Corte di giustizia, Sentenza C-287/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018. — Česká pojišťovna a.s. contro WCZ spol. s r.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Českých Budějovicích. — Rinvio pregiudiziale – Diritto societario – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Risarcimento delle spese di recupero di un credito – Spese derivanti dai solleciti inviati a causa del ritardo di pagamento del debitore. — Causa C-287/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE nel senso che il forfait di 40 EUR per i costi di recupero non esaurisce il diritto del creditore. Se le spese di sollecito superano tale importo, il creditore può ottenere anche un risarcimento ragionevole per l’eccedenza. La decisione valorizza sia il dato letterale della direttiva sia la finalità di dissuadere i ritardi di pagamento e di garantire una tutela effettiva del creditore.
Risarcimento delle spese di sollecito nei ritardi di pagamento: cumulabilità tra importo forfettario di 40 EUR e risarcimento ragionevole ex articolo 6 della direttiva 2011/7/UE
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE debba essere interpretato nel senso che, in una controversia relativa al recupero di un credito derivante da transazione commerciale, il creditore abbia diritto non solo all’importo forfettario minimo di 40 EUR, ma anche a un ulteriore risarcimento ragionevole, secondo il diritto nazionale, per le spese di sollecito inviate prima del giudizio, nella misura in cui tali spese eccedano il forfait.
Principio di diritto
L’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE non limita le spese di sollecito al solo importo forfettario minimo di 40 EUR: il creditore, quando gli interessi di mora sono esigibili, ha diritto anche a un risarcimento ragionevole ex paragrafo 3 per la parte delle spese di recupero, incluse quelle per i solleciti precontenziosi, che eccede il forfait, purché il ristoro non copra la quota già assorbita dai 40 EUR e non comprenda costi eccessivi rispetto alle circostanze del caso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/7/UE
- Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE
- Direttiva 2000/35/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/35/CE
Risarcimento delle spese di sollecito nei ritardi di pagamento: cumulabilità tra importo forfettario e risarcimento ragionevole
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Okresní soud v Českých Budějovicích nell’ambito di una controversia tra una compagnia assicurativa e una società debitrice, in materia di recupero di premi assicurativi non pagati e delle spese per i solleciti inviati prima del giudizio.
Fatti e procedimento principale
La Česká pojišťovna aveva concluso un contratto di assicurazione con la WCZ e, a causa del mancato pagamento dei premi, aveva risolto il contratto e richiesto il pagamento delle somme dovute. Prima di agire in giudizio aveva inviato quattro solleciti di pagamento.
La creditrice chiedeva al giudice nazionale:
- il pagamento dei premi dovuti, con interessi di mora;
- il rimborso delle spese di recupero del credito, quantificate in CZK 1200;
- il rimborso delle spese processuali, incluse quelle relative ai solleciti antecedenti la causa.
Il giudice del rinvio osservava che il diritto ceco trasponendo la direttiva 2011/7 prevedeva un importo minimo forfettario per i costi di recupero, ma dubitava che, in aggiunta, potessero essere riconosciute anche le spese dei solleciti sulla base delle norme processuali nazionali, per il rischio di duplicazione del risarcimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- l’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva, relativo al risarcimento delle spese di recupero;
- i considerando 12, 19 e 20, che descrivono la finalità dissuasiva della direttiva e il ristoro dei costi sostenuti dal creditore;
- la direttiva 2000/35/CE, che conteneva una disciplina precedente più favorevole al creditore in materia di costi di recupero.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva 2011/7 imponga di riconoscere al creditore vittorioso, oltre all’importo forfettario di 40 EUR, anche un ulteriore risarcimento per le spese di sollecito sostenute prima della causa, secondo le regole processuali interne.
Ragionamento della Corte
La Corte muove dal dato letterale dell’articolo 6. Osserva che:
- il paragrafo 1 attribuisce al creditore almeno 40 EUR;
- il paragrafo 2 precisa che tale importo è dovuto automaticamente e copre i costi di recupero sostenuti;
- il paragrafo 3 riconosce inoltre un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda il forfait.
Secondo la Corte, il testo non consente di sostenere che le spese di sollecito siano rimborsabili solo entro il limite di 40 EUR. L’espressione "che ecceda tale importo" dimostra che il legislatore dell’Unione ha inteso ammettere il ristoro dell’eccedenza rispetto al forfait.
La Corte esamina poi le diverse versioni linguistiche dell’articolo 6, paragrafo 3, rilevando che il tenore di alcune versioni, come quella francese, potrebbe indurre a leggere la norma in modo più restrittivo, ma che altre versioni linguistiche non confermano tale lettura. Ne deriva, secondo la giurisprudenza costante, che non può attribuirsi priorità a una sola versione linguistica.
Quanto alla finalità della direttiva, la Corte ricorda che essa mira a combattere i ritardi di pagamento e a tutelare efficacemente i creditori. Un’interpretazione che limitasse il rimborso delle spese di sollecito al solo forfait di 40 EUR sarebbe contraria a tale obiettivo, soprattutto quando i costi effettivi superino tale importo.
La Corte richiama anche la direttiva 2000/35/CE: poiché la nuova direttiva non sembra voler ridurre il livello di tutela prima riconosciuto al creditore, sarebbe incoerente interpretare la direttiva 2011/7 in senso più restrittivo.
Tuttavia, la Corte precisa due limiti importanti:
- il risarcimento ex articolo 6, paragrafo 3, non può coprire la parte di costi già assorbita dal forfait di 40 EUR;
- il rimborso deve essere ragionevole e non può includere costi eccessivi, valutati secondo le circostanze del caso.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che il creditore, quando chiede il rimborso delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore per il ritardo di pagamento, ha diritto a ottenere, oltre all’importo forfettario di 40 EUR, un risarcimento ragionevole per la parte di tali spese che eccede quel forfait.
Principi affermati
La pronuncia afferma che il forfait minimo di 40 EUR previsto dalla direttiva 2011/7 non è un tetto massimo per le spese di sollecito. Il creditore può ottenere un ulteriore ristoro per l’eccedenza, purché il risarcimento sia ragionevole e non duplicativo. La soluzione rafforza la funzione dissuasiva della direttiva contro i ritardi di pagamento e valorizza una tutela effettiva del creditore nelle transazioni commerciali.
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