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Ordinanza

Ordinanza n. 613/2026 - Palermo, Sezione 3

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di ritipizzazione del lotto di terreno sito in Santa Flavia, interno all’isolato compreso tra la via Nazionale (S.S. 113), la via G. D’annunzio, la via Dante Alighieri e la via F. Petrarca, Foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di Santa Flavia, particelle 2829 e 2541, e per la contestuale nomina di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202500549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di ritipizzazione urbanistica del lotto di terreno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio principale aveva ad oggetto la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Santa Flavia sull'istanza di ritipizzazione di un lotto sito nel territorio comunale, con contestuale nomina di un commissario ad acta. Con sentenza n. 1749/2025 il ricorso era stato accolto e il commissario ad acta nominato. Con istanza del 22 gennaio 2026 il commissario aveva chiesto di essere autorizzato all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento dell'incarico.

La decisione

Il TAR dichiara di non dover provvedere sull'istanza del commissario ad acta, rilevando che la sentenza n. 1749/2025 aveva già precisato in motivazione che il commissario doveva intendersi autorizzato sin d'ora all'uso del mezzo proprio e che il dispositivo aveva accolto il ricorso nei sensi indicati in motivazione. Il giudice aggiunge che, ai fini della liquidazione delle spese di viaggio in favore del commissario, trovano applicazione l'art. 55 del d.P.R. 115/2002 e l'art. 8 della l. n. 417/1978.

Norme richiamate

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    La norma è richiamata come disciplina applicabile alla liquidazione delle spese di viaggio in favore del commissario ad acta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    La norma è richiamata, insieme all'art. 55 del d.P.R. 115/2002, ai fini della liquidazione delle spese di viaggio del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di accoglimento dispone, nella motivazione, che il commissario ad acta è già autorizzato all'uso del mezzo proprio e il dispositivo accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione, una successiva istanza del commissario diretta a ottenere la medesima autorizzazione non richiede una nuova pronuncia autorizzatoria.
  • La liquidazione delle spese di viaggio spettanti al commissario ad acta deve essere effettuata secondo la disciplina richiamata dall'art. 55 del d.P.R. 115/2002 e dall'art. 8 della l. n. 417/1978.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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