Corte di giustizia, Sentenza C-328/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018. — Commissione europea contro Repubblica ellenica. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità. — Causa C-328/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha constatato la mancata esecuzione, da parte della Grecia, della sentenza del 24 giugno 2004 relativa alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane nella regione di Thriasio Pedio. Pur prendendo atto di alcuni progressi, ha rilevato che persistevano carenze nella rete secondaria e nei collegamenti alla rete terziaria. Ha quindi condannato la Repubblica ellenica a una penalità semestrale degressiva e a una somma forfettaria, oltre alle spese.
Inadempimento della Grecia per mancata esecuzione di una precedente sentenza sul trattamento delle acque reflue urbane e irrogazione di penalità e somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE.
La questione giuridica
Se la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per dare piena esecuzione alla sentenza del 24 giugno 2004 relativa alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, fosse ancora inadempiente ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE e, in caso affermativo, se dovessero essere irrogate una penalità e una somma forfettaria, e in quale importo.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la Repubblica ellenica non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per eseguire la precedente sentenza sul sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue della regione di Thriasio Pedio, e quindi era venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. Ha inoltre stabilito che, se l’inadempimento fosse persistito alla data della pronuncia, la Grecia dovesse versare una penalità degressiva di EUR 3.276.000 per semestre, calcolata in funzione dei progressi effettivi, e una somma forfettaria di EUR 5 milioni, ritenendo tali sanzioni proporzionate alla gravità, durata e reiterazione dell’infrazione nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro.
Norme richiamate
- Articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE
- Direttiva 91/271/CEE
- Direttiva 98/15/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 91/271/CEE
- Articolo 4 della direttiva 91/271/CEE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/271/CEE
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento della Grecia per mancata esecuzione della sentenza sul trattamento delle acque reflue urbane
La causa è un ricorso per inadempimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica ellenica. Oggetto della controversia è l’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004 nella causa C‑119/02, relativa agli obblighi della Grecia in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane nella regione di Thriasio Pedio, prima dello scarico nella zona sensibile del golfo di Eleusi.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 91/271/CEE, come modificata dalla direttiva 98/15/CE, che disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane con finalità di tutela ambientale. In particolare vengono in rilievo:
- l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, sugli agglomerati da servire con reti fognarie nelle aree sensibili;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sul trattamento secondario o equivalente;
- l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sul trattamento più spinto nelle aree sensibili;
- l’articolo 260 TFUE, che consente alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie per la mancata esecuzione di una precedente sentenza di infrazione.
Fatti e procedimento precontenzioso
La precedente sentenza del 24 giugno 2004 aveva accertato che la Grecia non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per realizzare un sistema di raccolta e per sottoporre le acque reflue della regione a un trattamento conforme alla direttiva. Dopo tale pronuncia, la Commissione ha avviato il controllo sull’esecuzione chiedendo informazioni nel 2004, inviando una lettera di messa in mora nel 2006, un parere motivato nel 2009 e una lettera di messa in mora complementare nel 2010.
Le autorità greche hanno illustrato un programma di lavori articolato in quattro componenti:
- impianto di trattamento;
- rete di base;
- rete secondaria;
- rete terziaria di collegamento delle abitazioni e delle industrie.
Hanno anche fatto valere ritardi dovuti a difficoltà tecniche, ricorsi giurisdizionali, ritrovamenti archeologici e difficoltà finanziarie, chiedendo più proroghe dei termini di attuazione.
Posizioni delle parti
La Commissione sosteneva che, nonostante alcuni progressi, la sentenza del 2004 non fosse stata integralmente eseguita: mancavano ancora parti della rete secondaria, in particolare nel settore di Kato Elefsina, e una parte significativa degli abitanti non era ancora collegata alla rete terziaria. La Commissione contestava inoltre che le difficoltà interne e gli scavi archeologici potessero giustificare il ritardo.
La Repubblica ellenica replicava che la sentenza era stata eseguita, che l’impianto di trattamento era operativo dal 27 novembre 2012 e che le acque reflue raccolte erano sottoposte a un trattamento adeguato. Quanto alle parti non ancora collegate, sosteneva che i reflui venissero comunque convogliati verso impianti vicini tramite autocisterne e che i ritardi dipendessero da ostacoli tecnici, giudiziari, archeologici e finanziari.
Valutazione della Corte sull’inadempimento
La Corte ricorda che, ai fini dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento per valutare l’esistenza dell’inadempimento è quella di scadenza del termine fissato nella lettera di diffida complementare, cioè il 7 luglio 2010.
Alla data di riferimento, è pacifico che:
- l’impianto di trattamento non era ancora operativo;
- la rete secondaria non era completata;
- non tutti gli abitanti della regione erano collegati alla rete terziaria.
La Corte osserva inoltre che lo Stato membro non può invocare difficoltà interne per giustificare il mancato rispetto del diritto dell’Unione. Di conseguenza, dichiara che la Repubblica ellenica non aveva adottato tutte le misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 24 giugno 2004.
Penalità: ragioni e importo
La Corte ricorda che la penalità è giustificata solo se l’inadempimento persiste fino all’esame dei fatti da parte della Corte. Pur prendendo atto dei progressi compiuti, constata che:
- la rete secondaria non è stata completata integralmente;
- una parte della popolazione resta non collegata alla rete terziaria.
Pertanto, ritiene appropriata una penalità, ma solo se l’inadempimento persiste alla data della pronuncia. Tenendo conto della gravità della violazione, della sua durata, della capacità finanziaria della Grecia e dei progressi realizzati, fissa una penalità degressiva di EUR 3.276.000 per semestre, da ridurre in proporzione al numero di abitanti equivalenti effettivamente resi conformi nel periodo considerato.
Somma forfettaria: ragioni e importo
La Corte considera anche opportuno irrogare una somma forfettaria, alla luce della persistenza dell’inadempimento e del fatto che, nel medesimo settore, erano già intervenute altre sentenze di condanna nei confronti della Grecia. Sottolinea che la somma forfettaria mira a prevenire la reiterazione di infrazioni analoghe e a rafforzare l’effetto dissuasivo.
Nel determinare l’importo, la Corte prende in considerazione:
- la gravità dell’infrazione, particolarmente sensibile in materia ambientale;
- la durata molto lunga dell’inadempimento, quasi vent’anni rispetto al termine del 31 dicembre 1998;
- la circostanza attenuante dei progressi compiuti;
- la reiterazione di infrazioni in materia di acque reflue urbane;
- la riduzione della capacità finanziaria dello Stato membro a causa della crisi economica.
Alla luce di tali elementi, fissa la somma forfettaria in EUR 5 milioni.
Dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE per non aver dato completa esecuzione alla sentenza del 24 giugno 2004. Condanna inoltre la Grecia a pagare:
- una penalità di EUR 3.276.000 per semestre, se l’inadempimento persiste alla data della pronuncia, con riduzione proporzionale in funzione dei progressi di conformità;
- una somma forfettaria di EUR 5 milioni;
- le spese di giudizio.
Principi affermati
- Ai fini dell’articolo 260 TFUE, la mancata esecuzione di una precedente sentenza è valutata alla data di scadenza del termine fissato nella lettera di diffida e, per la penalità, alla data della pronuncia della sentenza stessa.
- Le difficoltà interne di ordine tecnico, giuridico o finanziario non giustificano l’inadempimento di uno Stato membro.
- In materia ambientale, l’assenza o l’insufficienza di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane è particolarmente grave.
- La Corte può cumulare penalità e somma forfettaria quando ciò sia necessario per garantire l’effettiva esecuzione della sentenza e prevenire la reiterazione dell’infrazione.
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