Circolare numero 247 del 23-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni per il trattamento, ai fini previdenziali, di somme forfettarie corrisposte come arretrati retributivi in occasione del rinnovo dei CCNL. Per i contratti di solidarietà, la quota di importo forfettario relativa all’orario non lavorato deve essere utilizzata per ricalcolare la CIG straordinaria nel periodo interessato, applicando le misure ordinarie previste (50% o 60% nel Mezzogiorno). Per l’assegno per congedo matrimoniale, gli importi forfettari possono incidere sul guadagno medio giornaliero e quindi comportare la riliquidazione dell’assegno quando riferiti a periodi che comprendono il periodo di paga usato per il calcolo; non si procede invece a riliquidazione se il datore di lavoro è tenuto a corrispondere direttamente la quota riferibile al congedo. Sono inoltre indicate le modalità contabili di conguaglio delle differenze a carico dell’Istituto.
Ricalcolo CIG straordinaria per contratti di solidarietà e assegno per congedo matrimoniale in caso di arretrati retributivi forfettari
Ricalcolo di CIG straordinaria e assegno per congedo matrimoniale su arretrati retributivi forfettari
La circolare disciplina gli effetti di somme forfettarie corrisposte come arretrati retributivi in occasione del rinnovo dei CCNL su due istituti: il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà e l’assegno per congedo matrimoniale. Le indicazioni riguardano sia il criterio di riliquidazione sia le modalità contabili di conguaglio delle eventuali differenze a carico dell’Istituto.
Contratti di solidarietà e ricalcolo della CIG straordinaria
Per i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concessi per contratto di solidarietà, il datore di lavoro deve erogare al lavoratore la quota dell’importo forfettario corrispondente all’orario di lavoro effettivamente prestato. La restante quota, quella non percepita dai lavoratori interessati, deve essere assunta a base per il ricalcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale relativo al periodo di riferimento, applicando su tale quota la misura spettante del trattamento, pari al 50 per cento ovvero al 60 per cento per le aree del Mezzogiorno.
La circolare sottolinea che il ricalcolo comporta comunque un vantaggio per i lavoratori, in quanto il trattamento per contratto di solidarietà non è soggetto al limite massimo mensile. Inoltre, in ragione della natura dell’istituto e della riparametrazione dei vari elementi contrattuali, la riliquidazione deve essere effettuata anche nei casi in cui gli accordi collettivi prendano in considerazione, ai fini del ricalcolo della integrazione salariale, soltanto i periodi di sospensione dal lavoro e non anche quelli di riduzione dell’orario.
Assegno per congedo matrimoniale: rilevanza degli arretrati retributivi
La circolare chiarisce che gli importi forfettari corrisposti come arretrati retributivi possono incidere sul calcolo del guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore con la normale retribuzione del periodo di paga considerato. Poiché l’assegno per congedo matrimoniale si determina sulla base di tale guadagno medio, l’assegno erogato a carico dell’Istituto deve essere ricalcolato quando l’importo forfettario viene corrisposto con riferimento a un periodo che comprende il periodo di paga utilizzato per la liquidazione originaria.
In analogia con quanto già previsto per le prestazioni economiche di malattia e maternità, il ricalcolo è dunque ammesso quando esiste un collegamento temporale tra l’arretrato e il periodo di paga assunto a base del calcolo dell’assegno.
Ipotesi di non riliquidazione dell’assegno
Non si procede invece alla riliquidazione quando il datore di lavoro è tenuto, per previsione contrattuale, a corrispondere la quota parte dell’importo forfettario riferibile al periodo di congedo matrimoniale. La circolare precisa che ciò accade normalmente quando l’importo forfettario non è frazionabile in quote giornaliere.
Modalità contabili di conguaglio
Le differenze di assegno per congedo matrimoniale che risultino a carico dell’Istituto, e che siano state anticipate dalle aziende ai lavoratori a seguito della riliquidazione, possono essere recuperate mediante conguaglio sul modello DM 10/2-89. L’importo deve essere indicato in uno dei righi bianchi del quadro D, con la dicitura "Diff. Ass. Cong. Matr." e il codice "L 052".
Punti principali
Contratti di solidarietà: ricalcolo della CIG straordinaria
Nei periodi coperti da trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per contratto di solidarietà, il datore di lavoro deve corrispondere la quota dell’importo forfettario relativa all’orario effettivamente prestato. La parte non percepita dai lavoratori deve essere assunta a base per il ricalcolo della CIG straordinaria del periodo di riferimento, applicando alla quota la misura spettante del trattamento, pari al 50% ovvero al 60% per le aree del Mezzogiorno. La riliquidazione va effettuata anche quando gli accordi collettivi considerino, ai fini del ricalcolo, solo i periodi di sospensione e non quelli di riduzione dell’orario.
Effetti del ricalcolo nei contratti di solidarietà
La circolare precisa che il ricalcolo determina comunque un beneficio effettivo per i lavoratori, poiché il trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà non è soggetto al limite massimo mensile. Viene inoltre evidenziata la peculiarità dell’istituto e la conseguente riparametrazione dei vari istituti contrattuali.
Assegno per congedo matrimoniale: criteri normativi
Gli importi forfettari, in quanto erogati come arretrati retributivi, possono essere considerati ai fini della determinazione del guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore con la normale retribuzione del periodo di paga considerato. Poiché l’assegno per congedo matrimoniale si determina su tale base, esso deve essere ricalcolato quando l’importo forfettario è corrisposto con riferimento a un periodo nel quale è compreso il periodo di paga usato per il calcolo dell’assegno.
Assegno per congedo matrimoniale: casi in cui non si procede alla riliquidazione
L’assegno non deve essere riliquidato quando il datore di lavoro è tenuto, per disposizione contrattuale, a corrispondere la quota parte di importo forfettario riferibile al periodo di congedo matrimoniale. La circolare richiama il caso, di regola, in cui l’importo forfettario non sia frazionabile in quote giornaliere.
Istruzioni contabili per il conguaglio
Le differenze di assegno per congedo matrimoniale a carico dell’Istituto, corrisposte dalle aziende ai lavoratori a seguito della riliquidazione, possono essere conguagliate tramite il modello DM 10/2-89. L’importo va riportato in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura 'Diff. Ass. Cong. Matr.' e dal codice 'L 052'.
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