Ordinanza n. 613/2026 - Palermo, Sezione 3
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di ritipizzazione del lotto di terreno sito in Santa Flavia, interno all’isolato compreso tra la via Nazionale (S.S. 113), la via G. D’annunzio, la via Dante Alighieri e la via F. Petrarca, Foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di Santa Flavia, particelle 2829 e 2541, e per la contestuale nomina di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di ritipizzazione urbanistica del lotto di terreno
Esito
La controversia
Il giudizio principale aveva ad oggetto la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Santa Flavia sull'istanza di ritipizzazione di un lotto sito nel territorio comunale, con contestuale nomina di un commissario ad acta. Con sentenza n. 1749/2025 il ricorso era stato accolto e il commissario ad acta nominato. Con istanza del 22 gennaio 2026 il commissario aveva chiesto di essere autorizzato all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento dell'incarico.
La decisione
Il TAR dichiara di non dover provvedere sull'istanza del commissario ad acta, rilevando che la sentenza n. 1749/2025 aveva già precisato in motivazione che il commissario doveva intendersi autorizzato sin d'ora all'uso del mezzo proprio e che il dispositivo aveva accolto il ricorso nei sensi indicati in motivazione. Il giudice aggiunge che, ai fini della liquidazione delle spese di viaggio in favore del commissario, trovano applicazione l'art. 55 del d.P.R. 115/2002 e l'art. 8 della l. n. 417/1978.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. 115/2002
La norma è richiamata come disciplina applicabile alla liquidazione delle spese di viaggio in favore del commissario ad acta.
art. 8 l. n. 417/1978
La norma è richiamata, insieme all'art. 55 del d.P.R. 115/2002, ai fini della liquidazione delle spese di viaggio del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza di accoglimento dispone, nella motivazione, che il commissario ad acta è già autorizzato all'uso del mezzo proprio e il dispositivo accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione, una successiva istanza del commissario diretta a ottenere la medesima autorizzazione non richiede una nuova pronuncia autorizzatoria.
- La liquidazione delle spese di viaggio spettanti al commissario ad acta deve essere effettuata secondo la disciplina richiamata dall'art. 55 del d.P.R. 115/2002 e dall'art. 8 della l. n. 417/1978.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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