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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-54/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018. — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro Wind Tre SpA e Vodafone Italia SpA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Articolo 3, paragrafo 4 – Ambito di applicazione – Articoli 5, 8 e 9 – Pratiche commerciali aggressive – Allegato I, punto 29 – Pratiche commerciali in ogni caso aggressive – Fornitura non richiesta – Direttiva 2002/21/CE – Direttiva 2002/22/CE – Servizi di telecomunicazione – Vendita di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d’identità dell’abbonato) che includono determinati servizi preimpostati e preattivati – Assenza di previa informazione dei consumatori. — Cause riunite C-54/17 e C-55/17

Giurisprudenza europea62017CJ0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in due rinvii pregiudiziali riuniti, chiarisce che l’attivazione preimpostata e preattivata di servizi su SIM, senza informazione adeguata sui costi e sulla configurazione dei servizi, rientra nella nozione di fornitura non richiesta della direttiva 2005/29/CE. In tal caso non occorre verificare ulteriormente se vi sia una pratica aggressiva. La Corte precisa inoltre che la disciplina UE delle comunicazioni elettroniche non esclude l’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali né la competenza dell’autorità nazionale competente in materia consumeristica.

Tutela dei consumatori nelle telecomunicazioni: una SIM con servizi preimpostati e preattivati non informati integra "fornitura non richiesta" ai sensi della direttiva 2005/29/CE e non esclude la competenza dell’autorità nazionale antitrust.

La questione giuridica

Se la commercializzazione di carte SIM con servizi di segreteria telefonica e navigazione Internet preimpostati e preattivati, senza previa e adeguata informazione al consumatore sui servizi e sui costi, integri una "fornitura non richiesta" o una pratica aggressiva; e se, in presenza di una disciplina settoriale nel settore delle comunicazioni elettroniche, la direttiva 2005/29/CE e il suo articolo 3, paragrafo 4, impongano l’applicazione della disciplina generale e la competenza dell’AGCM, oppure se prevalga la competenza dell’autorità di settore.

Principio di diritto

La Corte afferma che la vendita di carte SIM con servizi preimpostati e preattivati, non chiaramente e previamente comunicati al consumatore quanto alla loro esistenza e ai relativi costi, può integrare una "fornitura non richiesta" ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE, qualificazione che rende superfluo l’esame come pratica aggressiva ex articoli 8 e 9. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE non osta a una normativa nazionale che assoggetti tali condotte alla disciplina generale sulle pratiche commerciali sleali, con conseguente competenza dell’autorità nazionale preposta a tale disciplina, perché la direttiva quadro e la direttiva servizio universale non disciplinano in modo esaustivo questo aspetto specifico né esiste un contrasto, nel senso di incompatibilità insuperabile, tra le fonti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2005/29/CE
  • Articoli 5, 8 e 9, direttiva 2005/29/CE
  • Allegato I, punto 29, direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva 2002/21/CE
  • Articoli 3, 4 e 8, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2002/21/CE
  • Direttiva 2002/22/CE
  • Articoli 20 e 21, direttiva 2002/22/CE
  • Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005)
  • Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003)

Fornitura non richiesta di servizi preimpostati su SIM e competenza dell’autorità nazionale

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato italiano, riuniti, in controversie tra l’AGCM e due operatori di telecomunicazioni sanzionati per aver commercializzato SIM con servizi di segreteria telefonica e navigazione Internet preattivati, senza adeguata informazione preventiva ai consumatori. La Corte interpreta la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e il coordinamento con la disciplina settoriale delle comunicazioni elettroniche.

Fatti e procedimento principale

L’AGCM aveva ritenuto che la preattivazione automatica dei servizi, con addebito dei relativi costi salvo disattivazione su richiesta dell’utente, integrasse una pratica commerciale aggressiva o comunque sleale. Il TAR Lazio aveva annullato i provvedimenti per incompetenza dell’AGCM, ritenendo prevalente la disciplina settoriale affidata all’AGCom. In appello, il Consiglio di Stato ha sollevato varie questioni sulla portata dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE e sulla qualificazione delle condotte in esame.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2005/29/CE, in particolare:

  • articolo 3, paragrafo 4, sul rapporto di specialità con altre norme UE;
  • articolo 5, sui criteri generali di slealtà;
  • articoli 8 e 9, sulle pratiche aggressive;
  • allegato I, punto 29, sulla fornitura non richiesta. Sono poi richiamate la direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), specialmente gli articoli 3, 4 e 8, e la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), in particolare gli articoli 20 e 21.

Prima e seconda questione: qualificazione della condotta

La Corte osserva che i procedimenti riguardano pratiche commerciali tra imprese e consumatori e che i servizi in questione rientrano nella nozione di prodotto. Il punto decisivo è se la fornitura di servizi preimpostati e preattivati, senza previa informazione chiara sui servizi e sui costi, sia stata "richiesta" dal consumatore.

La Corte afferma che:

  • la nozione di "fornitura non richiesta" ricomprende il caso in cui il professionista esiga il pagamento di un servizio fornito senza richiesta del consumatore;
  • la richiesta del servizio presuppone una scelta libera e consapevole, che esige informazioni chiare e adeguate;
  • in assenza di informazione preventiva sulla preimpostazione, preattivazione e onerosità dei servizi, non può ritenersi che il consumatore abbia liberamente scelto la fornitura;
  • è irrilevante che il consumatore abbia dovuto compiere alcune azioni tecniche per utilizzare il servizio, se non era stato informato in modo adeguato;
  • è irrilevante anche la mera possibilità di disattivazione successiva.

La Corte conclude quindi che, salvo verifica del giudice nazionale sui fatti, la condotta descritta rientra nell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE. Proprio perché si tratta di una pratica "in ogni caso sleale", non è necessario esaminare la fattispecie alla luce degli articoli 8 e 9.

Terza, quarta, quinta e sesta questione: rapporto tra disciplina generale e disciplina settoriale

La Corte chiarisce che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE disciplina il conflitto tra norme dell’Unione, non tra norme nazionali. Il "contrasto" richiesto dalla disposizione non coincide con una semplice difformità: occorre una vera incompatibilità, cioè obblighi insuperabilmente divergenti imposti ai professionisti senza margine di coesistenza.

Esaminando la direttiva quadro e la direttiva servizio universale, la Corte rileva che:

  • tali atti perseguono anche obiettivi di tutela dei consumatori;
  • tuttavia non realizzano una armonizzazione completa della materia consumeristica nel settore delle comunicazioni elettroniche;
  • l’articolo 20 della direttiva servizio universale impone obblighi informativi contrattuali, ma non disciplina specificamente la "fornitura non richiesta" ai sensi della direttiva 2005/29/CE;
  • l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva servizio universale precisa espressamente che le sue disposizioni si applicano fatti salvi le norme UE in materia di tutela dei consumatori.

Ne consegue che non vi è contrasto tra la direttiva 2005/29/CE e la disciplina settoriale richiamata; pertanto, in circostanze come quelle di causa, continua ad applicarsi la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Di conseguenza, una normativa nazionale che attribuisca la competenza sanzionatoria all’autorità consumeristica non è contraria al diritto dell’Unione.

Settima questione

La Corte non risponde alla settima questione, perché essa presupponeva erroneamente che la disciplina settoriale delle comunicazioni elettroniche fosse esaustiva quanto alle pratiche aggressive o sleali. Dato che tale premessa è smentita dall’analisi delle questioni precedenti, la questione resta assorbita.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la nozione di "fornitura non richiesta" dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE ricomprende, salvo verifica del giudice nazionale, la vendita di SIM con servizi preimpostati e preattivati senza adeguata informazione preventiva su servizi e costi;
  • l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE non osta a una normativa nazionale che assoggetti tali condotte alla disciplina generale sulle pratiche commerciali sleali, con conseguente incompetenza dell’autorità di settore a sanzionarle in tale specifico ambito.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori economici, la sentenza conferma che nel settore telecomunicazioni la preattivazione di servizi a pagamento richiede un’informazione preventiva chiara, completa e comprensibile. Per gli avvocati e i consulenti, la pronuncia è significativa perché delimita il coordinamento tra disciplina consumeristica generale e regolazione settoriale: la presenza di regole settoriali non esclude automaticamente l’applicazione della direttiva 2005/29/CE, salvo un vero conflitto normativo UE in senso stretto.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoripratiche commerciali slealitelecomunicazioniautorità amministrative indipendenticoncorrenza e regolazione settoriale

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