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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13556/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti contro gli avvisi di liquidazione. Ha inoltre condannato i controricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di liquidazione con cui l’ufficio aveva revocato l’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina richiesta in occasione di tre atti di compravendita di terreni agricoli, recuperando la maggiore imposta di registro. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva annullato gli avvisi ritenendo sussistente il requisito soggettivo in capo al socio amministratore, pur rilevando che il riconoscimento definitivo della qualifica di imprenditore agricolo professionale era intervenuto solo nel 2021, e valorizzando l’assenza di un formale diniego. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n. 99/2004 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il requisito IAP non era stato posseduto alla data dell’atto e che la contribuente non ne aveva provato il tempestivo perfezionamento; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, perché per l’ultimo acquisto la società sarebbe decaduta dal beneficio avendo concesso i terreni in affitto prima del quinquennio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, affermando che la disciplina agevolativa richiede non solo l’istanza e l’iscrizione provvisoria, ma anche il conseguimento dei requisiti IAP entro il termine legale o regionale; poiché ciò non risultava avvenuto, la società era decaduta dal beneficio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009

    "gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento"

    L’agevolazione richiede il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale; in difetto, o in caso di decadenza, l’agevolazione non spetta.

  • art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n. 99/2004

    "Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti"

    È ammessa una figura di IAP "provvisorio", ma la conservazione dei benefici è subordinata al conseguimento dei requisiti sostanziali entro il termine previsto dalla legge o dalla regione competente; il mancato perfezionamento comporta decadenza.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di agevolazioni fiscali l’onere di provare i presupposti del beneficio grava sul contribuente che lo invoca.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato nel secondo motivo per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione.

  • art. 117 Cost.

    È citato nella motivazione della sentenza impugnata come base del potere regionale di stabilire un termine diverso da quello generale, ma la Cassazione non fa propria tale lettura ai fini decisori.

Massime di principio

  • Per ottenere l’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina, il requisito soggettivo dell’acquirente deve essere effettivamente integrato secondo la disciplina speciale applicabile al momento dell’atto; non basta la mera iscrizione provvisoria o la sola presentazione dell’istanza se non segue, entro il termine previsto, il possesso sostanziale dei requisiti richiesti.
  • La figura dell’imprenditore agricolo professionale 'provvisorio' consente di fruire temporaneamente dei benefici, ma la conservazione dell’agevolazione è subordinata a una condizione risolutiva legale: il perfezionamento dei requisiti entro il termine ordinario o quello eventualmente più lungo stabilito dalla Regione.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente che invoca il beneficio sopporta l’onere di dimostrarne i presupposti; l’assenza di un formale provvedimento di diniego non impedisce la decadenza se il requisito sostanziale non risulta maturato nel termine.
  • Se la decisione impugnata ha accertato fatti sufficienti a consentire la soluzione della controversia, la Cassazione può cassare e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. senza rinvio.
  • La mancata conservazione del requisito IAP entro il termine legale o regionale comporta la decadenza dagli eventuali benefici fiscali conseguiti in forza dell’agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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