Cassazione Penale, Sentenza n. 48284/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. Motivo unico: violazione di norme penali e processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c c.p.p., in relazione agli artt. 108 e 179 c.p.p.). Il ricorrente deduce che la sera precedente l'udienza di appello aveva trasmesso via PEC la nomina di un difensore di fiducia (atto privo di data) e la richiesta di differimento ai sensi dell'art. 108 c.p.p.; la Corte, senza avvedersi della nuova nomina e in assenza del difensore di fiducia, avrebbe raccolto le conclusioni del sostituto del difensore d'ufficio e celebrato l'udienza, violando il diritto di difesa e determinando la nullità del giudizio di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'art. 108 c.p.p. non riconosca un diritto automatico al rinvio per nomina tardiva del difensore, dovendosi bilanciare con il principio della ragionevole durata del processo e con l'assenza di esigenze difensive effettive (evitare tattiche dilatorie). Nel caso concreto la nomina, priva di data e trasmessa la sera precedente l'udienza via PEC, non garantiva immediata conoscenza in un rito partecipato; la Corte ha preso atto della nomina solo dopo la celebrazione dell'udienza e ha ritenuto assenti i presupposti per concedere il termine a difesa. Il ricorrente non ha impugnato l'ordinanza resa a verbale una volta posta a conoscenza della nomina. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo invocato (nullità per violazione del diritto di difesa) fosse manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi delle regole di ammissibilità disciplinate.
art. 108 cod. proc. pen.
Dispositivo che prevede il termine per il difensore alla prima udienza utile; la Corte interpreta questo diritto come non assoluto: la richiesta di differimento per nomina tardiva del difensore va valutata in relazione alla ragionevole durata del processo, alla complessità del procedimento e alla concretezza delle esigenze difensive, e non può agevolare comportamenti dilatori.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma relativa alla rappresentanza e mandato difensivo; nel caso è stata richiamata in relazione alla validità della nomina del difensore, ma la Corte ha ritenuto che la nomina tardiva, priva di data e non accompagnata da revoca o rinuncia precedente, non comportasse automaticamente il diritto al rinvio.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di irrogare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a seguito di pronuncia di inammissibilità; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diritto invocato dall'art. 108 c.p.p. a un termine per il difensore non è assoluto: la richiesta di rinvio per nomina tardiva del difensore va bilanciata con il principio della ragionevole durata del processo e con l'effettiva necessità difensiva; nomine tardive servite per mere tattiche dilatorie possono legittimamente essere rigettate.
- La trasmissione telematica (PEC) di atti/processi di nomina effettuata in prossimità dell'udienza impone un onere di particolare diligenza a chi la utilizza: occorre verificare che la comunicazione sia effettivamente pervenuta e portata all'attenzione del giudice; la tempestività formale non sempre equivale a tempestività sostanziale quando il rito è partecipato e non garantisce immediata conoscenza.
- Una nomina di difensore priva di data e non seguita da revoca/espressa rinuncia del precedente difensore può non essere idonea a fondare la richiesta del termine ex art. 108 c.p.p.; il giudice deve valutare i presupposti fattuali (revoca, abdicazione, concrete esigenze di difesa).
- La mancata impugnazione tempestiva di un'ordinanza con cui il giudice ha preso atto di una nomina sopravvenuta indebolisce i profili di ricorso in cassazione: vanno esperite le impugnazioni o rimedi immediati necessari per far valere vizi procedurali alla loro conoscenza.
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