Corte di giustizia, Sentenza C-398/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018. — X BV e X NV contro Staatssecretaris van Financiën. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Vantaggi connessi alla costituzione di un’entità fiscale unica – Esclusione dei gruppi transfrontalieri. — Cause riunite C-398/16 e C-399/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su due rinvii pregiudiziali olandesi in materia di imposta sulle società e libertà di stabilimento. Nel primo caso, ritiene incompatibile con gli articoli 49 e 54 TFUE la perdita del beneficio della deducibilità degli interessi quando esso dipende dal fatto che la controllata sia estera e quindi non possa entrare in un'entità fiscale unica. Nel secondo caso, invece, esclude qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento per l'indeducibilità delle perdite valutarie sulla partecipazione, poiché il regime è simmetrico e non tassa neppure gli eventuali utili da cambio.
Libertà di stabilimento e fiscalità diretta: deducibilità di interessi e perdite valutarie in presenza di controllate estere rispetto al regime di entità fiscale unica nazionale
La questione giuridica
Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino, da un lato, a una disciplina che nega alla società controllante residente la deduzione degli interessi su un prestito usato per finanziare un conferimento di capitale in una controllata estera, pur concedendola se la controllata fosse inclusa in un'entità fiscale unica nazionale; e, dall'altro, a una disciplina che esclude la deduzione delle perdite valutarie sulla partecipazione in una controllata estera, quando il regime nazionale non tassa simmetricamente le plusvalenze da cambio.
Principio di diritto
Gli articoli 49 e 54 TFUE ostano a una normativa nazionale che, per effetto del combinato disposto tra il regime antiabuso sugli interessi infragruppo e il regime di entità fiscale unica riservato alle sole società residenti, nega alla controllante la deduzione degli interessi su un prestito finalizzato a un conferimento di capitale in una controllata estera, quando tale deduzione sarebbe consentita in caso di controllata residente; invece, tali articoli non ostano a una normativa che esclude la deduzione delle perdite valutarie sulla partecipazione in una controllata estera se, in modo simmetrico, non assoggetta a imposta le corrispondenti plusvalenze valutarie.
Norme richiamate
- Articoli 49 TFUE e 54 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 10a della Wet op de vennootschapsbelasting 1969
- Articolo 13 della Wet op de vennootschapsbelasting 1969
- Articolo 13d della Wet op de vennootschapsbelasting 1969
- Articolo 15 della Wet op de vennootschapsbelasting 1969
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
Libertà di stabilimento e deducibilità fiscale in presenza di controllate estere
La pronuncia, resa in due cause riunite su rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden, riguarda due diversi profili dell'imposizione delle società nei Paesi Bassi: la deducibilità degli interessi su un finanziamento infragruppo destinato a un conferimento di capitale in una controllata estera e la deducibilità delle perdite valutarie sulla partecipazione in una controllata estera. La Corte esamina entrambe le questioni alla luce degli articoli 49 e 54 TFUE.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-398/16, X BV, società olandese appartenente a un gruppo svedese, aveva finanziato con un prestito infragruppo l'acquisizione di partecipazioni in una società italiana; l'amministrazione finanziaria aveva negato la deduzione degli interessi applicando l'articolo 10a della legge olandese sull'imposta sulle società. La società sosteneva che, se la controllata fosse stata residente, avrebbe potuto costituire con essa un'entità fiscale unica e dedurre gli interessi senza i limiti previsti.
Nella causa C-399/16, X NV, anch'essa società olandese, aveva registrato perdite da cambio sulla propria partecipazione in una controllata nel Regno Unito. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'ordinamento olandese, tali perdite non erano deducibili; la società invocava ancora una volta il diverso trattamento che sarebbe stato applicabile in caso di entità fiscale unica con una controllata residente.
Normativa nazionale rilevante
Il diritto olandese prevedeva, per quanto qui interessa, tre regimi principali:
- l'articolo 10a, che in linea generale esclude la deducibilità degli interessi, inclusi gli effetti valutari, relativi a prestiti infragruppo connessi a determinate operazioni, tra cui l'acquisto di partecipazioni, salvo prova di valide ragioni economiche o di tassazione effettiva degli interessi in capo al percettore;
- l'articolo 13, che introduce l'“esenzione della partecipazione”, neutralizzando utili e costi relativi alle partecipazioni;
- l'articolo 15, che consente il consolidamento fiscale solo tra società residenti nei Paesi Bassi, facendo sì che le operazioni infragruppo interne divengano fiscalmente irrilevanti.
Questioni pregiudiziali
Nel caso C-398/16 il giudice del rinvio chiedeva se la libertà di stabilimento osti a una disciplina che nega la deduzione degli interessi su un prestito usato per finanziare una controllata estera, mentre la stessa deduzione sarebbe possibile se la controllata fosse residente e inseribile nell'entità fiscale unica.
Nel caso C-399/16 il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se sia incompatibile con gli articoli 49 e 54 TFUE il fatto che una controllante non possa dedurre le perdite di cambio sulla partecipazione in una controllata estera, pur essendo tale componente patrimoniale neutralizzata in caso di consolidamento interno; proponeva inoltre due quesiti ulteriori sul perimetro dell'entità fiscale unica, da esaminare solo in caso di risposta positiva al primo.
Ragionamento della Corte nella causa C-398/16
La Corte ricorda che la libertà di stabilimento vieta le restrizioni che dissuadano una società dall'insediarsi in un altro Stato membro tramite controllate, salvo che le situazioni non siano oggettivamente comparabili o che la differenza di trattamento sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale proporzionati.
Richiamando la giurisprudenza su X Holding e Groupe Steria, la Corte distingue tra il vantaggio generale del consolidamento fiscale, legato alla compensazione di utili e perdite e alla neutralità delle operazioni infragruppo, e il beneficio specifico di cui trattasi, cioè la deducibilità degli interessi su un prestito infragruppo. Tale deduzione è prevista dal diritto olandese per ogni società, ma viene limitata solo in una fattispecie specifica dall'articolo 10a; il fatto che una società possa sottrarsi a tale limitazione costituendo un'entità fiscale unica con una controllata residente genera dunque una disparità di trattamento rispetto alla situazione transfrontaliera.
La Corte esclude che la differenza sia giustificata:
- dalla ripartizione del potere impositivo, perché il vantaggio in discussione non coincide con il consolidamento fiscale già esaminato in X Holding;
- dalla coerenza del sistema fiscale, in assenza di un nesso diretto tra il beneficio e un prelievo compensativo;
- dalla lotta all'elusione, poiché la disparità deriva soprattutto dal combinato disposto con il regime dell'entità fiscale unica e non da una misura mirata a pratiche puramente artificiose.
Conclude quindi che gli articoli 49 e 54 TFUE ostano alla disciplina nazionale nella parte in cui rende indeducibili gli interessi in presenza di una controllata estera, quando la deduzione sarebbe consentita in caso di controllata residente inserita in un'entità fiscale unica.
Ragionamento della Corte nella causa C-399/16
Quanto alle perdite valutarie, la Corte osserva anzitutto che l'esenzione della partecipazione prevista dall'articolo 13 neutralizza sia gli aumenti sia le diminuzioni di valore della partecipazione, compresi quelli dovuti ai cambi. Ne deriva che la mancata deduzione della perdita da cambio è inscindibile dal fatto che eventuali utili da cambio non sarebbero imponibili.
La Corte ritiene che le situazioni non siano oggettivamente comparabili e che, in ogni caso, il diritto dell'Unione non imponga a uno Stato membro di esercitare la propria potestà fiscale in modo asimmetrico per consentire la deduzione di perdite quando i corrispondenti utili non sarebbero tassati. Pertanto, non vi è restrizione alla libertà di stabilimento.
Poiché la prima questione riceve risposta negativa, la Corte dichiara assorbite la seconda e la terza questione pregiudiziale nella causa C-399/16.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- gli articoli 49 e 54 TFUE ostano a una normativa nazionale che esclude la deducibilità degli interessi relativi a un prestito infragruppo destinato a finanziare un conferimento di capitale in una controllata estera, quando tale deduzione sarebbe consentita se la controllata fosse residente e potesse entrare in un'entità fiscale unica;
- gli stessi articoli non ostano a una normativa che esclude la deduzione delle minusvalenze da cambio sulla partecipazione in una controllata estera, se il regime non assoggetta a imposta, in modo simmetrico, le corrispondenti plusvalenze.
Principi di rilievo operativo
Per i professionisti, la sentenza segnala che il divieto di discriminazione in materia di libertà di stabilimento opera anche quando il vantaggio fiscale non è quello tipico del consolidamento, ma una specifica regola di deducibilità resa accessibile solo in contesti domestici. Diversamente, un regime di mera neutralità simmetrica tra utili e perdite, come l'esenzione della partecipazione, non integra di per sé una restrizione vietata dal Trattato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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