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Circolare

Circolare numero 246 del 23-10-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro per integrazioni salariali ordinarie o straordinarie è soggetta al termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 869/1947, come modificato dall’art. 16 della legge n. 164/1975. Viene precisato da quale momento decorre il termine, distinguendo tra i casi in cui il provvedimento autorizzativo o di concessione intervenga prima della scadenza del periodo autorizzato e quelli in cui intervenga dopo la sua conclusione. Il chiarimento integra e scioglie la riserva contenuta nella circolare P.A.R. n. 118 del 4 maggio 1991.

Termine di decadenza di sei mesi per il rimborso delle integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro

Termine di decadenza per il rimborso delle integrazioni salariali anticipate

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sul termine entro cui il datore di lavoro deve presentare la richiesta di rimborso delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. Il documento scioglie la riserva contenuta nella circolare P.A.R. n. 118 del 4 maggio 1991, punto 4, e integra le istruzioni già fornite.

Ambito normativo

Il rimborso è soggetto al termine di decadenza di sei mesi stabilito dall’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 869/1947, come modificato dall’art. 16 della legge n. 164/1975. La circolare ribadisce che tale termine si applica alle somme anticipate dal datore di lavoro per trattamenti di integrazione salariale, sia ordinari sia straordinari.

Decorrenza del termine di sei mesi

La circolare distingue due ipotesi:

  • se la notifica del provvedimento autorizzativo delle integrazioni salariali ordinarie, oppure la pubblicazione del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in Gazzetta Ufficiale, avviene prima della scadenza del periodo autorizzato, il termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato;
  • se invece, alla data della notifica o della pubblicazione, il periodo autorizzato o concesso è già esaurito, i sei mesi decorrono dal termine del periodo di paga in corso alla data di notifica o di pubblicazione del provvedimento.

Estensione del chiarimento ai casi di provvedimento tardivo

Viene inoltre precisato che la decadenza di sei mesi opera anche quando la notifica dell’autorizzazione o la pubblicazione del decreto ministeriale intervengano dopo la conclusione del periodo da integrare. In questo modo la disciplina viene resa coerente con l’evoluzione giurisprudenziale richiamata nel testo, relativa ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratori nella fase anteriore al provvedimento costitutivo del diritto alle integrazioni salariali.

Punti principali

Ambito della decadenza

La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazioni salariali, sia ordinarie sia straordinarie, è assoggettata al termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 869/1947, come modificato dall’art. 16 della legge n. 164/1975.

Decorrenza del termine quando il provvedimento arriva prima della scadenza

Se la notifica del provvedimento autorizzativo delle integrazioni salariali ordinarie, oppure la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, avviene prima della scadenza del periodo autorizzato, il termine di sei mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza di tale periodo autorizzato.

Decorrenza del termine quando il periodo è già esaurito

Se, alla data della notifica del provvedimento autorizzativo o della pubblicazione del decreto di concessione, il periodo autorizzato o concesso è già terminato, i sei mesi decorrono dal termine del periodo di paga in corso alla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento stesso.

Applicazione anche ai provvedimenti tardivi

La circolare precisa che il termine di decadenza si applica anche nei casi in cui la notifica dell’autorizzazione o la pubblicazione del decreto ministeriale intervengano dopo la fine del periodo da integrare.

Collegamento con l’evoluzione giurisprudenziale

Il chiarimento viene motivato richiamando l’evoluzione della giurisprudenza sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti nella fase anteriore all’adozione del provvedimento costitutivo del diritto alle integrazioni salariali.

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