Corte di giustizia, Sentenza C-336/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 22, paragrafo 3 – Allegato XI – Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente – Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati – Articolo 23, paragrafo 1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “più breve possibile” – Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente – Trasposizione scorretta. — Causa C-336/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accerta quattro distinti inadempimenti della Repubblica di Polonia in materia di PM10. Ritiene provato il superamento sistematico dei valori limite giornalieri e annuali, censura l'insufficienza dei piani per la qualità dell'aria, constata il mancato rispetto dei limiti aumentati durante una deroga e giudica non corretta la trasposizione dell'obbligo di ridurre al minimo il periodo di superamento. La Polonia è quindi condannata alle spese.
Inadempimento della Repubblica di Polonia per superamento dei valori limite di PM10, insufficiente contenuto dei piani per la qualità dell'aria, violazione del regime di deroga e scorretta trasposizione della direttiva 2008/50.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se la Repubblica di Polonia abbia violato: 1) l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 in combinato disposto con l'allegato XI, per il superamento sistematico dei valori limite giornalieri e annuali di PM10 in numerose zone; 2) l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, per non aver previsto nei piani per la qualità dell'aria misure idonee a rendere il periodo di superamento il più breve possibile; 3) l'articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato XI, per il superamento dei valori limite giornalieri aumentati del margine di tolleranza durante la deroga; 4) l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, per scorretta trasposizione in diritto nazionale.
Principio di diritto
La Corte afferma che uno Stato membro viola l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 quando i valori limite di PM10 restano superati in modo costante nelle zone e negli agglomerati interessati; viola l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, quando i piani per la qualità dell'aria non prevedono misure realmente appropriate a far sì che il periodo di superamento sia il più breve possibile, non essendo sufficiente la mera adozione di misure generiche o di lungo termine; viola inoltre l'articolo 22, paragrafo 3, quando, durante una deroga concessa per il PM10, i valori limite giornalieri aumentati del margine di tolleranza sono comunque superati. La Corte aggiunge che la trasposizione dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, è scorretta se l'ordinamento nazionale non contiene, in modo chiaro e vincolante, l'obbligo che i piani assicurino il periodo di superamento più breve possibile.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 2008/50/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2008/50/CE
- Articolo 22, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/50/CE
- Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, direttiva 2008/50/CE
- Allegato XI direttiva 2008/50/CE
- Allegato XV direttiva 2008/50/CE
- Articolo 27 direttiva 2008/50/CE
- Direttiva 96/62/CE
- Direttiva 1999/30/CE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 4, direttiva 1999/30/CE
- Articolo 7 direttiva 96/62/CE
- Articolo 11 direttiva 96/62/CE
Inadempimento della Repubblica di Polonia in materia di PM10 e piani per la qualità dell'aria
La causa è un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia. La controversia riguarda l'attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente, con particolare riferimento alle concentrazioni di particelle PM10 e agli obblighi relativi ai piani per la qualità dell'aria.
Contesto fattuale e procedimento precontenzioso
La Commissione ha contestato alla Polonia il superamento, tra il 2007 e il 2015, dei valori limite giornalieri e annuali di PM10 in numerose zone e agglomerati. Ha inoltre ritenuto che i piani per la qualità dell'aria adottati non contenessero misure appropriate per ridurre al minimo il periodo di superamento, che la Polonia avesse superato i valori limite durante una deroga concessa per alcune zone e che l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 non fosse stato correttamente trasposto nel diritto nazionale.
Nel procedimento precontenzioso, la Commissione ha inviato più lettere di diffida e pareri motivati, anche integrativi, mentre la Polonia ha fatto valere miglioramenti progressivi della qualità dell'aria e l'adozione di piani e misure nazionali e regionali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 258 TFUE;
- la direttiva 2008/50/CE, in particolare gli articoli 13, 22, 23 e 27;
- l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE, che fissa per il PM10 il valore limite giornaliero di 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte l'anno e il valore limite annuale di 40 μg/m3;
- l'allegato XV della stessa direttiva;
- le precedenti direttive 96/62/CE e 1999/30/CE, rilevanti per la continuità normativa degli obblighi in materia di PM10.
Prima censura: superamento dei valori limite di PM10
La Corte esamina anzitutto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Polonia. Ricorda che, nei ricorsi per inadempimento fondati su un comportamento sistematico e costante, è possibile tener conto anche di elementi successivi al parere motivato, purché siano della stessa natura di quelli già contestati.
Nel merito, la Corte osserva che il superamento dei valori limite previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'allegato XI della direttiva 2008/50 è di per sé sufficiente a integrare l'inadempimento. Sulla base dei dati annuali trasmessi dalla stessa Polonia, rileva che dal 2007 al 2015 incluso vi sono stati superamenti regolari:
- dei valori limite giornalieri in 35 zone;
- dei valori limite annuali in 9 zone.
La Corte considera quindi provato un inadempimento costante e accoglie la prima censura.
Seconda censura: insufficienza dei piani per la qualità dell'aria
La Commissione sostiene che i piani polacchi non prevedono misure appropriate per garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile, come imposto dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma.
La Corte ricorda che tale disposizione lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta delle misure, ma solo entro il limite della loro effettiva idoneità a ridurre il periodo di superamento. Una semplice constatazione del superamento non basta, da sola, a dimostrare la violazione; occorre una valutazione concreta dei piani adottati.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte rileva che i piani polacchi fissavano termini per la cessazione dei superamenti collocati tra il 2020 e il 2024, cioè a distanza di molti anni dalla rilevazione delle violazioni e dall'entrata in vigore dell'obbligo. Le difficoltà economiche e strutturali invocate dalla Polonia non sono ritenute tali da giustificare, da sole, termini così lunghi. La Corte conclude che non è dimostrato che non fosse possibile stabilire scadenze più brevi e accoglie la seconda censura.
Terza censura: violazione del regime di deroga per il PM10
La Commissione contesta che, durante la deroga concessa ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, la Polonia abbia comunque superato i valori limite giornalieri aumentati del margine di tolleranza nelle zone di Radom, Pruszków-Żyrardów, Kędzierzyn-Koźle e Ostrów-Kępno.
La Corte precisa che, in caso di deroga, l'articolo 22, paragrafo 3, impone comunque il rispetto del valore limite aumentato del margine di tolleranza massimo, pari per il PM10 al 50%. I dati forniti dalla stessa Polonia mostrano che, entro il periodo di deroga, tali limiti sono stati superati nelle quattro zone considerate. Pertanto, la Corte accoglie anche la terza censura.
Quarta censura: scorretta trasposizione dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma
La Commissione sostiene che il diritto polacco non recepisce in modo sufficiente l'obbligo di predisporre piani con misure appropriate dirette a far sì che il periodo di superamento sia il più breve possibile.
La Corte ricorda che la trasposizione non richiede necessariamente una riproduzione letterale della direttiva, ma esige un contesto giuridico nazionale che garantisca in modo chiaro, preciso ed effettivo la piena applicazione della norma europea. Nel caso di specie, la Polonia non fornisce elementi probatori idonei a dimostrare che il sistema nazionale garantisca effettivamente tale obbligo, e i piani richiamati non contengono una previsione esplicita del requisito in questione. La Corte conclude che la trasposizione è insufficiente e accoglie la quarta censura.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica di Polonia:
- ha superato, dal 2007 al 2015 incluso, i valori limite giornalieri e annuali di PM10 in numerose zone;
- non ha adottato nei piani per la qualità dell'aria misure appropriate per rendere il periodo di superamento il più breve possibile;
- ha superato i valori limite giornalieri aumentati del margine di tolleranza in alcune zone durante il periodo di deroga;
- non ha trasposto correttamente l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50.
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
Principi desumibili
La pronuncia conferma che, nelle controversie in materia di qualità dell'aria, il superamento dei valori limite fissati dal diritto dell'Unione è sufficiente a fondare l'inadempimento dell'articolo 13 della direttiva 2008/50. Inoltre, i piani per la qualità dell'aria devono contenere misure concrete ed efficaci per abbreviare il più possibile il periodo di superamento; termini eccessivamente dilatati non sono compatibili con tale obbligo, salvo giustificazioni particolarmente solide.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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