Sentenza n. 1028/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Belluno, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a termine)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Belluno, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 agosto 2025, non era stata spontaneamente eseguita. La sentenza civile aveva imposto al Ministero di costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.000,00, secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza amministrativa, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma di € 2.000,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha accolto la domanda e ha ordinato l’esecuzione del titolo, nominando un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, essendo stata chiesta l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il giudice lo richiama tra le condizioni preliminari per procedere all’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione con accredito di € 2.000,00 era stata imposta dal titolo giudiziale da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e resa disponibile la Carta elettronica oggetto dell’obbligo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è necessario che il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e che siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, inclusa la notificazione del titolo all’Amministrazione quando richiesta.
- La mancata esecuzione, non contestata, di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione un’attività puntualmente individuata integra inadempimento e legittima l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari all’attuazione del giudicato e prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, l’incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso, secondo quanto stabilito dal giudice dell’ottemperanza.
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