Corte di giustizia, Sentenza C-176/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018. — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej contro Mariusz Wawrzosek. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Procedimento inteso all’emissione di un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo. — Causa C-176/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto incompatibile con la direttiva 93/13 un sistema processuale che consente di ottenere un’ingiunzione di pagamento su cambiale senza che il giudice possa verificare le clausole del contratto di credito al consumo garantito. Decisivo è che il controllo giudiziale non si limiti al solo profilo formale della cambiale e che l’opposizione del consumatore non sia, in concreto, troppo onerosa o difficile da esercitare. La direttiva 2008/48 non ha portata autonoma nella fattispecie, perché non disciplina l’uso della cambiale come garanzia del credito.
Tutela del consumatore nel procedimento monitorio fondato su cambiale a garanzia di un credito al consumo e obbligo del giudice di poter esaminare d’ufficio le clausole abusive del contratto principale.
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13/CEE, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, osti a una normativa nazionale che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento su base di una cambiale formalmente valida, emessa a garanzia di un credito derivante da un contratto di credito al consumo, quando il giudice del monitorio non può esaminare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto principale; e se rilevino, in tale contesto, anche le disposizioni della direttiva 2008/48/CE, segnatamente gli articoli 17, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a una disciplina nazionale che consente l’emissione di un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale valida a garanzia di un credito da credito al consumo, quando il giudice del monitorio non può controllare d’ufficio il possibile carattere abusivo delle clausole del contratto principale e quando le modalità di opposizione rendono non effettiva la tutela del consumatore. La direttiva 2008/48 non è invece decisiva nel caso di specie, poiché non armonizza l’uso della cambiale come strumento di garanzia di un credito al consumo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Direttiva 87/102/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela del consumatore nel procedimento monitorio fondato su cambiale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny in una controversia tra una società di credito e un consumatore. Oggetto del procedimento è una domanda di ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale sottoscritta dal mutuatario a garanzia di un contratto di credito al consumo.
Fatti e procedimento principale
Profi Credit Polska aveva concesso un credito al consumo al sig. Wawrzosek in base a un contratto di adesione. Il contratto prevedeva che il consumatore emettesse una cambiale a garanzia delle obbligazioni derivanti dal finanziamento. In seguito all’inadempimento, il creditore ha compilato la cambiale con l’importo ritenuto dovuto e ha chiesto al giudice nazionale un’ingiunzione di pagamento.
Il giudice del rinvio osserva che, secondo il diritto polacco, il procedimento monitorio fondato su cambiale è strutturato in due fasi: nella prima il controllo è limitato alla regolarità formale della cambiale; nella seconda, solo se il consumatore propone opposizione, può emergere il rapporto principale. Il giudice precisa inoltre che, in pratica, la domanda monitoria è spesso proposta senza produrre il contratto di credito, con conseguente impossibilità di verificare subito l’eventuale abusività delle clausole.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 93/13/CEE, in particolare:
- l’articolo 6, paragrafo 1, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
- l’articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.
Sono menzionati anche la direttiva 2008/48/CE, in particolare gli articoli 17, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, nonché la precedente direttiva 87/102/CEE, il cui articolo 10 contemplava espressamente le cambiali in materia di credito al consumo. La Corte richiama inoltre l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva.
Valutazione della Corte sulla direttiva 2008/48
La Corte esclude che la direttiva 2008/48 sia dirimente nel caso di specie. L’articolo 17, paragrafo 1, riguarda infatti la cessione dei diritti del creditore a terzi, mentre nel procedimento principale beneficiario della cambiale e mutuante coincidono. Inoltre, la direttiva 2008/48 non ha armonizzato l’uso della cambiale come strumento di garanzia del credito al consumo, sicché il suo articolo 22, paragrafo 1, non è applicabile alla fattispecie.
Ragionamento sulla direttiva 93/13
La Corte ribadisce che la tutela offerta dalla direttiva 93/13 impone ai giudici nazionali di poter esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali, purché dispongano degli elementi di diritto e di fatto necessari. Tale esigenza vale anche nei procedimenti monitori: il sistema processuale nazionale deve consentire un controllo effettivo, sia nella fase di emissione del titolo sia, se del caso, nella fase esecutiva.
Nel caso concreto, il giudice del rinvio dichiara di non poter accedere al contratto di credito e di poter verificare solo la validità formale della cambiale. In tali condizioni, secondo la Corte, il giudice non è in grado di esaminare l’eventuale abusività delle clausole del contratto principale, perché gli mancano gli elementi necessari.
Effettività dell’opposizione del consumatore
La Corte esamina poi se la tutela possa essere assicurata dalla successiva opposizione del consumatore. In astratto, il procedimento nazionale consente l’opposizione, ma le relative modalità appaiono particolarmente restrittive: termine di due settimane, onere di indicare immediatamente le eccezioni e i mezzi di prova, nonché regime delle spese che grava in larga misura sul convenuto. Secondo la Corte, tali elementi possono dissuadere il consumatore dal proporre opposizione o renderla inefficace in pratica.
La valutazione va fatta considerando l’intero svolgimento del procedimento e il rischio non trascurabile che il consumatore, per costi, tempi brevi o insufficienza di informazioni, non eserciti utilmente il proprio diritto di difesa.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a una normativa nazionale che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento su base di cambiale valida, quando il giudice non può esaminare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di credito al consumo e quando le modalità di opposizione non garantiscono un’effettiva tutela dei diritti del consumatore.
Principio affermato
Il controllo di abusività deve poter intervenire in una fase processuale effettivamente idonea a garantire i diritti del consumatore; non è sufficiente un procedimento monitorio fondato solo sulla regolarità formale della cambiale se il successivo rimedio oppositivo è eccessivamente gravoso o dissuasivo.
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