Corte di giustizia, Sentenza C-26/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018. — Birkenstock Sales GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale riguardante l’Unione europea – Marchio figurativo che rappresenta un motivo di linee ondulate incrociate – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Motivo di superficie. — Causa C-26/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Birkenstock Sales contro la sentenza del Tribunale che aveva solo parzialmente annullato il diniego di protezione del marchio internazionale nell’UE. Viene confermato che il segno, costituito da linee ondulate incrociate ripetitive, poteva essere trattato come motivo di superficie e quindi valutato secondo i criteri applicabili ai segni che si confondono con l’aspetto del prodotto. La Corte esclude errori di diritto, contraddizioni della motivazione e snaturamento dei fatti, e condanna la ricorrente alle spese.
Marchio figurativo composto da linee ondulate incrociate: criteri per qualificare il segno come motivo di superficie e per valutarne il carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia applicato un criterio di diritto errato nel ritenere applicabile ai marchi figurativi composti da elementi ripetitivi la giurisprudenza sui segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti; se abbia omesso di individuare norme e usi del settore per ciascuna categoria di prodotti; se abbia applicato criteri troppo rigorosi per negare il carattere distintivo; e se abbia snaturato i fatti quanto alla pretesa notorietà dell’uso di motivi di superficie nei settori interessati.
Principio di diritto
La Corte conferma che, per un marchio figurativo costituito da una sequenza di elementi che si ripetono regolarmente e che, per sua natura, è idoneo a essere apposto sulla superficie dei prodotti, è corretto applicare la giurisprudenza sui segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti; in tale ipotesi, il segno è privo di carattere distintivo salvo che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. La sola possibilità concreta di uso come motivo di superficie è sufficiente quando, per la natura dei prodotti, tale uso è inerente e probabile; inoltre, il Tribunale non è incorso né in contraddizioni di motivazione né in snaturamento dei fatti, sicché l’impugnazione è respinta integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957
Marchio figurativo composto da linee ondulate incrociate: motivo di superficie e carattere distintivo
La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale relativa al diniego di protezione, nell’Unione, di una registrazione internazionale di marchio figurativo. Il segno consisteva in un motivo di linee ondulate incrociate, richiesto per prodotti delle classi 10, 18 e 25 dell’Accordo di Nizza.
Fatti e procedimento amministrativo
La Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG aveva ottenuto una registrazione internazionale presso l’OMPI, designante l’Unione europea. L’EUIPO aveva emesso un rifiuto provvisorio totale per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, rifiuto poi confermato dalla divisione di esame e dalla prima commissione di ricorso. La commissione di ricorso aveva ritenuto che il segno fosse percepito come un semplice motivo di superficie, applicabile a superfici bidimensionali o tridimensionali, e che non si discostasse in maniera significativa dalle norme o dagli usi dei settori interessati.
Sentenza del Tribunale
Dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva censurato l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sostenendo che il segno registrato non si confondeva con l’aspetto del prodotto e che la commissione di ricorso aveva esteso indebitamente il segno immaginandone una prosecuzione su superficie. Il Tribunale aveva elaborato il criterio secondo cui un segno figurativo composto da elementi ripetitivi può essere considerato motivo di superficie quando il suo utilizzo in tal senso non è improbabile in ragione della natura dei prodotti. Applicando tale criterio, aveva annullato il diniego solo per alcuni prodotti particolari della classe 10 e 18 (membra, occhi e denti artificiali; materiale di sutura; pellami e pellicce) e respinto il ricorso per il resto.
Questioni sollevate in impugnazione
La Birkenstock Sales GmbH ha dedotto tre motivi di impugnazione:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per aver applicato un criterio errato di qualificazione del segno come motivo di superficie e per non aver individuato correttamente norme e usi dei settori interessati;
- contraddizioni della motivazione, in particolare sul rapporto tra uso bidimensionale e tridimensionale del segno;
- snaturamento dei fatti quanto alla pretesa notorietà dell’uso di motivi di superficie nei settori dei prodotti interessati.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte conferma, in primo luogo, che l’impugnazione può censurare solo questioni di diritto, salvo snaturamento dei fatti. Riconosce però che la doglianza sul criterio giuridico applicato dal Tribunale è ricevibile. Nel merito, la Corte ricorda la giurisprudenza costante secondo cui un marchio è distintivo se consente di identificare l’origine commerciale dei prodotti e che, per i segni che si confondono con l’aspetto del prodotto o con un motivo applicato sulla superficie, il carattere distintivo sussiste solo se il segno si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. La Corte chiarisce che il dato decisivo non è la qualificazione formale del segno come figurativo o tridimensionale, ma il fatto che esso si confonda con l’apparenza del prodotto designato. Per un segno costituito da una sequenza ripetitiva di elementi, è corretto ritenere che vi sia una probabilità intrinseca di uso come motivo di superficie; pertanto, il Tribunale non ha errato nel considerare sufficiente un uso possibile e inerente al segno, e non solo un uso "più probabile" in senso restrittivo. Quanto alla dedotta omissione nell’individuare le norme e gli usi dei settori interessati, la Corte osserva che il Tribunale aveva in realtà proceduto per categorie di prodotti, valutando se fosse improbabile che essi presentassero un motivo di superficie, e solo dopo aveva esaminato se il segno divergessse significativamente dalle norme e dagli usi di quei settori. Non vi è quindi il vizio denunciato. Infine, la censura secondo cui il Tribunale avrebbe applicato criteri troppo severi si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti; mancando una deduzione specifica di snaturamento, tale parte del motivo è irricevibile.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
La Corte respinge anche la censura di motivazione contraddittoria. I passaggi contestati della sentenza del Tribunale non sono incoerenti: il Tribunale si è limitato a rilevare l’incoerenza dell’argomento della ricorrente, che da un lato sosteneva il carattere bidimensionale del marchio e dall’altro ne invocava un uso storico sulle suole delle calzature, cioè in senso tridimensionale o come motivo di superficie in rilievo. La Corte aggiunge che il Tribunale può richiamare precedenti analoghi per motivare la propria valutazione, senza che ciò contrasti con l’esigenza di un esame caso per caso.
Ragionamento della Corte sul terzo motivo
La censura di snaturamento dei fatti è dichiarata irricevibile. La ricorrente si limita ad affermare che non sarebbe notorio che determinati prodotti dei settori in causa siano abitualmente ornati da motivi di superficie, ma non indica elementi precisi dai quali risulti manifestamente lo snaturamento operato dal Tribunale. La Corte ricorda che lo snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti e deve essere dimostrato con precisione dal ricorrente, senza richiedere una nuova valutazione delle prove.
Decisione e dispositivo
L’impugnazione è integralmente respinta. La Birkenstock Sales GmbH è condannata alle spese, in applicazione delle regole sulle spese del procedimento di impugnazione.
Principi affermati
- Un segno figurativo composto da elementi ripetitivi può essere trattato come motivo di superficie se, per natura, è idoneo a essere apposto sulla superficie dei prodotti.
- In tal caso si applica la giurisprudenza sui segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti: il marchio è registrabile solo se si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore.
- La Corte non rivede liberamente la valutazione fattuale del Tribunale in sede di impugnazione, salvo snaturamento manifesto dei fatti e delle prove.
- La motivazione del Tribunale non è contraddittoria se richiama l’uso bidimensionale e tridimensionale del segno per confutare l’argomento della parte e non per applicare criteri incompatibili.
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