirlo o attenderne l’espressione prima di adottare una decisione conclusiva e, nelle more, sospendere l’esame della DIA.
- L’omessa acquisizione o attesa di un parere ritenuto fondamentale per verificare la sussistenza e gli effetti di un vincolo boschivo determina un difetto di istruttoria e rende illegittimo il provvedimento comunale adottato sulla DIA.
- In assenza del parere necessario alla verifica della compatibilità dell’intervento con il vincolo boschivo, la DIA non acquisisce efficacia; l’annullamento del diniego non impedisce all’amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti dopo il completamento dell’istruttoria.
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