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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18909/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari; contestati i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e calunnia. Il ricorrente ha dedotto che non vi sia stata distrazione di beni perché molte delle autorizzazioni e licenze contestate non esistevano o non erano state trasferite (cancellazioni, sequestro dell'impianto di Aprilia, iscrizione all'albo rimasta in capo alla fallita), che la cessione era economicamente più ampia e rateizzata e non fittizia, e che non sussisteva collusione con Antonio Geracitano; denunciata inoltre la carenza di motivazione del Tribunale del riesame su punti chiave (esame di intercettazioni, tempistica della costituzione della SI.AM., efficacia delle perizie e delle iniziative civili/penali del ricorrente). I difensori hanno altresì rinunciato al motivo relativo alla calunnia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto manifestamente illogica e insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame in più punti essenziali: ha valutato come non adeguatamente trattate le argomentazioni difensive sulla mancata esistenza o mancato trasferimento delle autorizzazioni e degli altri beni, l'assenza di risposta alle intercettazioni indicate dal ricorrente e la mancata valutazione complessiva e coerente dell'operazione (anche rispetto alla tempistica di costituzione della SI.AM. e ai contratti distinti relativi all'impianto di Aprilia). Per tali lacune la decisione è stata annullata con rinvio per nuovo esame con pieni poteri di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta (distrazione di beni); la Corte segnala che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente confrontato gli elementi difensivi relativi all'effettivo trasferimento dei beni e alle condizioni di fattibilità dell'operazione, elementi rilevanti ai fini della gravità indiziaria ex art. 216 l. fall.

  • art. 11 d.lgs. 74 del 2000

    Richiamato rispetto al delitto tributario contestato (sottrazione al pagamento delle imposte); la sentenza evidenzia che l'analisi della responsabilità e della concorrenza di Coscione richiede esame puntuale degli elementi che avrebbero dovuto dimostrare la sua consapevolezza e volontà partecipativa.

  • art. 15, comma 3, lett. c) decreto 120 del 2014

    Citato quanto alla impossibilità di iscrizione all'albo gestori ambientali in assenza della licenza per autotrasporto: il ricorrente ha dedotto che la mancata esistenza o la cancellazione di tale licenza rendeva inutilizzabili le autorizzazioni contestate, elemento non adeguatamente valutato dal Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • Il giudice delle misure cautelari deve rispondere in modo logico e puntuale alle censure difensive che allegano elementi di fatto pro reo: argomentazioni suggestive o basate su mera aspettativa professionale non sostituiscono una valutazione motivata.
  • Per contestare la sussistenza della figura delittuosa di 'distrazione' è cruciale distinguere tra trasferimento formale e trasferimento effettivo del bene (verificare iscrizioni, cancellazioni, pignoramenti, sequestri, annotazioni camerali e visure CCIAA).
  • La tempistica delle iniziative (es. lettere di contestazione, costituzione di società veicolo, denunce) va valutata nel contesto e non può automaticamente essere interpretata come indice di collusione: atti compiuti prima dell'insorgere di procedimenti penali possono essere reazioni legittime.
  • Le intercettazioni indicate dalla difesa devono essere espressamente valutate dal giudice; il loro richiamo senza analisi nella motivazione può giustificare annullamento per carenza logico-motivazionale.
  • La configurazione del pericolo di inquinamento probatorio o di recidiva richiede valutazione dell'attualità e del concreto rischio, non il semplice richiamo a procedimenti passati o coevi senza nesso logico comprovato.
  • In presenza di censure fondate su documenti amministrativi o contabili (cancellazioni, iscrizioni, perizie) il giudice deve esaminare e motivare sul rilievo probatorio di tali elementi; la mancata valutazione può condurre al rinvio.
  • Se il giudice del riesame si limita a conclusioni generiche o a congetture sulla personalità imprenditoriale del ricorrente (ad es. 'non credibile essere vittima di truffa per la sua esperienza') la motivazione può essere considerata insufficiente.

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