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Circolare

Circolare numero 242 del 16-10-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le misure di sospensione dei termini e degli adempimenti previste dal D.L. 5 ottobre 1992 n. 397 per i soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in alcuni Comuni della Liguria nei giorni 22 e 27 settembre 1992. Vengono precisati i beneficiari, i termini sospesi, le modalità per presentare domanda e la documentazione da allegare, con specifiche istruzioni per datori di lavoro, artigiani e commercianti, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, versamenti volontari e lavoro domestico. Sono inoltre indicate le modalità di recupero delle somme sospese, la loro contabilizzazione e l’elenco dei Comuni interessati.

Provvidenze e sospensioni contributive per i soggetti colpiti dagli eventi atmosferici in Liguria del settembre 1992

Provvidenze per i soggetti colpiti dagli eventi atmosferici in Liguria nel settembre 1992

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. 5 ottobre 1992 n. 397, recante interventi urgenti per le zone della Regione Liguria colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 22 e 27 settembre 1992. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo delle sospensioni, la documentazione necessaria, gli adempimenti rinviati e le modalità di recupero delle somme sospese.

Sospensione di titoli di credito, prescrizioni e azioni legali

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, sono sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. La sospensione incide anche sulle rate di dilazioni concesse per l’estinzione dei debiti verso l’Istituto: le quote scadute o in scadenza nel periodo interessato devono essere poste in riscossione al termine della sospensione, senza applicazione di interessi di differimento.

Rientrano nella sospensione anche:

  • i termini di prescrizione;
  • i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano decadenza da diritti, azioni o eccezioni;
  • la seconda rata del condono fiscale e assistenziale di cui alla legge n. 413/1991, con scadenza 30 novembre 1992, da corrispondere il 2 gennaio 1993;
  • i termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi, inclusi i processi esecutivi mobiliari e immobiliari.

Per i procedimenti amministrativi, la sospensione è riferita non solo al contenzioso, ma anche ai termini concessi per il corso di trattazione delle pratiche. La circolare precisa tuttavia che l’Istituto, non essendo beneficiario delle disposizioni, non può avvalersene e deve osservare i propri ordinari termini di prescrizione e decadenza. Le sedi interessate devono astenersi, nel periodo di sospensione, dall’iniziare o proseguire atti legali nei confronti delle persone fisiche residenti nei Comuni indicati nell’allegato A e delle persone giuridiche aventi sede in tali Comuni.

Sospensione dei contributi per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro, l’art. 2, comma 1, sospende i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale. La sospensione decorre dal 22 settembre 1992 e si protrae fino al 31 marzo 1993.

Il provvedimento interessa gli adempimenti con scadenza legale tra il 22/9/1992 e il 31/3/1993, e quindi i rendiconti DM 10 con scadenza dal 20/10/1992 al 20/3/1993. La presentazione dei modelli DM 10/1 e DM 10/2 deve avvenire entro il 1 aprile 1993. La sospensione opera anche per le denunce annuali mod. 01/M e 03/M relative al 1991, che devono essere presentate entro la stessa data, anche dalle aziende che utilizzano supporti magnetici.

La circolare sottolinea che non si darà luogo a rimborsi o restituzioni di somme già corrisposte a titolo di contributi, nonostante la sospensione dei termini.

Soggetti beneficiari e criteri di applicazione

Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei Comuni individuati dal decreto e nella deliberazione della Regione Liguria, elencati nell’allegato A. Sono beneficiari anche i soggetti che, pur residenti altrove, svolgono nei Comuni interessati la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica o della pesca, limitatamente alle obbligazioni nascenti da tali attività.

Per i datori di lavoro, la circolare precisa che il riferimento va fatto alla posizione del datore di lavoro, quale unico soggetto responsabile degli adempimenti sospesi, e al luogo in cui si è svolta la prestazione lavorativa. Non assume rilievo la residenza dei singoli dipendenti. Ne consegue che il beneficio spetta sia alle aziende residenti nei Comuni colpiti, sia a quelle con sede fuori dai Comuni stessi che vi abbiano svolto attività alla data rilevante, limitatamente ai lavoratori ivi occupati.

Domanda di sospensione e documentazione richiesta

Per fruire della sospensione, gli interessati devono presentare all’Istituto, entro il 1 aprile 1993, apposita domanda dalla quale risulti la volontà di avvalersi del beneficio. La domanda è elemento essenziale per ottenere la sospensione e può essere redatta anche sul retro delle certificazioni o dichiarazioni da allegare.

La documentazione richiesta è differenziata in base alla tipologia di soggetto:

  • per le persone fisiche residenti nei Comuni interessati, un certificato di residenza con attestazione comunale che dimostri la residenza nell’area da data anteriore al 22 settembre 1992;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o del tribunale competente che attesti la sede nei Comuni interessati da data anteriore al 22 settembre 1992;
  • per le amministrazioni pubbliche, una documentazione idonea a provare la sede nei Comuni alluvionati anteriormente alla data indicata;
  • per le aziende che operano nei Comuni pur avendo sede altrove, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti lo svolgimento dell’attività nelle zone colpite e che le obbligazioni oggetto di differimento si riferiscono esclusivamente a tale attività.

Recupero delle somme sospese e aspetti contabili

Il recupero dei contributi sospesi deve avvenire, ai sensi dell’art. 4, comma 1, in dodici rate mensili a decorrere dal 1 maggio 1993. Per le riscossioni mediante ruoli, il recupero avviene in cinque rate a partire dalla scadenza di giugno 1993. In entrambi i casi non sono previsti interessi o altri oneri. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità operative di recupero.

Sul piano contabile, per i contributi sospesi individuati con il codice N924 è istituito il conto GPA 06/52, da gestire con apposito partitario. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM dovrà produrre una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite a tale conto, da trasmettere all’ufficio competente per la contabilità.

Istruzioni per la compilazione dei modelli DM 10

Per le denunce mensili DM 10/1 e DM 10/2 con scadenza legale compresa tra il 20 ottobre 1992 e il 20 marzo 1993, la circolare indica modalità operative specifiche. I datori di lavoro devono compilare i quadri B e C del DM 10/2 con le consuete modalità e riportare il totale A nel corrispondente campo del DM 10/1; compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B; determinare l’importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione, comprensivo della quota a carico dei lavoratori; calcolare la differenza tra tale importo e gli eventuali importi esposti nel quadro D per fiscalizzazione degli oneri sociali o altre agevolazioni; esporre la differenza in un rigo bianco del quadro D con il codice di nuova istituzione N 924 e la dicitura "CONTR. SOSP. DL 397/92"; effettuare la sommatoria delle partite del quadro D e riportare il totale nel rigo 57 (TOTALE B) e nel corrispondente campo del DM 10/1; indicare l’eventuale differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 nel riquadro sottostante il rigo 57 e nel relativo campo del DM 10/1; presentare la denuncia con saldo a proprio credito ovvero a zero.

Se la denuncia evidenzia un saldo a credito INPS, il datore di lavoro deve versare il saldo secondo le modalità ordinarie. La circolare precisa inoltre che le somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Istituto, quali assegni familiari, indennità economiche di malattia e maternità e integrazioni salariali, possono essere rimborsate mediante presentazione di un DM 10 a credito oppure portate in detrazione dall’importo dei contributi da rateizzare.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, la sospensione si applica ai soggetti residenti, da data anteriore al 22/9/1992, nei Comuni indicati dal decreto e nella deliberazione regionale, nonché ai soggetti residenti in altri Comuni che svolgano attività artigiana o commerciale nei Comuni interessati.

L’oggetto della sospensione comprende:

  • i bollettini in scadenza al 20 ottobre 1992, relativi alla terza rata dei contributi IVS sul minimale, alla seconda rata dei contributi IVS sui redditi eccedenti il minimale e alla seconda rata dei contributi dovuti al SSN, tutti riferiti al 1992;
  • i bollettini in scadenza al 20 gennaio 1993, relativi all’ultima rata dei contributi IVS sul minimale per il 1992;
  • i versamenti volontari relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 1992.

La domanda di sospensione deve essere presentata entro il 1 aprile 1993, con la documentazione richiesta dall’art. 5 del decreto. Le modalità di recupero saranno comunicate successivamente. Poiché per tali soggetti non opera il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.

Liberi professionisti, dipendenti e pensionati con altri redditi

L’art. 2, comma 1, lettera a), sospende i termini del 30 settembre e del 31 ottobre 1992 entro i quali i liberi professionisti e i lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi devono versare i contributi al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 1992, previsti dall’art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

I beneficiari sono i residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei Comuni dichiarati sinistrati, oppure coloro che, pur residenti altrove, svolgano nelle località interessate la propria attività lavorativa. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall’art. 5 del decreto-legge. Per esigenze organizzative, gli interessati devono indicare nella domanda l’ammontare del contributo SSN dovuto per il 1992. Anche per questi soggetti il recupero delle somme sospese sarà oggetto di istruzioni successive.

Versamenti volontari e lavoro domestico

La sospensione prevista dall’art. 2 si estende ai versamenti volontari, con riferimento ai pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 22 settembre 1992 e il 31 marzo 1993. In particolare, risultano sospesi i versamenti relativi al 2°, 3° e 4° trimestre 1992.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, la sospensione riguarda i termini di versamento del 3° trimestre 1992, da effettuarsi entro il 10 ottobre 1992, e del 4° trimestre 1992, da effettuarsi entro il 10 gennaio 1993. Ulteriori istruzioni saranno fornite per il recupero dei contributi sospesi.

Comuni interessati e allegati

L’allegato A riporta l’elenco dei Comuni interessati al provvedimento, individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto e della deliberazione della Giunta regionale ligure n. 4576 dell’8 ottobre 1992. I Comuni sono ripartiti tra la Provincia di Savona e la Provincia di Genova.

L’allegato B introduce la variazione al piano dei conti con il conto GPA 06/52, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei Comuni della Liguria colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 1992. Art. 2 del D.L. n. 397 del 1992".

Punti principali

Sospensione di termini e titoli di credito

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto, sono sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito esecutivi. La sospensione riguarda anche le quote di dilazioni concesse per debiti verso l’Istituto, le quali devono essere riscosse al termine del periodo di sospensione; se il piano di ammortamento si estende oltre tale periodo, le rate scadute o in scadenza durante la sospensione sono pagate al termine finale del piano. Non sono dovuti interessi di differimento. Sono inoltre sospesi i termini di prescrizione e i termini legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano decadenza da diritti, azioni o eccezioni, inclusa la seconda rata del condono fiscale e assistenziale ex legge n. 413/1991, da versare il 2 gennaio 1993. La sospensione si applica anche ad azioni legali e procedimenti amministrativi, compresi i processi esecutivi mobiliari e immobiliari; l’Istituto, non essendo beneficiario delle disposizioni, deve tuttavia rispettare i propri ordinari termini di prescrizione e decadenza.

Sospensione dei contributi per datori di lavoro

Per i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, sono sospesi i termini degli adempimenti connessi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale. La sospensione decorre dal 22 settembre 1992 e si estende fino al 31 marzo 1993; riguarda gli adempimenti con scadenza legale tra il 22/9/1992 e il 31/3/1993, quindi anche i modelli DM 10 con scadenza dal 20/10/1992 al 20/3/1993. Le denunce DM 10/1 e DM 10/2 devono essere presentate entro il 1 aprile 1993. La sospensione opera anche per le denunce annuali mod. 01/M e 03/M relative al 1991, da presentare entro il 1 aprile 1993, anche per le aziende che utilizzano supporti magnetici. Non sono previsti rimborsi o restituzioni delle somme già corrisposte a titolo di contributi.

Beneficiari e requisiti soggettivi

Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei Comuni indicati nel decreto e nella deliberazione della Regione Liguria, elencati nell’allegato A, nonché i soggetti che svolgono in tali Comuni attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica o della pesca, anche se residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni derivanti da tali attività. Per i datori di lavoro rileva la posizione del datore di lavoro, unico soggetto responsabile degli adempimenti sospesi, e il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, non la residenza dei singoli dipendenti. La facilitazione spetta sia alle aziende residenti nei Comuni colpiti sia a quelle con sede altrove che svolgano attività nei Comuni interessati, limitatamente ai lavoratori ivi occupati.

Domanda di sospensione e documentazione

Per ottenere il beneficio, gli interessati devono presentare all’Istituto, entro il 1 aprile 1993, apposita domanda con espressa richiesta di avvalersi della sospensione. Alla domanda va allegata la documentazione prevista dall’art. 5 del decreto. In particolare: per le persone fisiche residenti nei Comuni interessati, un certificato di residenza con attestazione comunale da cui risulti la residenza nell’area da data anteriore al 22 settembre 1992; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o del tribunale competente attestante la sede nei Comuni interessati da data anteriore al 22 settembre 1992; per le amministrazioni pubbliche, documentazione idonea a comprovare la sede nei Comuni alluvionati anteriormente alla data indicata; per le aziende che operano nei Comuni pur avendo sede altrove, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dimostri lo svolgimento dell’attività nelle zone colpite e che le obbligazioni oggetto di differimento afferiscono esclusivamente a tale attività. La domanda può essere redatta anche a tergo delle certificazioni o dichiarazioni allegate ed è elemento essenziale per fruire della sospensione.

Recupero dei contributi sospesi e contabilità

Il recupero dei contributi sospesi dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 4, comma 1, in dodici rate mensili a decorrere dal 1 maggio 1993; per le riscossioni mediante ruoli, il recupero avverrà in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1993, senza interessi o altri oneri. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità operative di recupero. Ai fini contabili, per i contributi sospesi contraddistinti dal codice N924 è istituito il conto GPA 06/52, da gestire con apposito partitario; il programma di ripartizione contabile della procedura DM produrrà una lista di analisi delle posizioni aziendali da trasmettere all’ufficio competente per la contabilità.

Istruzioni operative per i modelli DM 10

Per le denunce mensili DM 10/1 e DM 10/2 con scadenza legale tra il 20 ottobre 1992 e il 20 marzo 1993, i datori di lavoro devono compilare i quadri B e C del DM 10/2 secondo le regole ordinarie, riportando il totale A nel DM 10/1; compilare il quadro D senza sommare il totale B; determinare l’ammontare complessivo dei contributi sospesi, compresa la quota a carico dei lavoratori; calcolare la differenza rispetto a eventuali importi già esposti nel quadro D per fiscalizzazione degli oneri sociali o altre agevolazioni; esporre la differenza in un rigo bianco del quadro D con codice N 924 e dicitura "CONTR. SOSP. DL 397/92"; sommare le partite del quadro D riportando il totale nel rigo 57 e nel corrispondente campo del DM 10/1; indicare l’eventuale differenza tra i righi 33 e 57 nel relativo riquadro sottostante il rigo 57 e nel campo corrispondente del DM 10/1; presentare la denuncia con saldo a proprio credito oppure a zero. Se la denuncia risulta a credito INPS, il datore di lavoro deve versare il saldo con le modalità ordinarie. Eventuali somme anticipate per conto dell’Istituto, come assegni familiari, indennità di malattia e maternità o integrazioni salariali, possono essere rimborsate mediante DM 10 a credito oppure detratte dall’importo dei contributi da rateizzare.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda i soggetti residenti, da data anteriore al 22/9/1992, nei Comuni indicati nel decreto e nella deliberazione regionale, nonché i soggetti residenti altrove che svolgano attività artigiana o commerciale nei Comuni interessati. Sono sospesi i bollettini in scadenza al 20 ottobre 1992 e al 20 gennaio 1993, relativi ai contributi IVS sul minimale, ai contributi IVS sui redditi eccedenti il minimale, ai contributi per il SSN e ai versamenti volontari relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 1992. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il 1 aprile 1993 con la documentazione richiesta; il recupero delle somme sarà disciplinato con successive istruzioni. Poiché per tali soggetti non opera il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi non versati per effetto della sospensione non sono utilizzabili fino al completo versamento.

Liberi professionisti, dipendenti e pensionati con altri redditi

Per effetto dell’art. 2, comma 1, lettera a), sono sospesi i termini del 30 settembre e del 31 ottobre 1992 entro i quali liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi devono versare i contributi al Servizio Sanitario Nazionale per il 1992, previsti dall’art. 31, comma 8, della legge n. 41/1986. Possono beneficiare della sospensione i residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei Comuni sinistrati, oppure i soggetti che, pur residenti altrove, svolgano in tali località la propria attività lavorativa. Alla domanda va allegata la documentazione prevista dall’art. 5; per esigenze organizzative, i richiedenti devono indicare l’ammontare del contributo SSN dovuto per il 1992. Il recupero dei contributi sospesi sarà oggetto di successive istruzioni.

Versamenti volontari e lavoro domestico

La sospensione dell’art. 2 si estende anche ai versamenti volontari: risultano pertanto sospesi i pagamenti in scadenza tra il 22 settembre 1992 e il 31 marzo 1993, con riferimento ai contributi del 2°, 3° e 4° trimestre 1992. Sono inoltre sospesi, per il lavoro domestico e familiare, i termini di versamento del 3° trimestre 1992, da effettuarsi entro il 10 ottobre 1992, e del 4° trimestre 1992, da effettuarsi entro il 10 gennaio 1993. Per il recupero dei contributi sospesi sono annunciate ulteriori istruzioni.

Comunicazioni ai destinatari

Le Sedi devono dare comunicazione del contenuto della circolare ai soggetti interessati attraverso i consueti canali informativi e sollecitare la collaborazione delle organizzazioni di categoria, dei patronati e dei consulenti del lavoro.

Testo integrale

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