Circolare numero 248 del 23-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riesamina i criteri applicati in merito alla corresponsione dell'assegno per congedo matrimoniale, chiarendo che esso non si cumula con altri trattamenti previdenziali o retributivi riferiti al medesimo periodo di assenza. In particolare, esclude la spettanza delle integrazioni salariali, poiche' l'assenza per matrimonio dipende da una scelta del lavoratore e non da cause aziendali; esclude inoltre l'indennita' di malattia e, per rinvio, quella di maternita', nei periodi in cui sia gia' erogato l'assegno per congedo matrimoniale o un trattamento analogo a carico del datore di lavoro.
Assegno per congedo matrimoniale e incompatibilita' con integrazioni salariali e indennita' di malattia e maternita'
Assegno per congedo matrimoniale e rapporti con altri trattamenti previdenziali
La circolare chiarisce i criteri di coordinamento tra l'assegno per congedo matrimoniale e altri trattamenti erogati per il medesimo periodo di assenza dal lavoro. L'intervento nasce dai quesiti e dalle perplessita' manifestati da alcuni uffici periferici e mira a precisare i casi in cui non e' consentito il cumulo.
Ambito di applicazione e principio generale
L'assegno per congedo matrimoniale, spettante a carico dell'Istituto ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato, costituisce un diritto soggettivo perfetto del lavoratore, purch'e' non vi sia assenza ingiustificata dal servizio. Tuttavia, tale circostanza non consente di riconoscere, nello stesso periodo, anche trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione corrisposti a diverso titolo.
Integrazioni salariali
La circolare esclude in via di principio la spettanza delle integrazioni salariali in caso di assenza per matrimonio. Il motivo dell'assenza, infatti, non e' riconducibile a eventi attinenti la situazione aziendale, ma a una scelta del lavoratore. Viene quindi meno il presupposto che giustifica la concessione dell'integrazione salariale, sia nel regime ordinario sia in quello straordinario.
Inoltre, si osserva che le integrazioni salariali sono dovute solo quando, a seguito della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, si sia verificata una diminuzione della retribuzione tale da richiedere un trattamento sostitutivo. Questa condizione non ricorre nel caso del congedo matrimoniale.
Indennita' di malattia
La circolare afferma che l'indennita' di malattia, avente anch'essa funzione di sostituzione della retribuzione, non deve essere corrisposta per i periodi in cui sia gia' erogato l'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS oppure analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro.
A sostegno di tale conclusione vengono richiamati:
- l'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, secondo cui l'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia sia corrisposto dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella prevista;
- l'interpretazione della Corte di Cassazione, Sez. Lav., 23 aprile 1982, n. 2522, secondo la quale il lavoratore il cui rapporto sia sospeso per malattia non puo' percepire piu' di quanto spetti al lavoratore non ammalato.
Indennita' di maternita'
Lo stesso criterio viene esteso all'indennita' di maternita'. La circolare richiama l'art. 15, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che prevede la corresponsione dell'indennita' di maternita' con gli stessi criteri stabiliti per le prestazioni di malattia. Ne consegue che anche l'indennita' di maternita' non e' dovuta per i periodi coperti dall'assegno per congedo matrimoniale o da trattamenti retributivi analoghi.
Conclusione operativa
Il principio affermato e' quello della non cumulabilita' tra assegno per congedo matrimoniale e prestazioni aventi funzione sostitutiva della retribuzione riferite al medesimo periodo. Restano quindi esclusi, in presenza dell'assegno, sia le integrazioni salariali sia le indennita' di malattia e maternita' nei casi e secondo i criteri precisati dalla normativa richiamata.
Punti principali
Riesame dei criteri sulla cumulabilita'
A seguito di quesiti e perplessita' degli uffici periferici, viene chiarito che il diritto all'assegno per congedo matrimoniale, spettante ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato a carico dell'Istituto, non implica la contemporanea corresponsione di altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per lo stesso periodo di assenza.
Esclusione delle integrazioni salariali
Le integrazioni salariali non sono dovute in caso di assenza per contrarre matrimonio, poiche' manca il presupposto essenziale legato a eventi della situazione aziendale. L'assenza deriva infatti da una decisione del lavoratore e non da sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa imputabile all'impresa.
Indennita' di malattia e principio di non cumulo
L'indennita' di malattia ha funzione sostitutiva della retribuzione e non spetta quando, per il medesimo periodo, il lavoratore percepisca l'assegno per congedo matrimoniale oppure analoghi trattamenti retributivi a carico del datore di lavoro. La circolare richiama l'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e l'orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 23 aprile 1982, n. 2522).
Estensione all'indennita' di maternita'
Per l'indennita' di maternita' vale lo stesso criterio previsto per la malattia: l'art. 15, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, rinvia infatti agli stessi criteri di erogazione delle prestazioni di malattia, con conseguente esclusione della corresponsione nei periodi coperti dall'assegno per congedo matrimoniale o da trattamenti analoghi.
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