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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06480/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20 maggio 2024. Il primo ricorrente censura la motivazione del giudizio di responsabilità, lamenta la mancata assoluzione per i fatti contestati al capo 2 e chiede la riqualificazione della condotta nella truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2, c.p. Deduce inoltre il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 dicembre 2023. Il secondo ricorrente contesta la motivazione sulla responsabilità e la mancata assoluzione per il reato di truffa, lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza e, più in generale, il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Osserva che i motivi del primo e del secondo ricorrente, nella parte in cui contestano la responsabilità e la mancata assoluzione, si risolvono nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già confutate dalla corte di merito, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata. Rileva inoltre che il motivo sulla continuazione è manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto degli elementi ritenuti decisivi. Quanto al secondo ricorrente, ritiene manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche in termini di prevalenza, richiamando il principio per cui il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito sindacabile solo in caso di illogicità o arbitrio; il motivo sul trattamento sanzionatorio è inoltre giudicato generico e sovrapponibile a una richiesta di merito. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 2 c.p.

    Richiamato come possibile riqualificazione della fattispecie in truffa aggravata, ma la Corte non accoglie la censura perché ritenuta generica e non specifica.

  • art. 530 c.p.p.

    È evocato dal secondo ricorrente per chiedere l'assoluzione, ma la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato nel dispositivo per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    È richiamato implicitamente dal motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, del quale la Corte valuta la deduzione come generica e comunque attinente a un apprezzamento di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale confronto critico, le doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
  • La censura di vizio motivazionale non è specifica se non si confronta con le argomentazioni decisive poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il mancato riconoscimento della continuazione è censurabile solo se la motivazione della sentenza impugnata omette di considerare gli elementi rilevanti; altrimenti la doglianza è infondata.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è tipicamente discrezionale e sfugge al sindacato di legittimità salvo che sia sorretto da motivazione mancante, meramente apparente o manifestamente illogica.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo necessario indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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