Corte di giustizia, Sentenza C-332/17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 settembre 2018. — Starman AS contro Tarbijakaitseamet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 21 – Contratti conclusi con i consumatori – Comunicazioni telefoniche – Prassi di un fornitore di servizi di telecomunicazioni consistente nel proporre ai propri clienti che hanno già concluso un contratto un numero di assistenza a selezione rapida soggetto ad una tariffa superiore alla tariffa di base. — Causa C-332/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE nel senso che il consumatore, quando contatta per telefono il professionista in relazione a un contratto già concluso, non può essere tenuto a pagare più della tariffa di base. Ciò vale anche se il professionista offre in parallelo un numero a tariffa normale e se il consumatore decide di propria iniziativa di chiamare il numero più oneroso. La risposta rende superfluo esaminare la terza questione pregiudiziale.
Tariffa telefonica applicabile ai consumatori che contattano il professionista per questioni relative a un contratto già concluso: divieto di addebiti superiori alla tariffa di base anche se il professionista offre numeri alternativi.
La questione giuridica
Se l'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE consenta a un professionista di mettere a disposizione un numero telefonico a tariffa superiore alla tariffa di base, quando ai consumatori sia anche offerto in modo chiaro e accessibile un numero a tariffa normale; se il consumatore che sceglie spontaneamente il numero più costoso debba sopportarne il costo; e se il professionista debba sempre affiancare al numero a selezione rapida un numero a tariffa normale evidenziando la differenza di prezzo.
Principio di diritto
L'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE osta a che un professionista addebiti al consumatore, che lo contatta per telefono in merito a un contratto già concluso, un costo superiore alla tariffa di base, indipendentemente dal fatto che il professionista offra anche un numero a tariffa normale e indipendentemente dalla scelta volontaria del consumatore di usare il numero più costoso; il consumatore non può rinunciare a tale tutela.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 4 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 19 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 21 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 25 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 281, paragrafi 3 e 4, della VÕS (legge estone in materia di obbligazioni)
Tariffa telefonica per i contatti post-contrattuali con il professionista
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Riigikohus (Corte suprema, Estonia) in materia di tutela dei consumatori e, in particolare, dell'interpretazione dell'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE. La controversia opponeva Starman AS, operatore di telecomunicazioni e Internet, all'Ufficio per la tutela dei consumatori estone, che aveva vietato l'offerta di un numero telefonico a selezione rapida con tariffa superiore alla tariffa di base per i clienti già contrattualizzati.
Fatti e procedimento principale
Starman metteva a disposizione dei propri clienti due numeri per contatti relativi al contratto già concluso:
- un numero di rete fissa soggetto alla tariffa di base;
- un numero a selezione rapida con tariffa superiore alla tariffa di base, in particolare per le chiamate da cellulare.
Il numero più costoso era indicato in modo comprensibile e accessibile nei contratti, nelle condizioni generali e sul sito internet della società. L'Ufficio per la tutela dei consumatori ha ritenuto che tale prassi violasse l'articolo 281, paragrafo 3, della VÕS, norma estone di recepimento dell'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE, e ha ordinato alla società di cessare l'offerta del numero a tariffa più elevata. Dopo il rigetto del ricorso in primo e secondo grado, la Starman ha proposto ricorso per cassazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se:
- il professionista possa offrire un numero a selezione rapida soggetto a tariffa superiore alla tariffa di base, purché offra anche un numero a tariffa normale;
- il consumatore che scelga spontaneamente il numero più costoso debba sopportarne il costo;
- il professionista debba sempre indicare anche un numero a tariffa normale e richiamare l'attenzione sulle differenze tariffarie.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 4, 5 e 7 della direttiva 2011/83/UE, relativi ad armonizzazione completa e alto livello di tutela;
- l'articolo 1, che enuncia l'obiettivo di un elevato livello di protezione dei consumatori;
- l'articolo 4, che stabilisce il livello di armonizzazione;
- l'articolo 13, paragrafo 1, sul rimborso dei pagamenti al consumatore;
- l'articolo 19, sul divieto di tariffe eccedenti i costi per l'uso di determinati mezzi di pagamento;
- l'articolo 21, sulla comunicazione telefonica;
- l'articolo 25, sul carattere imperativo della direttiva. La Corte menziona inoltre l'articolo 281, paragrafi 3 e 4, della VÕS estone.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il testo dell'articolo 21, primo comma, non consente da solo di stabilire se, in presenza di più linee telefoniche, tutte debbano essere soggette alla tariffa di base. Per interpretare la disposizione occorre quindi considerare contesto e finalità della direttiva.
Dal contesto emerge che, secondo gli articoli 13 e 19 della direttiva, il consumatore non deve in linea di principio sostenere costi aggiuntivi quando esercita i diritti conferiti dalla normativa UE; eventuali costi ulteriori gravano sul professionista. La Corte ricava quindi che il professionista può imputare al consumatore solo costi che non superino la tariffa di base.
Quanto alla finalità, la direttiva mira a un livello elevato di tutela dei consumatori e a un'armonizzazione completa di taluni aspetti dei contratti con i consumatori. La Corte sottolinea che l'obiettivo di protezione uniforme sarebbe compromesso se il consumatore dovesse pagare più della tariffa di base per contattare il professionista riguardo al contratto, soprattutto per questioni relative all'esecuzione del contratto o all'esercizio di diritti garantiti.
La Corte respinge poi due argomenti della società:
- il fatto che sia stato messo a disposizione anche un numero a tariffa base non elimina l'obbligo di non addebitare più della tariffa di base;
- il fatto che il consumatore abbia scelto volontariamente il numero più costoso non rileva, poiché dall'articolo 21, letto con l'articolo 25, deriva che il consumatore non può rinunciare ai diritti riconosciutigli dalla direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE osta a che, se un professionista ha messo a disposizione dei suoi clienti uno o più numeri a selezione rapida soggetti a una tariffa superiore alla tariffa di base, i consumatori già contrattualizzati paghino più della tariffa di base quando contattano per telefono il professionista in merito al contratto.
La terza questione pregiudiziale non viene esaminata, poiché assorbita dalla risposta alle prime due.
Principio affermato
Il consumatore che contatta per telefono il professionista per questioni relative a un contratto già concluso non può essere gravato di un costo superiore alla tariffa di base; tale tutela opera a prescindere dalla presenza di un numero alternativo a tariffa normale e dalla scelta del consumatore di usare il numero più oneroso, poiché il diritto conferito dall'articolo 21 è imperativo e non derogabile dal consumatore stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-26/17
- Sentenza · 13 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-54/17
- Sentenza · 13 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-176/17
- Sentenza · 13 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-287/17
- Sentenza · 13 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-369/17
- Sentenza · 13 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-372/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →