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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-185/17

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 febbraio 2018. — Mitnitsa Varna contro «SAKSA» ООD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Norma europea armonizzata EN 590:2013 – Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata – Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas. — Causa C-185/17

Giurisprudenza europea62017CJ0185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel rinvio pregiudiziale bulgaro sulla classificazione doganale di un olio minerale, la Corte ha chiarito che la definizione di "oli da gas" nella NC dipende dai parametri oggettivi di distillazione previsti dalla nota complementare 2 del capitolo 27. La norma EN 590:2013, richiamata dalla direttiva 98/70/CE per i metodi di prova, non incide sulla classificazione tariffaria, soprattutto nella parte relativa ai climi artici o con inverni rigidi. Il prodotto controverso, per le sue caratteristiche di distillazione, non rientrava quindi nella sottovoce 2710 19 43.

Classificazione doganale di un olio minerale come "oli da gas" nella NC: irrilevanza dei requisiti della norma EN 590:2013 per i climi artici o con inverni rigidi rispetto ai criteri oggettivi di distillazione previsti dalla NC

La questione giuridica

Se un olio minerale che soddisfa i requisiti della norma armonizzata EN 590:2013 per i carburanti diesel destinati ai climi artici o con inverni rigidi possa essere classificato nella sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata come "oli da gas", oppure se la classificazione debba essere determinata esclusivamente sulla base dei criteri della nota complementare 2 del capitolo 27 della NC, lettere d) ed e), in particolare dei parametri di distillazione.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, ai fini della classificazione nella sottovoce 2710 19 43 della NC, un olio minerale deve rispondere ai soli criteri oggettivi di distillazione stabiliti dalla nota complementare 2 del capitolo 27, lettere d) ed e), della NC; la conformità ai requisiti della norma EN 590:2013 relativi ai carburanti diesel per climi artici o con inverni rigidi non è sufficiente né rilevante per derogare a tali criteri. Poiché il prodotto controverso distillava, secondo il metodo ISO 3405, in misura incompatibile con la definizione di "oli da gas", esso non poteva essere classificato nella sottovoce 2710 19 43.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014
  • Direttiva 98/70/CE
  • Direttiva 2014/77/UE
  • Nomenclatura combinata, voce 2710 e sottovoce 2710 19 43
  • Nota complementare 2 del capitolo 27 della NC
  • Norma armonizzata EN 590:2013
  • Metodi ISO 3405 e ASTM D 86

Classificazione doganale di un olio minerale come "oli da gas" nella NC

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dall’Administrativen sad – Varna nell’ambito di una controversia tra le dogane di Varna e la società «SAKSA» OOD sulla corretta classificazione tariffaria di un olio minerale importato in Bulgaria.

Fatti e procedimento principale

La merce era stata dichiarata come "oli da gas" per zone climatiche artiche nella sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata (NC). A seguito di analisi di laboratorio, le autorità doganali ritennero invece che il prodotto avesse le caratteristiche degli "oli medi" e, per tale motivo, ne rettificarono la classificazione, recuperando dazi e IVA e irrogando anche una sanzione amministrativa alla società importatrice. Il giudice nazionale, investito del ricorso, ha dubitato dell’incidenza della norma EN 590 sulla classificazione tariffaria e ha sottoposto più quesiti alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014, che ne contiene la versione applicabile;
  • la nota complementare 2 del capitolo 27 della NC, in particolare le lettere d) ed e), che definiscono "oli pesanti" e "oli da gas" in base ai valori di distillazione secondo il metodo ISO 3405;
  • la direttiva 98/70/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva 2014/77/UE, la cui nota 1 dell’allegato II richiama la norma EN 590:2013 per i metodi di prova;
  • la norma armonizzata EN 590:2013, in particolare la tabella 3 relativa ai climi artici o con inverni rigidi.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza costante, la classificazione tariffaria dipende dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, verificabili al momento dello sdoganamento. Nel caso della voce 2710 e della sottovoce 2710 19 43, il criterio determinante è il contenuto della nota complementare 2 del capitolo 27: sono "oli da gas" gli oli pesanti che distillano, secondo ISO 3405, almeno l’85% in volume a 350 °C e meno del 65% in volume a 250 °C.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che il prodotto controverso non soddisfaceva il requisito di distillazione a 250 °C, poiché distillava in misura superiore al 65% a tale temperatura. Ne consegue che esso non poteva rientrare nella definizione di "oli da gas" e, quindi, non poteva essere classificato nella sottovoce 2710 19 43.

Quanto alla norma EN 590:2013, la Corte precisa che il rinvio operato dalla direttiva 98/70/CE concerne soltanto i metodi di prova indicati in tale norma. La nota g della tabella 3, che afferma che la definizione tariffaria di "oli da gas" può non applicarsi alle classi per climi artici o con inverni rigidi, non contiene un metodo di prova ed è stata elaborata da un organismo privato (CEN): perciò non può essere considerata parte del diritto dell’Unione ai fini della classificazione doganale.

La Corte esclude inoltre che la destinazione commerciale del prodotto possa prevalere sui suoi caratteri oggettivi, poiché la destinazione assume rilievo solo se la classificazione non sia possibile sulla base delle proprietà oggettive; qui, invece, la classificazione era già possibile e conduceva a escludere la voce invocata dalla società.

Decisione

La Corte interpreta la NC nel senso che un olio minerale come quello controverso non può, per le sue caratteristiche di distillazione, essere classificato come "oli da gas" nella sottovoce 2710 19 43, anche se soddisfa i requisiti della norma EN 590:2013 relativi ai carburanti per climi artici o con inverni rigidi.

Principi affermati

  • La classificazione doganale si basa primariamente su caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.
  • Nella voce 2710, il criterio decisivo per gli "oli da gas" è quello della nota complementare 2, lettere d) ed e), del capitolo 27 della NC.
  • I requisiti della norma EN 590:2013 relativi ai climi artici o con inverni rigidi non possono derogare ai criteri tariffari della NC.
  • Il richiamo contenuto nella direttiva 98/70/CE riguarda i metodi di prova, non la definizione tariffaria delle merci.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganaletariffa doganale comuneprodotti petroliferinorme armonizzatedazi all'importazione

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