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Circolare

Circolare numero 241 del 16-10-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell’art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243 sul personale docente delle Università non statali legalmente riconosciute. Vengono definiti i casi di esclusione o permanenza nelle assicurazioni obbligatorie I.V.S., malattia tubercolare, disoccupazione involontaria e contributo per l’assistenza agli orfani, in rapporto all’iscrizione al trattamento di quiescenza statale e all’eventuale iscrizione all’ENPAS. Viene inoltre precisata la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi A.G.O. maturati presso tali università.

Trattamento previdenziale e assicurativo dei professori e ricercatori delle Università non statali

Trattamento previdenziale e assicurativo del personale docente delle Università non statali

La circolare esamina gli effetti dell’art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243 sul personale docente delle Università non statali legalmente riconosciute. Il documento chiarisce quali assicurazioni obbligatorie cessino di operare o rimangano dovute, in relazione all’iscrizione al trattamento di quiescenza statale e all’eventuale iscrizione all’ENPAS, nonché la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso l’A.G.O.

Quadro normativo

L’art. 4 della legge n. 243/1991, pubblicata nella G.U. n. 183 del 6 agosto 1991 ed entrata in vigore il 21 agosto 1991, stabilisce che, dalla medesima data, ai professori e ricercatori universitari in servizio presso Università non statali si applica, quando previsto da apposita norma statutaria, la disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato prevista dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni.

Il comma 8 dello stesso articolo dispone inoltre che, ai fini dell’assicurazione contro la tubercolosi, della disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità dell’ex ENAOLI, le Università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle Università statali.

Assicurazione I.V.S.

Per i professori e ricercatori interessati, l’esclusione dall’assicurazione I.V.S. opera dal momento in cui decorre l’iscrizione al trattamento di quiescenza statale, purché tale iscrizione sia prevista dallo statuto dell’università. La circolare collega tale esclusione all’assetto previsto per i docenti delle Università statali iscritti al relativo trattamento di quiescenza.

Assicurazione contro la tubercolosi

Dalla data del provvedimento di iscrizione al trattamento di quiescenza statale, i docenti sono esclusi anche dall’assicurazione contro la tubercolosi. La motivazione è ricondotta all’applicazione della disciplina delle Università statali e, in particolare, dell’art. 38, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Rimane tuttavia fermo che la contribuzione relativa a tale assicurazione continua a essere dovuta, ai sensi della legge 1 luglio 1955, n. 552, per chi presti servizio presso istituzioni sanitarie.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria

I docenti per i quali è garantita la stabilità di impiego sono esclusi dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria in forza dell’art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, dell’art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 e dell’art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Contributo per l’assistenza agli orfani

Il contributo per l’assistenza agli orfani non è dovuto quando i docenti siano esclusi da tutte e tre le forme assicurative considerate, cioè I.V.S., tubercolosi e disoccupazione involontaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 818/1957.

Per i docenti soggetti ad almeno una delle predette assicurazioni, il contributo non è dovuto solo nel caso in cui, ai fini previdenziali, sia stata disposta l’iscrizione all’ENPAS a norma di statuto, come richiamato dall’art. 4, comma 4, della legge. La circolare evidenzia che l’iscrizione al Fondo di previdenza e credito gestito dall’ENPAS comporta non solo l’indennità di buonuscita, ma anche l’accesso alle altre prestazioni assistenziali, compresa quella agli orfani, nei limiti delle disponibilità di bilancio eccedenti la copertura degli oneri della buonuscita obbligatoria.

Altre categorie di personale

La circolare precisa che le altre categorie di personale delle Università non statali, in concreto, non vengono interessate dalla nuova disciplina, poiché non risultano escluse dall’assicurazione I.V.S. Di conseguenza, il comma 8 dell’art. 4, da collegare all’art. 38, n. 2, del R.D.L. n. 1827/1935, non produce effetti nei loro confronti.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi A.G.O.

Per i periodi assicurativi maturati con servizio prestato presso Università non statali e con iscrizione all’A.G.O., l’art. 4, comma 3, prevede la ricongiunzione presso l’amministrazione che eroga la pensione, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La circolare aggiunge che eventuali ulteriori periodi di iscrizione all’A.G.O. possono essere ricongiunti secondo l’art. 2 della medesima legge n. 29/1979 e con le relative modalità.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

L’art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, entrata in vigore il 21 agosto 1991, estende ai professori e ricercatori universitari in servizio presso Università non statali la disciplina del trattamento di quiescenza prevista per i dipendenti civili dello Stato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria. Il comma 8 dello stesso articolo stabilisce inoltre che le Università non statali legalmente riconosciute sono soggette, per l’assicurazione contro la tubercolosi, contro la disoccupazione involontaria e per i versamenti destinati alle finalità dell’ex ENAOLI, alla disciplina prevista per le Università statali.

Assicurazione I.V.S.

I professori e ricercatori delle Università non statali sono esclusi dall’assicurazione I.V.S. dal momento in cui decorre la loro iscrizione al trattamento di quiescenza statale, purché tale iscrizione sia prevista dallo statuto. L’esclusione discende dall’applicazione della disciplina riservata ai docenti delle Università statali già iscritti al relativo trattamento di quiescenza.

Assicurazione contro la tubercolosi

Dalla data del provvedimento di iscrizione al trattamento di quiescenza statale, i docenti interessati sono esclusi dall’assicurazione contro la tubercolosi, in quanto ad essi si applica la disciplina delle Università statali e quindi l’art. 38, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Resta ferma la contribuzione prevista dalla legge 1 luglio 1955, n. 552 per il personale che presti servizio presso istituzioni sanitarie.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria

I docenti che godono della stabilità di impiego sono esclusi dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria in base all’art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, all’art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 e all’art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Contributo per l’assistenza agli orfani

Il contributo per l’assistenza agli orfani non è dovuto per i docenti esclusi da tutte e tre le assicurazioni I.V.S., Tbc e disoccupazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Per i docenti soggetti ad almeno una di tali forme assicurative, il contributo non è dovuto solo se, ai fini previdenziali, è stata disposta l’iscrizione all’ENPAS a norma di statuto, richiamata dall’art. 4, comma 4, della legge. L’iscrizione al Fondo di previdenza e credito gestito dall’ENPAS comporta infatti anche l’ammissione alle prestazioni assistenziali, inclusa quella per gli orfani, nei limiti delle disponibilità di bilancio eccedenti gli oneri della buonuscita obbligatoria.

Altre categorie di personale delle Università non statali

La circolare precisa che le altre categorie di personale delle Università non statali, in pratica, non risultano interessate dalla legge, poiché non sono escluse dall’assicurazione I.V.S.; di conseguenza il comma 8 dell’art. 4, collegato all’art. 38, n. 2, del R.D.L. n. 1827/1935, non produce effetti nei loro confronti.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi A.G.O.

Per i periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso Università non statali con iscrizione all’A.G.O., l’art. 4, comma 3, prevede la ricongiunzione presso l’amministrazione erogatrice della pensione ai sensi dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione all’A.G.O. possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità dell’art. 2 della stessa legge n. 29/1979.

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