Sentenza n. 835/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato n. 2769/25 del Tribunale Civile di Palermo – Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale civile di Palermo, che aveva ordinato l'emissione della carta del docente e l'assegnazione di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditare complessivamente euro 1.500,00 per gli anni scolastici indicati. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. La ricorrente ha inoltre chiesto la rivalutazione monetaria delle somme e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, disponendo il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Ha disposto, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere. Ha respinto la domanda di rivalutazione monetaria perché non riconosciuta dal giudice ordinario e, per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, non cumulabile con gli interessi legali; la rivalutazione avrebbe potuto essere riconosciuta soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, non documentata. Ha precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione, e che gli atti del commissario devono essere depositati tramite il PAT. Ha inoltre avvertito che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
Sussistendo un titolo giudiziale passato in giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e può nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere posta a carico dell'amministrazione inadempiente, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996
L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è stata ritenuta procedibile dopo l'inutile decorso del termine decorrente dalla notificazione del titolo.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente della stessa amministrazione resistente, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi
Per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994, spettano ordinariamente i soli interessi legali; la rivalutazione può riconoscersi solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi e con esclusione di questi ultimi, purché tale eccedenza sia documentata.
art. 26 c.p.a.
le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.
art. 91 c.p.c.
le spese del giudizio ... seguono la soccombenza
Richiamato quale criterio per la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo azionato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta con un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti o funzionari dell'amministrazione resistente svolge un munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne, e non ha diritto a un compenso ulteriore quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
- Per le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, la rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali: può essere riconosciuta soltanto per l'eventuale differenza eccedente gli interessi, se specificamente documentata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →