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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3091/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giovanni La Bianca: impugnazione per errore di applicazione dell'art. 648 c.p. (ricettazione) e vizio di motivazione perché la provenienza illecita delle tre batterie di monopattini non sarebbe stata provata; censura anche sulla rilevazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata ai sensi dell'art. 99 c.p. Pietro La Bianca: contestazione dell'applicazione dell'art. 367 c.p. (simulazione di reato), sostenendo che la denuncia di furto del ciclomotore fosse veritiera o comunque non idonea a costituire simulazione, e che la denuncia sarebbe stata presentata in contesti compatibili con la veridicità del fatto.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondati. In particolare: per Giovanni la Corte di Cassazione ha confermato che, ai fini della ricettazione ex art. 648 c.p., non è necessario che il reato presupposto sia giudizialmente accertato; è sufficiente la prova logica desumibile dagli elementi di fatto (possesso delle batterie durante l'inseguimento, abbandono delle stesse in fuga, recupero e sequestro, e mancanza di giustificazione) per ritenere la provenienza illecita. La recidiva è stata ritenuta correttamente valutata in relazione al rapporto tra precedenti e fatto attuale, indicativa di persistente inclinazione a delinquere. Per Pietro la Corte ha ritenuto generica la censura e ha confermato la valutazione di merito circa la falsità della denuncia, idonea a integrare la simulazione di reato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    art. 648, secondo comma, cod. pen.

    Per l'accertamento della ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto né dei suoi autori; il giudice può affermarne l'esistenza sulla base di prove logiche e di elementi indiziari (possesso, abbandono in fuga, mancanza di giustificazione).

  • art. 367 cod. pen. (simulazione di reato)

    La presentazione di una denuncia falsa o inverosimile, idonea ad indurre l'avvio di un procedimento penale, può integrare il reato di simulazione di reato; la valutazione della veridicità della denuncia è rimessa al giudice di merito.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva va valutata non come mera elencazione di precedenti, ma come indice di aumentata pericolosità sociale; può essere riconosciuta quando emerge un rapporto tra pregressa condotta e il fatto per cui si procede, evidenziando una perdurante inclinazione al delitto.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Rilevato il procedimento svolto nelle forme previste da tale norma (riferimento procedurale indicato negli atti), senza effetti sul merito della decisione di cassazione.

  • artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. (inammissibilità)

    art. 581, comma 2; art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    I ricorsi per cassazione devono avere specificità e motivi consentiti; sono inammissibili i ricorsi generici o introdotti per motivi non consentiti dalla legge e che non soddisfano i requisiti di specificità richiesti dagli artt. citati.

Massime di principio

  • In materia di ricettazione (art. 648 c.p.) il giudice può desumere la provenienza illecita di beni anche senza accertamento del reato presupposto, purché vi siano elementi di prova logica (es. possesso immediato, fuga e abbandono degli oggetti, mancanza di giustificazione).
  • L'abbandono di oggetti durante un inseguimento di polizia costituisce elemento sintomatico dell'illiceità del possesso e può concorrere a fondare la responsabilità per ricettazione se non vi è plausibile giustificazione.
  • La recidiva (art. 99 c.p.) deve essere valutata in rapporto alla pericolosità sociale dell'imputato e alla connessione tra precedenti e fatto corrente; non è sufficiente la mera esistenza di precedenti nel tempo.
  • La simulazione di reato (art. 367 c.p.) può essere integrata dalla denuncia falsa o inverosimile che abbia dato avvio a un procedimento; la genuinità della denuncia è valutata dal giudice di merito in base alle circostanze.
  • In Cassazione i ricorsi devono essere specifici e fondati sui motivi consentiti dalla legge; motivi generici o contraddittori rispetto alle precedenti tesi processuali sono frequentemente dichiarati inammissibili secondo gli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • La condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) sono conseguenze ordinarie per ricorsi inammissibili e manifestamente infondati.

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