Cassazione Civile, Ordinanza n. 28799/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IRPEF 2005. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2005 ritenuto legittimo dalla CTR Lazio in riforma della decisione di primo grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha contestato la validità della notificazione dell'avviso: ha sostenuto che l'elezione di domicilio presso il proprio commercialista in Roma fosse valida ed esclusiva, con conseguente illegittimità della notifica eseguita presso la residenza anagrafica in Fiumicino il 27 dicembre 2010 e tardività dell'accertamento; ha inoltre dedotto, sotto un diverso profilo, la violazione della disciplina della notifica postale per mancata prova del completamento del procedimento con la comunicazione di avviso di deposito. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'omessa comunicazione delle ragioni delle indagini finanziarie e la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. Con il terzo ha contestato la legittimità dell'autorizzazione alle indagini bancarie, assumendo che dovessero esservi specifiche ragioni di necessità e urgenza e che la relativa autorizzazione dovesse essere motivata. Con il quarto ha dedotto l'inesistenza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata. Con il quinto ha censurato la declaratoria di tardività dell'eccezione relativa al difetto di potere rappresentativo del dirigente firmatario dell'avviso, sostenendo che la questione fosse rilevabile. La Corte ha ritenuto inammissibile il profilo sul procedimento notificatorio perché nuovo in cassazione; infondato il motivo sulla domiciliazione perché l'elezione di domicilio, per essere valida, deve collocarsi nel comune di domicilio fiscale e, nel caso concreto, l'Ufficio poteva notificare alla residenza; inammissibile la doglianza sulla motivazione dell'avviso perché non attinente alla ratio decidendi; infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale in materia di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, poiché l'invito al contribuente è facoltativo; infondato il motivo sull'autorizzazione alle indagini bancarie, atto meramente organizzativo e non soggetto a obbligo di motivazione; inammissibile il motivo sulla motivazione della sentenza, che era comunque sufficiente; e inammissibile il quinto motivo perché non colpiva la statuizione di tardività resa dalla CTR.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione alla notifica e al thema decidendum, senza accoglimento della censura.
art. 141 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di notificazioni; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 160 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per dedotte nullità della notificazione; la censura è respinta o dichiarata nuova per il profilo postale.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel primo motivo in tema di notificazione degli avvisi di accertamento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte afferma che l'elezione di domicilio nel procedimento tributario è valida solo se il luogo indicato ricade nel comune di domicilio fiscale; in tal caso la notificazione deve seguire l'elezione.
art. 8, comma 2, L. n. 890 del 1982
Invocato dal ricorrente sul procedimento di notificazione postale; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
artt. 24 e 97 Cost.
Richiamati con riferimento al dedotto difetto di contraddittorio e alle garanzie difensive, ma la censura è respinta.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Richiamato per la motivazione degli atti tributari; la Corte esclude che l'autorizzazione alle indagini bancarie debba essere motivata come atto impositivo.
art. 10 L. n. 212 del 2000
Richiamato in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tributario, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 3 L. n. 241 del 1990
La Corte precisa che l'autorizzazione alle indagini bancarie è atto organizzativo e preparatorio, non soggetto all'obbligo di motivazione proprio degli atti provvedimentali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi sulle nullità processuali e sulla motivazione della sentenza; i motivi sono respinti o dichiarati inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge sostanziale e processuale in tema di notifiche, contraddittorio, autorizzazione bancaria e potere rappresentativo.
art. 32 bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente come base normativa delle verifiche bancarie; la Corte esclude che l'autorizzazione debba essere motivata con indicazione delle ragioni di necessità e urgenza.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per contestare la motivazione della sentenza; la Corte ritiene che la motivazione della CTR superi il minimo costituzionale.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato sul vizio di motivazione in sede tributaria; la censura è ritenuta inammissibile.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012
Richiamato nel quinto motivo sul potere di firma del dirigente; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi.
art. 1, comma 8, d.l. n. 192 del 2014
Richiamato nel quinto motivo, insieme alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, sul difetto di potere rappresentativo del dirigente firmatario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà applicazione dichiarando i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti tributari, l'elezione di domicilio indicata dal contribuente è efficace solo se il luogo designato è coerente con il comune di domicilio fiscale; in tal caso l'Amministrazione deve notificare secondo tale elezione, mentre resta legittima la notifica presso la residenza se l'elezione è invalida.
- Le eccezioni processuali o relative alla regolarità della notificazione non tempestivamente dedotte nei gradi di merito sono inammissibili per la prima volta in cassazione.
- Nel controllo sulle sentenze di merito, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta lamentare insufficienza o sintesi della motivazione se la decisione consente di comprendere la ratio.
- In tema di accertamento tributario fondato su movimentazioni bancarie, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce, di regola, condizione di legittimità dell'atto, poiché l'invito al contribuente a fornire chiarimenti è una facoltà dell'Ufficio e non un obbligo.
- L'autorizzazione interna all'esecuzione di indagini bancarie ha natura organizzativa e preparatoria e non richiede, salvo diversa previsione normativa, una motivazione assimilabile a quella degli atti impositivi.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, perché introduce una censura fuori bersaglio rispetto alla statuizione effettivamente resa.
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