Circolare numero 245 del 22-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto dell'art. 2 del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992 e delle norme richiamate, non deve essere erogato l'aumento dell'1,8% sulle indennità antitubercolari in misura fissa che era stato previsto con decorrenza dal 1 novembre. Gli uffici periferici devono quindi mantenere gli importi già in pagamento, sia nei casi di conguaglio con i datori di lavoro sia nei pagamenti diretti, annullando o adeguando le precedenti comunicazioni e procedure.
Sospensione dell'aumento dell'1,8% delle indennità antitubercolari dal 1 novembre 1992
Sospensione dell'aumento delle indennità antitubercolari
La circolare dispone che non venga dato corso all'aumento dell'1,8% delle indennità antitubercolari in misura fissa, già previsto con decorrenza dal 1 novembre 1992. Il chiarimento deriva dal collegamento normativo tra tali indennità e la dinamica della perequazione automatica del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento fa riferimento all'art. 2 del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992 e agli artt. 4, comma 1, della legge 6 agosto 1975, n. 419, e 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88. Sulla base di tali disposizioni, gli importi delle indennità antitubercolari in misura fissa risultano ancorati all'andamento della perequazione automatica del trattamento minimo pensionistico, con conseguente esclusione dell'incremento programmato.
Effetti operativi per gli uffici periferici
Le SS.AA.PP. devono adeguare le proprie attività in funzione della mancata erogazione dell'aumento.
Pagamenti a conguaglio
Per i pagamenti effettuati a conguaglio, gli uffici devono avvisare con urgenza i datori di lavoro di proseguire nell'erogazione dell'indennità nell'importo attualmente in vigore. Deve essere annullata ogni precedente comunicazione che avesse previsto l'incremento dall'1 novembre.
Pagamenti in forma diretta
Per i pagamenti diretti, deve essere utilizzata la procedura automatizzata di riferimento, che verrà aggiornata centralmente. La procedura dovrà recepire la conferma degli importi attuali anche per i periodi successivi al 1 novembre 1992.
Indicazione conclusiva
La circolare, in sostanza, non introduce nuovi importi ma blocca l'applicazione dell'aumento già annunciato, imponendo agli uffici di mantenere invariati i valori delle prestazioni e di allineare le comunicazioni e le procedure informatiche alla mancata rivalutazione.
Punti principali
Base normativa e effetto sulle indennità
La circolare richiama l'art. 2 del decreto legge n. 384 del 19.9.1992 e gli artt. 4, comma 1 e 2, comma 2 delle leggi n. 419 del 6 agosto 1975 e n. 88 del 4 marzo 1987. Tali disposizioni collegano gli importi delle indennità antitubercolari in misura fissa alla perequazione automatica del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In conseguenza di ciò, l'aumento dell'1,8% già stabilito con decorrenza 1 novembre non deve essere corrisposto.
Adempimenti per i pagamenti a conguaglio
Per le indennità pagate a conguaglio, le SS.AA.PP. devono informare tempestivamente i datori di lavoro di continuare a erogare l'indennità nell'importo attualmente corrisposto. Deve inoltre essere annullata l'eventuale comunicazione precedente relativa all'aumento dal 1 novembre.
Adempimenti per i pagamenti in forma diretta
Per i pagamenti diretti, le SS.AA.PP. devono utilizzare la procedura automatizzata pertinente, che sarà aggiornata a livello centrale. L'aggiornamento dovrà confermare gli importi attuali anche per i periodi successivi al 1 novembre.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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