Circolare numero 244 del 21-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'applicazione della nuova procedura di iscrizione all'INPS, resa obbligatoria dal 1 ottobre 1992 dal D.L. n. 373/1992. Per il primo periodo transitorio, in attesa del modulo unificato, vengono adottati i moduli ARCO 1 e ARCO 2 per artigiani ed esercenti attività commerciali, con istruttoria affidata alle Sedi sulla base della documentazione prodotta. La circolare chiarisce anche la richiesta alle Commissioni provinciali delle domande pendenti e dei modelli già definiti, oltre ai criteri di verifica dei requisiti e ai riferimenti sui limiti dimensionali dell'impresa artigiana.
Iscrizione all'INPS tramite sportelli polifunzionali per artigiani e commercianti
Iscrizione all'INPS per artigiani ed esercenti attività commerciali
La circolare dà attuazione alle modifiche introdotte dal D.L. 9 settembre 1992, n. 373 all'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con particolare riguardo alla nuova modalità di iscrizione all'INPS tramite sportelli polifunzionali a decorrere dal 1 ottobre 1992. Il documento disciplina anche il regime transitorio, la modulistica da utilizzare e le modalità operative per la definizione delle domande pendenti presso le Commissioni provinciali di categoria.
Quadro normativo e decorrenza degli effetti
Dal 1 ottobre 1992 l'iscrizione all'INPS può essere effettuata esclusivamente attraverso gli sportelli polifunzionali. La disposizione ha effetto immediato anche ai fini:
- dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa.
La circolare chiarisce che, relativamente al sorgere degli obblighi contributivi, la nuova disciplina consente di superare le competenze delle Commissioni provinciali di categoria e di regolarizzare subito la posizione dei soggetti con domanda già pendente.
Modulistica transitoria: modelli ARCO 1 e ARCO 2
In attesa della predisposizione di un modulo unificato, nel primo periodo di applicazione devono essere utilizzati i moduli in uso presso i diversi Enti. Per le iscrizioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per i quali non esisteva una specifica modulistica INPS, sono stati predisposti i modelli:
- ARCO 1, per ditte individuali;
- ARCO 2, per società.
Le Sedi devono riprodurre tali moduli e distribuirli agli sportelli polifunzionali degli altri Enti.
Istruttoria delle domande e controlli delle Sedi
Le Sedi sono incaricate di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base:
- delle informazioni inserite nelle domande;
- delle dichiarazioni di responsabilità contenute nei moduli;
- della documentazione eventualmente allegata.
La circolare rinvia a una successiva comunicazione per i chiarimenti relativi all'inserimento dei soggetti interessati nell'archivio centralizzato e all'emissione dei bollettini di conto corrente postale necessari per il pagamento.
Recupero delle pratiche pendenti presso le Commissioni provinciali
Le Sedi devono attivarsi tempestivamente per richiedere alle Commissioni provinciali di categoria la trasmissione:
- delle domande non definite entro il 30 settembre 1992, in originale o in copia;
- dei modelli 503/M e B-ORG relativi alle domande già definite.
Nelle province con più SAP, la richiesta alle Commissioni è effettuata dalla Sede provinciale, che provvede poi all'inoltro immediato alle SAP territorialmente competenti. Ricevuta la documentazione, le Sedi devono completare senza ritardo l'istruttoria e, se necessario, invitare gli interessati a compilare il modello ARCO 1 o ARCO 2.
Contenuto delle domande di iscrizione
I moduli ARCO 1 e ARCO 2 prevedono l'indicazione di dati anagrafici e identificativi del richiedente, tra cui:
- codice fiscale;
- partita IVA;
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza;
- residenza;
- sede dell'impresa o della società;
- attività unica o prevalente esercitata;
- numero di dipendenti;
- eventuali collaboratori familiari;
- iscrizioni in albi, ruoli, elenchi e registri;
- licenze o autorizzazioni;
- documenti allegati.
Per il modello ARCO 2, relativo alle società, è richiesto anche l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della forma giuridica, degli estremi dell'atto costitutivo e dell'iscrizione al registro imprese, nonché l'elenco dei soci.
Dichiarazioni richieste al richiedente
Il richiedente deve rendere dichiarazioni sulla natura dell'impresa e sull'attività svolta. In particolare:
- per gli artigiani, la dichiarazione riguarda l'organizzazione dell'impresa prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, la piena responsabilità della gestione, l'abitualità e prevalenza dell'attività, la partecipazione anche manuale al processo produttivo e il rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla legge;
- per i commercianti, la dichiarazione attesta l'organizzazione prevalente con il lavoro proprio e dei familiari, la piena responsabilità della gestione, l'abitualità e prevalenza dell'attività e il carattere abituale e prevalente dei coadiutori.
In entrambi i casi il richiedente riconosce le responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni non veritiere.
Impegni successivi alla presentazione
Il richiedente si impegna a:
- produrre l'ulteriore documentazione che l'INPS riterrà eventualmente necessaria;
- segnalare tempestivamente ogni circostanza che comporti rettifica dei dati dichiarati.
Tra le variazioni espressamente indicate figurano la trasformazione dell'attività esercitata, il mutamento della denominazione o dell'indirizzo, l'apertura o la chiusura di dipendenze e le variazioni nella persona del titolare.
Patronato e associazione di categoria
La modulistica prevede una sezione dedicata al patronato e all'associazione di categoria. Il richiedente può delegare il patronato presso cui elegge domicilio e di cui si è avvalso, per l'assistenza gratuita prevista dalla legge. Può inoltre dichiarare l'iscrizione a una associazione di categoria e autorizzare l'INPS a riscuotere il contributo associativo ai sensi della legge n. 311 del 4 giugno 1973.
Limiti dimensionali dell'impresa artigiana
Nel quadro C viene richiamato l'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che disciplina i limiti dimensionali dell'impresa artigiana. La circolare riporta che l'impresa artigiana può essere svolta anche con personale dipendente, purché non siano superati i limiti previsti per le diverse tipologie di attività.
Sono indicati, tra gli altri:
- il limite di 18 dipendenti per l'impresa che non lavora in serie, con possibilità di elevazione a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
- il limite di 9 dipendenti per l'impresa che lavora in serie, con possibilità di elevazione a 12 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
- il limite di 32 dipendenti per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, elevabile a 40 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
- il limite di 8 dipendenti per l'impresa di trasporto;
- il limite di 10 dipendenti per le imprese di costruzioni edili, elevabile a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti.
Sono inoltre richiamate le regole di computo dei lavoratori ai fini dei limiti dimensionali:
- non si computano per due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio;
- non si computano i lavoratori a domicilio entro il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti;
- si computano i familiari dell'imprenditore che lavorano prevalentemente e professionalmente nell'impresa;
- si computano, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale;
- non si computano i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
- si computano i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Sezioni e intercalari per i collaboratori familiari
I modelli prevedono spazi per l'indicazione dei familiari collaboratori che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa senza essere lavoratori subordinati o apprendisti. È inoltre previsto un intercalare da utilizzare quando i collaboratori sono più di tre.
Punti principali
Nuova modalità di iscrizione dal 1 ottobre 1992
Dal 1 ottobre 1992 l'iscrizione all'INPS può essere effettuata esclusivamente attraverso gli sportelli polifunzionali. La decisione produce effetti immediati ai fini dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma connessa. La norma supera, per il profilo del sorgere degli obblighi contributivi, le competenze delle Commissioni provinciali di categoria.
Modulistica transitoria ARCO 1 e ARCO 2
Poiché nel primo periodo di applicazione non è ancora disponibile un modulo unificato, devono essere utilizzati i modelli in uso presso i diversi Enti. Per artigiani ed esercenti attività commerciali sono stati predisposti i moduli ARCO 1 e ARCO 2, che le Sedi devono riprodurre e distribuire agli sportelli polifunzionali degli altri Enti.
Istruttoria delle domande e verifiche delle Sedi
Le Sedi verificano la sussistenza dei requisiti richiesti sulla base delle informazioni fornite, delle dichiarazioni di responsabilità contenute nei moduli e della documentazione eventualmente allegata. È previsto che, con successiva circolare, siano forniti ulteriori chiarimenti per l'inserimento dei soggetti interessati nell'archivio centralizzato e per l'emissione dei bollettini di conto corrente postale per il pagamento.
Gestione delle domande pendenti presso le Commissioni provinciali
Le Sedi devono invitare quanto prima le Commissioni provinciali di categoria a trasmettere, in originale o in copia, le domande non definite entro il 30 settembre 1992 e i modd. 503/M e B-ORG relativi a quelle definite. Nelle province con più SAP, la richiesta alle Commissioni è effettuata dalla Sede provinciale, che poi inoltra immediatamente la documentazione alle SAP territorialmente competenti. Sulla base della documentazione ricevuta, le Sedi completano con sollecitudine l'istruttoria, invitando se necessario gli interessati a compilare il mod. ARCO 1 o ARCO 2.
Contenuto dei moduli di iscrizione
I moduli ARCO 1 e ARCO 2 richiedono dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, residenza, sede dell'impresa o della società, attività esercitata, dipendenti, collaboratori familiari, iscrizioni in albi o registri, licenze o autorizzazioni, documenti allegati e dichiarazioni specifiche per artigiani o commercianti. È prevista anche la sezione per patronato e associazione di categoria, con delega all'assistenza e, se del caso, all'incasso del contributo associativo.
Dichiarazioni e impegni del richiedente
Il richiedente dichiara la responsabilità e la prevalenza dell'attività, l'organizzazione dell'impresa con lavoro proprio e familiare, la sussistenza dei requisiti previsti per artigiani o commercianti e, per gli artigiani, il rispetto dei limiti dimensionali. Il richiedente si impegna a produrre ulteriore documentazione richiesta dall'INPS e a segnalare tempestivamente ogni variazione rilevante, come trasformazione dell'attività, mutamento di denominazione o indirizzo, apertura o chiusura di dipendenze e variazioni nella persona del titolare.
Limiti dimensionali dell'impresa artigiana
Nel quadro C viene richiamato l'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con i limiti dimensionali dell'impresa artigiana. Sono indicati i limiti numerici dei dipendenti per le diverse tipologie di impresa e le regole di computo di apprendisti, lavoratori a domicilio, familiari, soci e dipendenti. È richiamato anche il quadro delle imprese di trasporto e delle imprese di costruzioni edili, oltre alle esclusioni dal computo per alcune categorie.
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