Sentenza del 08/06/2015 n. 3207 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento TIA - Esenzione - Richiesta dall'interessato - Effetti dal semestre successivo alla richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza della TIA sostenendo che l'immobile fosse inagibile per lavori di ristrutturazione e che il precedente proprietario avesse già beneficiato dell'esenzione per tale ragione. Chiedeva quindi che l'esenzione fosse riconosciuta anche a suo favore senza la presentazione di una nuova domanda.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'esenzione non si trasferisce automaticamente dal precedente al nuovo proprietario, anche se riguarda il medesimo immobile e permane la situazione di inagibilità. Il nuovo proprietario deve presentare una specifica richiesta all'ente impositore; l'esclusione, l'agevolazione o la riduzione producono effetti dal semestre successivo alla richiesta. Pertanto, l'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo per il periodo anteriore alla domanda.
Norme richiamate
Art. 24, comma 9, del Regolamento TIA
L'esclusione, l'agevolazione o la riduzione devono essere appositamente richieste dagli interessati e producono effetti dal semestre successivo alla richiesta.
Le agevolazioni TIA fondate sull'inagibilità dell'immobile non operano automaticamente né si trasferiscono al nuovo proprietario. La richiesta deve essere presentata dall'interessato e l'efficacia decorre soltanto dal semestre successivo.
Massime di principio
- Le esenzioni o riduzioni tributarie collegate a una situazione personale o dichiarativa del contribuente non si trasferiscono automaticamente al successore o acquirente dell'immobile.
- Chi acquista un immobile già esente deve presentare una nuova domanda all'ente impositore, anche se la condizione di inagibilità o inutilizzabilità è rimasta invariata.
- In presenza di una norma regolamentare che subordina l'agevolazione a una richiesta, l'onere della prova e della tempestiva comunicazione ricade sul contribuente.
- L'agevolazione produce effetti solo dalla decorrenza prevista dal regolamento, normalmente dal semestre successivo alla richiesta, e non retroattivamente.
- Per evitare accertamenti, il nuovo proprietario dovrebbe comunicare tempestivamente l'acquisto e richiedere formalmente l'esenzione, allegando la documentazione che dimostri l'inagibilità dell'immobile.
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