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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-594/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018. — Enzo Buccioni contro Banca d'Italia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2013/36/UE – Articolo 53, paragrafo 1 – Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta – Divulgazione di informazioni riservate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali. — Causa C-594/16

Giurisprudenza europea62016CJ0594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il segreto professionale delle autorità di vigilanza bancaria non impedisce, in linea di principio, la divulgazione di informazioni riservate quando servano a valutare o promuovere un’azione civile o commerciale dopo la liquidazione di una banca. Non è necessario che il procedimento sia già stato avviato, ma la richiesta deve essere circostanziata e funzionale a un contenzioso determinato. Spetta comunque all’autorità e al giudice bilanciare l’interesse all’accesso con la tutela della riservatezza.

Segreto professionale delle autorità di vigilanza bancaria e accesso a informazioni riservate per preparare azioni civili o commerciali dopo la liquidazione coatta di un ente creditizio.

La questione giuridica

Se l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE osti alla divulgazione, da parte dell’autorità nazionale di vigilanza, di informazioni riservate relative a un ente creditizio posto in liquidazione coatta amministrativa quando la richiesta sia presentata da un soggetto che intenda usarle per valutare o promuovere un’azione civile o commerciale a tutela di interessi patrimoniali lesi; e se tale divulgazione presupponga che il procedimento civile o commerciale sia già stato instaurato.

Principio di diritto

L’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE non osta a che l’autorità di vigilanza divulghi informazioni riservate a chi le chieda per preparare un procedimento civile o commerciale volto a tutelare interessi patrimoniali pregiudicati dalla liquidazione coatta di un ente creditizio; la divulgazione non richiede che il giudizio sia già pendente, ma la richiesta deve essere specifica, riferita a informazioni plausibilmente pertinenti a un contenzioso concretamente individuato e sottoposta a bilanciamento con l’interesse alla riservatezza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 15 TFUE
  • Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5, direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 6, lettera a), direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 50, paragrafo 1, direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 53, paragrafo 1, direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 54 direttiva 2013/36/UE
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 22, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 27, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Legge italiana 7 agosto 1990, n. 241, articoli 22 e 24
  • Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 7

Segreto professionale e accesso alle informazioni bancarie per azioni risarcitorie

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra un depositante e la Banca d’Italia sull’accesso a documenti relativi alla vigilanza su un ente creditizio poi posto in liquidazione coatta amministrativa. La Corte interpreta l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE in rapporto alla possibilità di usare informazioni riservate per preparare un’azione civile o commerciale.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Buccioni, titolare di un conto presso Banca Network Investimenti SpA, aveva subito la perdita della parte del deposito non coperta dal Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ritenendo che vi fossero fatti idonei a fondare la responsabilità della banca e della Banca d’Italia, chiedeva alla Banca d’Italia l’ostensione di documenti relativi alla vigilanza sulla banca. L’autorità di vigilanza respingeva parzialmente la domanda invocando, tra l’altro, il segreto professionale. Dopo il rigetto in primo grado, il Consiglio di Stato ha investito la Corte di tre quesiti sostanzialmente diretti a sapere se l’accesso fosse possibile solo in presenza di un giudizio civile o commerciale già pendente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2013/36/UE, soprattutto i considerando 2, 5, 6 e 15, nonché gli articoli 4, 6, 50, 53 e 54;
  • il regolamento (UE) n. 575/2013, richiamato dall’articolo 4 della direttiva;
  • il regolamento (UE) n. 1024/2013, citato dal giudice del rinvio ma ritenuto non pertinente perché rivolto alla BCE e non alle autorità nazionali;
  • la normativa italiana in materia di accesso ai documenti amministrativi e di segreto d’ufficio della Banca d’Italia.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che le norme invocate sul principio di trasparenza e sul regolamento n. 1024/2013 non sono pertinenti alla controversia, perché riguardano la BCE o non si rivolgono alle autorità nazionali competenti. Il cuore della motivazione è invece l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che impone come regola generale il segreto professionale sulle informazioni riservate acquisite dalle autorità di vigilanza.

La Corte sottolinea che tale segretezza tutela non solo gli interessi dell’ente creditizio, ma anche l’interesse generale alla stabilità del sistema finanziario e alla fiducia nello scambio di informazioni tra autorità. Le eccezioni al divieto di divulgazione sono tassative e vanno interpretate restrittivamente.

Quanto al terzo comma dell’articolo 53, paragrafo 1, la Corte afferma che esso consente la comunicazione di informazioni riservate, nei casi di fallimento o liquidazione coatta dell’ente, nell’ambito di procedimenti civili o commerciali, ma non impone che tali procedimenti siano già iniziati. La finalità della norma è consentire alle persone direttamente interessate di ottenere dati utili per agire in giudizio, sotto il controllo del giudice competente, anche nella fase preparatoria, purché l’informazione richiesta sia plausibilmente pertinente a un contenzioso concreto.

La Corte precisa però che la richiesta non può essere generica: il richiedente deve fornire indizi precisi e concordanti sulla pertinenza delle informazioni rispetto a un procedimento civile o commerciale in corso o da instaurare, il cui oggetto sia concretamente individuato e per il quale quelle informazioni non possano essere usate al di fuori di tale contesto. Inoltre, le autorità e i giudici nazionali devono bilanciare, prima della divulgazione, l’interesse del richiedente e la riservatezza delle informazioni richieste.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE non osta alla divulgazione di informazioni riservate a chi le chieda per preparare un procedimento civile o commerciale volto a far valere interessi patrimoniali lesi dalla liquidazione coatta di un ente creditizio. La divulgazione non richiede che il procedimento sia già pendente, ma la domanda deve essere circostanziata e funzionale a un contenzioso concretamente determinato; resta necessario il bilanciamento tra accesso e riservatezza.

Principi affermati

  • Il segreto professionale delle autorità di vigilanza bancaria è la regola generale.
  • L’eccezione per i casi di fallimento o liquidazione coatta consente la comunicazione di informazioni riservate anche prima dell’instaurazione del giudizio, se l’accesso serve a valutare o preparare un’azione civile o commerciale.
  • La domanda di accesso deve essere specifica e supportata da elementi precisi che ne dimostrino la pertinenza rispetto al contenzioso prospettato.
  • Spetta all’autorità competente, e al giudice eventualmente adito, effettuare un bilanciamento tra tutela della riservatezza e diritto del richiedente a disporre delle informazioni.

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