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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-103/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018. — Jessica Porras Guisado contro Bankia SA e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 2, lettera a) – Articolo 10, punti da 1 a 3 – Divieto di licenziamento di una lavoratrice durante il periodo compreso tra l’inizio della sua gravidanza e il termine del suo congedo di maternità – Ambito di applicazione – Casi eccezionali non connessi allo stato della lavoratrice interessata – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Motivi non inerenti alla persona del lavoratore – Lavoratrice gestante licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo – Motivazione del licenziamento – Priorità di mantenimento del posto di lavoro della lavoratrice – Priorità di riqualificazione. — Causa C-103/16

Giurisprudenza europea62016CJ0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il rapporto tra la protezione delle lavoratrici gestanti e la disciplina dei licenziamenti collettivi. Ha ritenuto che il licenziamento collettivo possa costituire un caso eccezionale non connesso allo stato della lavoratrice, ma che il datore di lavoro debba fornire per iscritto i motivi del recesso e i criteri oggettivi di scelta. Ha invece escluso che sia necessaria, in forza della direttiva 92/85, una priorità legale di mantenimento del posto o di riqualificazione. La normativa nazionale, però, deve comunque assicurare una vera tutela preventiva contro il licenziamento, non solo una tutela risarcitoria ex post.

Tutela delle lavoratrici gestanti nei licenziamenti collettivi: rapporto tra divieto di licenziamento della direttiva 92/85 e disciplina dei licenziamenti collettivi della direttiva 98/59

La questione giuridica

Se, e in quale misura, il divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti previsto dalla direttiva 92/85 si applichi anche in caso di licenziamento collettivo; se sia sufficiente indicare i motivi economici/organizzativi del licenziamento collettivo e i criteri oggettivi di selezione; se la tutela offerta dalla normativa spagnola, incentrata sulla nullità del licenziamento illegittimo, sia conforme alla direttiva; e se la direttiva imponga una priorità di mantenimento del posto di lavoro o di riqualificazione per le lavoratrici gestanti.

Principio di diritto

L’articolo 10 della direttiva 92/85 non osta a che una lavoratrice gestante sia licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59, purché il licenziamento sia fondato su motivi non inerenti alla sua persona, siano comunicati per iscritto i motivi del recesso e i criteri oggettivi di selezione; tuttavia la direttiva impone una protezione preventiva effettiva contro il licenziamento, per cui non è sufficiente una disciplina che si limiti a dichiarare nullo ex post il licenziamento illegittimo senza vietarlo in linea di principio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 92/85/CEE
  • Articolo 2, lettera a), direttiva 92/85/CEE
  • Articolo 10, punti 1, 2 e 3, direttiva 92/85/CEE
  • Direttiva 98/59/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), direttiva 98/59/CE
  • Articolo 2, direttiva 98/59/CE

Tutela della lavoratrice gestante nel contesto di un licenziamento collettivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sulla corretta trasposizione della direttiva 92/85/CEE in presenza di un licenziamento collettivo disciplinato dalla direttiva 98/59/CE. Il caso nasce dal licenziamento di una dipendente Bankia, avvenuto durante la gravidanza e nell’ambito di una procedura collettiva di riduzione del personale.

Fatti e procedimento principale

La lavoratrice era stata assunta da Bankia nel 2006. Nel 2013 la società avviò una procedura di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e concluse un accordo collettivo che prevedeva, tra l’altro, criteri di selezione del personale da licenziare basati su valutazioni interne e alcune priorità di mantenimento del posto per determinati gruppi. Successivamente, la lavoratrice ricevette una lettera di licenziamento che motivava il recesso con la necessità di adeguare l’organico nella provincia di Barcellona e con il basso punteggio attribuitole nella valutazione aziendale. Al momento del licenziamento era incinta.

La lavoratrice impugnò il licenziamento davanti al giudice sociale, che respinse il ricorso; in appello il giudice del rinvio sottopose alla Corte cinque questioni sulla portata dell’articolo 10 della direttiva 92/85 e sul suo coordinamento con la direttiva 98/59.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • la direttiva 92/85/CEE, in particolare gli articoli 2 e 10;
  • la direttiva 98/59/CE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 2;
  • gli articoli 267 TFUE e 288 TFUE.

L’articolo 10 della direttiva 92/85 prevede il divieto di licenziamento delle lavoratrici tutelate tra l’inizio della gravidanza e la fine del congedo di maternità, salvo casi eccezionali non connessi allo stato della lavoratrice, e impone al datore di lavoro l’obbligo di motivazione scritta.

Ricevibilità del rinvio

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate da Bankia. Ha ricordato che non le spetta verificare il rispetto delle norme processuali nazionali né sindacare la conformità di tali regole al diritto nazionale. Ha inoltre escluso che le questioni fossero ipotetiche, osservando che la lavoratrice era incinta e che il giudice del rinvio presupponeva l’applicabilità della direttiva 92/85 alla controversia.

Rapporto tra direttiva 92/85 e direttiva 98/59

Sulla prima questione, la Corte ha affermato che il motivo o i motivi non inerenti alla persona del lavoratore, propri del licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59, rientrano nei "casi eccezionali non connessi allo stato" della lavoratrice contemplati dall’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85. Ne consegue che la direttiva 92/85 non osta, di per sé, a un licenziamento di una lavoratrice gestante nell’ambito di un licenziamento collettivo.

Obbligo di motivazione e criteri di selezione

Sulla quinta questione, la Corte ha precisato che il datore di lavoro deve indicare per iscritto i motivi non inerenti alla persona della lavoratrice che giustificano il licenziamento collettivo e deve altresì comunicare i criteri oggettivi adottati per scegliere i lavoratori da licenziare. Non è invece necessario che la lettera di licenziamento contenga una motivazione distinta e ulteriore rispetto a quella del licenziamento collettivo, purché tali elementi siano chiaramente esposti.

Tutela preventiva e tutela risarcitoria

Sulla terza questione, la Corte ha ritenuto che l’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85 richiede una tutela preventiva effettiva contro il licenziamento. Non basta, quindi, una disciplina nazionale che si limiti a prevedere la nullità del licenziamento illegittimo e le relative conseguenze risarcitorie, senza vietare in linea di principio il recesso delle lavoratrici gestanti. La direttiva esige una duplice protezione: preventiva contro il licenziamento e successiva contro le sue conseguenze.

Priorità di mantenimento del posto di lavoro e di riqualificazione

Sulle seconde e quarte questioni, la Corte ha chiarito che la direttiva 92/85 non impone agli Stati membri di prevedere, per le lavoratrici gestanti, una priorità legale di mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione prima del licenziamento collettivo. Tuttavia, trattandosi di una direttiva che fissa prescrizioni minime, gli Stati membri restano liberi di garantire un livello di protezione più elevato.

Dispositivo

La Corte ha concluso che:

  • il licenziamento di una lavoratrice gestante può essere ammesso in caso di licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59;
  • il datore di lavoro deve motivare per iscritto il recesso e indicare i criteri oggettivi di selezione;
  • la normativa nazionale deve prevedere un divieto preventivo di licenziamento, non essendo sufficiente la sola nullità ex post;
  • non è imposto dal diritto dell’Unione un diritto di priorità al mantenimento del posto o di riqualificazione, salvo eventuali tutele più favorevoli previste dal diritto nazionale.

Come è indicizzato

Materietutela della maternitàlicenziamenti collettividiritto del lavoropari trattamento tra uomini e donnesicurezza e salute sul lavoro

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