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Sentenza

Sentenza del 10/02/2021 n. 3225 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due sentenze della Commissione tributaria regionale della Puglia relative ad avvisi di accertamento ICI (periodi 2005-2006 e 2007-2009). Censure principali: nullita' o inesistenza delle notifiche eseguite impersonalmente e collettivamente agli eredi; illegittima integrazione della motivazione degli atti in corso di giudizio; formazione di giudicato esterno favorevole alla ricorrente su riconoscimento di esenzione agricola (art. 9 D.Lgs. 504/1992); decadenza del potere impositivo; carenza motivazionale degli atti impositivi; e rilevanza del pensionamento del de cuius in ordine al diritto all'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi, in massima parte, inammissibili per difetto di autosufficienza o novita' non dedotte in sede di merito, e, nel merito, privi di fondamento. Ha confermato che le notifiche sono state correttamente eseguite o comunque sanate ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; che gli avvisi di accertamento erano sufficientemente motivati per consentire le difese; che non e' stato dimostrato il diritto all'agevolazione agricola perche' mancavano i requisiti (p.es. diretta conduzione e permanenza della qualifica di coltivatore diretto/imprenditore agricolo) e il pensionamento del de cuius puo' comportare la perdita dell'agevolazione; infine ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio e a eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, articolo 156

    La nullita' della notificazione puo' essere sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo; la Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria alle notifiche contestate ove risulti che l'atto ha prodotto l'effetto voluto (per esempio il raggiungimento dell'assistito).

  • Codice di procedura civile, articolo 112

    Riferimento alla corretta esposizione delle ragioni delle parti e al divieto di decisione su questioni non dedotte; la Corte richiede autosufficienza e specificita' del ricorso/appello.

  • Codice di procedura civile, articolo 324

    Richiamato in relazione alla formazione del giudicato e agli effetti delle decisioni; la Corte ha valutato la presunta formazione del giudicato esterno e la sua rilevanza.

  • Codice di procedura civile, articolo 132, comma 2, n. 4

    Richiesto in tema di motivazione della decisione; la Corte ha verificato che la motivazione della pronuncia impugnata era sufficiente e non viziata.

  • Costituzione, articolo 111, comma 6

    Principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha valutato che non e' stata lesa la garanzia del contraddittorio o il diritto a una decisione motivata.

  • Codice civile, articolo 2909

    Riferito alla notifica e al domicilio del difensore; la Corte ha considerato la regolarita' (o la sanatoria) delle notifiche effettuate presso il domicilio eletto.

  • Decreto Legislativo n. 504/1992, articolo 9

    Norma che disciplina l'agevolazione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli; la Corte ha interpretato che per beneficiare dell'esenzione sono necessari i requisiti soggettivi e la diretta conduzione dei fondi, e che la qualifica puo' venir meno con il pensionamento.

  • Decreto Legislativo n. 446/1997, articolo 58, comma 2

    L'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli e' idonea a provare il possesso e l'attivita' a titolo principale, ma non automaticamente la conduzione diretta del fondo, che deve essere provata separatamente.

  • Codice di procedura civile, articolo 140

    Norma sulle notificazioni presso il domicilio del difensore; la Corte ha valutato che, seppur la notificazione non sia stata effettuata telematicamente all'PEC indicata, l'atto ha raggiunto il proprio scopo e puo' essere sanato.

  • Codice di procedura civile, articolo 360

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i parametri di ammissibilita' (autosufficienza, divieto di novita') per le censure proposte.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, articolo 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Codice civile, articolo 2735

    Richiamato in relazione all'onere della prova e alla documentazione da produrre; la Corte ha rilevato l'insufficienza di prove idonee a dimostrare i requisiti per l'agevolazione.

Massime di principio

  • La nullita' di una notifica puo' essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando risulti che l'atto ha raggiunto lo scopo e la parte ha potuto esercitare le proprie difese; contestazioni formali senza prova del pregiudizio processuale rischiano di essere ritenute ininfluenti.
  • In tema di imposte su terreni, l'agevolazione per coltivatore diretto o imprenditore agricolo richiede non solo l'iscrizione negli albi (art. 58 D.Lgs. 446/1997) ma la prova autonoma della diretta conduzione del fondo; l'iscrizione non e' di per se' sufficiente.
  • Il pensionamento del titolare puo' comportare la perdita della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo e, conseguentemente, l'esclusione dalle agevolazioni fiscali se non e' dimostrata la permanenza dei requisiti.
  • In sede di gravame e in cassazione e' fondamentale il principio di autosufficienza del ricorso: le censure devono essere chiare, specifiche e corredate dei passi decisivi impugnati; l'omessa trascrizione integrale delle motivazioni può determinare l'inammissibilita' o il rigetto delle doglianze.
  • Non possono essere accolte in cassazione questioni nuove non dedotte in modo verificabile nel giudizio di merito; il ricorrente deve indicare in quale atto del merito la questione e' stata sollevata per evitare la dichiarazione di novita'.
  • L'omessa pronuncia del giudice su argomentazioni implicitamente respinte non costituisce sempre vizio: il vizio di omessa pronuncia riguarda capi autonomi di domanda o eccezione, non necessariamente tutte le argomentazioni dedotte.
  • La Corte valuta la completezza della motivazione degli atti impositivi nel loro contenuto complessivo; se l'atto indica elementi essenziali (importi, aliquote, unita' immobiliari) e consente il contraddittorio, la motivazione puo' essere ritenuta sufficiente.

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