Cassazione Penale, Sentenza n. 18909/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari; contestati i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e calunnia. Il ricorrente ha dedotto che non vi sia stata distrazione di beni perché molte delle autorizzazioni e licenze contestate non esistevano o non erano state trasferite (cancellazioni, sequestro dell'impianto di Aprilia, iscrizione all'albo rimasta in capo alla fallita), che la cessione era economicamente più ampia e rateizzata e non fittizia, e che non sussisteva collusione con Antonio Geracitano; denunciata inoltre la carenza di motivazione del Tribunale del riesame su punti chiave (esame di intercettazioni, tempistica della costituzione della SI.AM., efficacia delle perizie e delle iniziative civili/penali del ricorrente). I difensori hanno altresì rinunciato al motivo relativo alla calunnia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto manifestamente illogica e insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame in più punti essenziali: ha valutato come non adeguatamente trattate le argomentazioni difensive sulla mancata esistenza o mancato trasferimento delle autorizzazioni e degli altri beni, l'assenza di risposta alle intercettazioni indicate dal ricorrente e la mancata valutazione complessiva e coerente dell'operazione (anche rispetto alla tempistica di costituzione della SI.AM. e ai contratti distinti relativi all'impianto di Aprilia). Per tali lacune la decisione è stata annullata con rinvio per nuovo esame con pieni poteri di cognizione.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta (distrazione di beni); la Corte segnala che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente confrontato gli elementi difensivi relativi all'effettivo trasferimento dei beni e alle condizioni di fattibilità dell'operazione, elementi rilevanti ai fini della gravità indiziaria ex art. 216 l. fall.
art. 11 d.lgs. 74 del 2000
Richiamato rispetto al delitto tributario contestato (sottrazione al pagamento delle imposte); la sentenza evidenzia che l'analisi della responsabilità e della concorrenza di Coscione richiede esame puntuale degli elementi che avrebbero dovuto dimostrare la sua consapevolezza e volontà partecipativa.
art. 15, comma 3, lett. c) decreto 120 del 2014
Citato quanto alla impossibilità di iscrizione all'albo gestori ambientali in assenza della licenza per autotrasporto: il ricorrente ha dedotto che la mancata esistenza o la cancellazione di tale licenza rendeva inutilizzabili le autorizzazioni contestate, elemento non adeguatamente valutato dal Tribunale del riesame.
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari deve rispondere in modo logico e puntuale alle censure difensive che allegano elementi di fatto pro reo: argomentazioni suggestive o basate su mera aspettativa professionale non sostituiscono una valutazione motivata.
- Per contestare la sussistenza della figura delittuosa di 'distrazione' è cruciale distinguere tra trasferimento formale e trasferimento effettivo del bene (verificare iscrizioni, cancellazioni, pignoramenti, sequestri, annotazioni camerali e visure CCIAA).
- La tempistica delle iniziative (es. lettere di contestazione, costituzione di società veicolo, denunce) va valutata nel contesto e non può automaticamente essere interpretata come indice di collusione: atti compiuti prima dell'insorgere di procedimenti penali possono essere reazioni legittime.
- Le intercettazioni indicate dalla difesa devono essere espressamente valutate dal giudice; il loro richiamo senza analisi nella motivazione può giustificare annullamento per carenza logico-motivazionale.
- La configurazione del pericolo di inquinamento probatorio o di recidiva richiede valutazione dell'attualità e del concreto rischio, non il semplice richiamo a procedimenti passati o coevi senza nesso logico comprovato.
- In presenza di censure fondate su documenti amministrativi o contabili (cancellazioni, iscrizioni, perizie) il giudice deve esaminare e motivare sul rilievo probatorio di tali elementi; la mancata valutazione può condurre al rinvio.
- Se il giudice del riesame si limita a conclusioni generiche o a congetture sulla personalità imprenditoriale del ricorrente (ad es. 'non credibile essere vittima di truffa per la sua esperienza') la motivazione può essere considerata insufficiente.
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