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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-182/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018. — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo13, paragrafo 1 – Non assoggettamento all’imposta – Nozione di “ente di diritto pubblico” – Società commerciale detenuta al 100% da un comune, incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune – Determinazione di tali compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune. — Causa C-182/17

Giurisprudenza europea62017CJ0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che una società commerciale interamente controllata da un comune, incaricata contrattualmente di svolgere servizi pubblici dietro corrispettivo, può essere soggetto passivo IVA. Il fatto che i compiti siano imposti al comune dalla legge e che il corrispettivo sia forfettario non esclude di per sé il nesso diretto tra prestazione e pagamento. La società non può inoltre essere qualificata, in assenza di specifiche prerogative pubbliche e di un effettivo inserimento nell'organizzazione dell'ente locale, come "ente di diritto pubblico" ai fini dell'articolo 13 della direttiva IVA.

IVA e enti di diritto pubblico: una società commerciale interamente partecipata da un comune che esegue compiti pubblici dietro corrispettivo è soggetto passivo IVA e non beneficia del non assoggettamento ex articolo 13 della direttiva 2006/112/CE.

La questione giuridica

Se una società commerciale senza scopo di lucro detenuta al 100% da un comune, incaricata con contratto di svolgere determinati compiti pubblici comunali dietro compenso, possa: 1) essere qualificata come "ente di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE; 2) agire "in quanto pubblica autorità" nell'esecuzione di tali compiti; 3) e se il corrispettivo versato dal comune costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso soggetta a IVA ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Principio di diritto

La Corte afferma che lo svolgimento, da parte di una società interamente partecipata da un comune, di compiti pubblici affidati con contratto e remunerati dal comune integra, in linea di principio, una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, se sussiste un nesso diretto tra servizio e corrispettivo. Inoltre, tale società non rientra normalmente nella nozione di "ente di diritto pubblico" dell'articolo 13, paragrafo 1, né agisce "in quanto pubblica autorità" se è una persona giuridica di diritto privato priva di prerogative pubbliche e non sufficientemente integrata nell'amministrazione comunale; pertanto non beneficia del non assoggettamento IVA previsto da detta disposizione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73, direttiva 2006/112/CE

IVA, compiti pubblici comunali e società interamente partecipata da un comune

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria ungherese in materia di IVA, relativo all'attività di una società senza scopo di lucro detenuta al 100% da un comune e incaricata, mediante contratto, di svolgere determinati compiti pubblici comunali dietro compenso. La Corte era chiamata a chiarire se tale attività fosse imponibile oppure rientrasse nel non assoggettamento previsto per gli enti di diritto pubblico che agiscono in quanto pubbliche autorità.

Fatti e procedimento principale

La NTN aveva concluso con il comune di Nagyszénás un contratto relativo all'espletamento di compiti e all'utilizzo di beni. In forza di tale accordo, la società si impegnava, a fronte di un compenso annuale, a svolgere varie attività: gestione di alloggi, manutenzione della rete viaria locale, disinfestazione, manutenzione di parchi e spazi pubblici, gestione di un centro di smaltimento di rifiuti di origine animale e manutenzione del mercato locale.

L'amministrazione fiscale ungherese ha ritenuto che il compenso costituisse il corrispettivo di prestazioni di servizi imponibili e ha contestato alla NTN un debito IVA, oltre a sanzioni e interessi. I giudici nazionali hanno confermato tale impostazione in primo grado, mentre la Kúria ha sollevato questioni interpretative sulla direttiva 2006/112/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • l'articolo 9, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo e l'attività economica;
  • l'articolo 13, paragrafo 1, che prevede il non assoggettamento per Stati, regioni, province, comuni e altri enti di diritto pubblico quando agiscono in quanto pubbliche autorità;
  • l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 73 della medesima direttiva.

Le questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se una società commerciale interamente detenuta da un comune possa essere qualificata come "ente di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;
  • se, in caso affermativo, essa agisca "in quanto pubblica autorità" quando svolge compiti comunali obbligatori;
  • se il compenso corrisposto dal comune costituisca corrispettivo per una prestazione di servizi a titolo oneroso.

Ragionamento della Corte sulla terza questione: prestazione di servizi a titolo oneroso

La Corte esamina anzitutto la questione dell'imponibilità ex articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Ribadisce che esiste una prestazione a titolo oneroso quando vi è un nesso diretto tra il servizio reso e un compenso effettivamente ricevuto, nell'ambito di un rapporto giuridico con scambio di prestazioni reciproche.

Nel caso di specie, il contratto prevedeva che la NTN svolgesse i compiti pubblici "dietro compenso" del comune. La Corte osserva che:

  • il carattere forfettario o annuale del compenso non esclude, di per sé, il nesso diretto;
  • l'eventuale adeguamento dell'importo, o il fatto che sia inferiore al prezzo di mercato, non sono determinanti se il compenso è predeterminato secondo criteri chiari;
  • il fatto che i compiti siano imposti al comune dalla legge non incide sulla qualificazione dell'operazione come prestazione di servizi onerosa.

Di conseguenza, salvo verifica del giudice nazionale sui fatti, l'attività della NTN costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA.

Ragionamento della Corte sulle questioni prima e seconda: nozione di ente di diritto pubblico e attività in veste di pubblica autorità

La Corte ricorda che l'articolo 13, paragrafo 1, richiede cumulativamente due condizioni: l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio in quanto autorità pubblica. La deroga va interpretata restrittivamente.

Quanto alla prima condizione, la Corte rileva che la NTN è una persona giuridica di diritto privato, costituita come società a responsabilità limitata senza scopo di lucro. Pur essendo interamente detenuta dal comune, non dispone delle prerogative di pubblica autorità proprie del comune e non appare sufficientemente integrata nell'organizzazione dell'amministrazione comunale. Inoltre:

  • il comune non sembra aver costituito la società con un atto decisorio che ne definisse i servizi;
  • la NTN opera anche per terzi e tali attività non sono marginali;
  • il contratto prevede meccanismi di controllo sull'esecuzione, ma non direttive vincolanti del comune.

Quanto alla seconda condizione, la Corte osserva che la NTN, essendo disciplinata da norme di diritto privato e priva di prerogative pubbliche, non può essere considerata operante in un regime di diritto pubblico. Pertanto non agisce "in quanto pubblica autorità".

Decisione

La Corte risponde che:

  • l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, salvo verifica del giudice del rinvio, l'attività in questione costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso soggetta a IVA;
  • l'articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva deve essere interpretato nel senso che, salvo verifica dei fatti e del diritto nazionale, tale attività non rientra nel non assoggettamento all'IVA previsto per gli enti di diritto pubblico che agiscono in quanto pubbliche autorità.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori economici e gli enti locali, la sentenza conferma che la mera partecipazione totalitaria del comune al capitale sociale non basta per sottrarre l'attività alla IVA. Occorre verificare la reale natura dell'ente, l'esistenza di prerogative pubbliche e il contenuto concreto del rapporto contrattuale, in particolare il nesso diretto tra prestazione e corrispettivo.

Come è indicizzato

Materieivaenti pubbliciprestazioni di servizinon assoggettamentodiritto tributario dell'unione

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